Art. 4.º Rimangono ferme le disposizioni annunciate sulla congrua dotazione del culto, del ministero pastorale dei parrochi e degli stabilimenti di pubblico interesse, sia coi beni in natura, sia col prodotto delle corrisponsioni enfiteutiche, sia con altri mezzi del pubblico, del provinciale e del municipale patrimonio.
I ministri delle finanze e dell'interno sono incaricati, ciascuno rispettivamente, della esecuzione della presente legge.
15 aprile 1849.
V.
Considerando:
Che intento continuo delle instituzioni repubblicane dev'essere un miglioramento progressivo nelle condizioni economiche dei più;
Che il prezzo alto del sale reca offesa all'agricoltura, alla pastorizia, alla pesca, alla mezzana e piccola industria, ai commerci e alla salute del povero;
Che il modo attuale di percezione dell'imposta sul sale concentra ingiustamente nelle mani di un solo affittuario tutti i beneficî che il libero commercio di quella derrata procaccierebbe alla mezzana e piccola industria;
Che ogni affitto delle rendite pubbliche, costituendo uno Stato nello Stato, equivale ad uno smembramento della sovranità, e accenna a una incapacità del governo d'amministrare da per sè stesso gli interessi sociali;
Il Triumvirato decreta: