c) Fissando mano mano a coloro, di cui saranno secondate le instanze, i locali di abitazione, determinando la pigione che dovranno pagare gli alloggiati, e mettendoli in fatti nel possesso del rispettivo alloggio.
d) Formulando un regolamento per l'interna disciplina del locale, per la regolare gestione amministrativa, e per la conservazione del medesimo.
3.º Non potranno aver luogo in nessun tempo e in nessun modo i subaffitti delle accennate abitazioni.
4.º La commissione, incominciando dal giorno 9 corrente, siederà nel locale suddetto per dare immediato adempimento al proprio mandato.
14 aprile 1849.
IV.
Considerando che a rendere più prezioso il lavoro agricolo, sollevare una classe numerosa benemerita e mal retribuita, affezionarla alla patria ed al buono ordinamento della grande riforma, promoverne la moralità e il benessere materiale, migliorare in una parola ugualmente il suolo e gli uomini colla emancipazione dell'uno e degli altri, non v'è spediente più congruo e urgente di quello di ripartire una grande porzione della vasta possidenza rustica, posta o da porsi sotto amministrazione demaniale, dividendola in piccole porzioni enfiteutiche da assegnarsi ciascuna, sotto un discreto censo annuo a favore dello Stato, in ogni tempo redimibile, a una o a poche famiglie dei più poveri coltivatori, con quelle regole e condizioni che si stabiliranno per la più pronta, ed insieme più giusta e stabile esecuzione d'un disegno così salutare, è decretato:
Art. 1.º Una grande quantità de' beni rustici provenienti dalle corporazioni religiose, o altre mani-morte di qualsivoglia specie, che in tutto il territorio della repubblica sono o saranno posti sotto amministrazione del Demanio, verranno nel più breve termine ripartiti in tante porzioni sufficienti alla coltivazione di una o più famiglie del popolo sfornite d'altri mezzi, che le riceveranno in enfiteusi libera e perpetua col solo peso di un discreto canone verso l'amministrazione suddetta, il quale sarà essenzialmente e in ogni tempo redimibile dall'enfiteuta.
Art. 2.º Un regolamento particolare specificherà distintamente il modo di procedere all'attuazione di questa salutare provvidenza.
Art. 3.º Sui fondi urbani altresì, della stessa provenienza e qualità, verranno prese analoghe misure ad oggetto di rendere più comodo e meno dispendioso l'alloggio del povero.