Lo Stato accoglierà con gratitudine tra le file delle sue milizie quei religiosi che vorranno colle armi difendere la patria, per la quale finora hanno inalzato preghiere a Dio.

Il presente decreto verrà letto da un commissario governativo a tutti i religiosi riuniti in piena comunità nei rispettivi conventi.

27 aprile 1849.

VIII.

(Il decreto del 15 aprile aveva promesso di ripartire gran parte delle terre incolte appartenenti a corporazioni religiose od a mani-morte e divenute, per decisione dell'Assemblea del 21 febbrajo, proprietà della Repubblica. Il decreto seguente provvedeva alla esecuzione.)

Il Triumvirato decreta:

Art. 1.º Ogni famiglia povera, composta almeno di tre individui, avrà a coltivazione una quantità di terra capace del lavoro di un pajo di buoi, corrispondente ad un buon rubbio romano, cioè due quadrati censuarî, pari a metri quadrati ventimila.

Art. 2.º I vigneti saranno dati a coltura all'individuo senza che sia richiesta la famiglia, e verranno divisi in ragione della metà della indicata misura.

27 aprile 1849.

IX.