DON FERDINANDO Medici per la Dio gratia Gran Duca di Toscana III. e' di Firenze, e' di Siena Duca IIII. Signore di Porto Ferraio nell'Isola del Elba, di Castiglione della Pescaia, e' della Isola del Giglio, e' gran Maestro de la Sacra Religione[[1]] di S. Stefano &c.
A tutti uoi mercanti di qualsiuoglia natione, leuantini, e' ponentini spagnioli, portoghesi, Greci, todeschi, & Italiani, hebrei, turchi, e' Mori, Armenij, Persiani, & altri saluto.
Segnifichiamo per queste nostre Patente lettere, qualmente essendo noi mossi da degni rispetti, e' massimo dal desiderio, che e' in noi per beneficio publico di accrescer nell'occasioni, l'animo a' forestieri, di uenire a' frequentare, i loro trafichi, e' mercantie nella nostra diletta Citta' di Pisa, e' porto e' scala di Liuorno, constare, e' abitare con le vostre famigle, o' senza esse, sperando n'habia a' resultare utile a tutta Italia nostri suditi, e' massime, a' poueri, pero' per le sopra detti, & altre cause, e' ragioni, ci siamo mossi a darui, e' concederui, si come noi in uirtu' delle presenti ui diamo, e' concediamo le gratie & Priuileggi prerogatiue immunita', & essentioni infrascritte.
Prima concediamo a' tutti mercanti hebrei turchi, e' mori, & altri mercanti reali, libero, & amplissimo saluo condotto, e' libera faculta', e' licentia, che possiate venire a' stare, traficare, passare & abitare con le uostre famiglie, o' senza esse partire, tornare, e' negotiare nella detta nostra Citta' e' Porto di Liuorno & anco stare per negotiare altrui per tutto il nostro Ducal dominio senza impedimento, o' molestia alcuna reale, o' personale per tempo durante di Anni uenticinque prossimi con la disdetta precedente di Anni cinque, intendendo pero' saluo il beneplacito della Sedia Appostolica nello scortare, e' sminuire il tempo, che in euento, che da qualche Sommo Pontefice, o' altrui, noi fussemo ricerchi di licentiarui, tutti, o' parte ci contentiamo che in tal caso dapoi che da un Ministro nostro ui sara' fatto intender, o' per bando da publicarsi in Pisa, o' in altro miglior modo, tal ordine ui sia dato, li detti anni cinque per dilatione, e' disdetta precedente, acio' che fra detti termini uoi ui possiate spedire tutti uostri crediti summariamente da uostri debitori, e' che comodamente possiate uendere, chiedere, o' in altro modo tutti i uostri benistabili a' chi uoi meglio parera', e' uolendo che nella uostra partenza ui sia dato naui & altri uasselli come anco caualli, carri & altre cose necessarie non potendo loro in modo alcuno alterare i prezzi di condotti, e' noli, soliti, e' non altrimenti, e' perche possiate liberamente andare, e' partire delle nostre stati, in tal caso di detta disdetta di anni cinque, ui promettiamo il passo, transito franco, e' libero, tanto delle vostre persone mercantie, robbe, famiglie, quanto di vostri libri hebraichi, e' in altre lingue, stampati o' scritti a penna, & ancora lettere & stato di Sua Santita', & ogn'altro Principe Christiano, cosi per mare, come per terra, accio possiate tornare nella vostra liberta' doue ui piacera' senza impedimento alcuno, e' li detti anni cinque di disdetta uogliamo che comincino, dato che ui sara' il passo libero, come e' detto di sopra, e' non altrimente, concedendoui ancora, che le vostre arnesi, Gioie, argenti, & altre spoglie di casa vostra siano liberi, e' franchi di ogni pagamento di gabella, passi, Guardie, che ui sono nello stato del Ducal dominio nostro saluo sempre il pagamento delle mercantie delle solite gabelle.
.II.
Asicurandoui, che se fra detto tempo contra di uoi e' delle vostre famiglie, seruitori, ministri, o' alcuni di essi per quanto state in detta Citta', e' luogo, come di sopra non sarete da qualsiuoglia Tribunale, o' Principe, molesti, o' inquietati per qualsiuoglia deneientia querela, o' accusa, che ui fusse formata, o' formasse contra di uoi alcuno di uoi, tanto per delitto, o' malefitio enorme graue, e' inormissimo, e' grauissimo, o' altro, che da uoi, e' di vostra famiglia hauessero commissi fuori delli stati nostri per il passato si pretendesse comesso, e' fatto.
.III.
Vogliamo ancora, che per detto tempo non si possa esercitare alcuna inquisitione, vessita, denuntia, o' accusa contra di uoi, o' di uostre famiglie, ancora che per il passato sia uscito fuori del dominio nostro come Christiano, o' hauutone nome, poter uiuere habitare, e' conseruare, in detta nostra citta' di Pisa, e' Liuorno, e' traficare nell'altri luoghi del dominio nostro liberamente, & usare in esso tutte le vostre cirimonie, Precetti eretti ordini, e' costumi di Legge hebrea, o' altra, secondo il costume, e' piacimento vostro pur che ciascheduno di uoi ne faccia denuncia all'infrascritti Giudici da noi da diputarsi, e' mentre sara' tolerato dalla fede Apostolica, come a Venetia, e' Ferrara, si osserua, e' pruhibindoui di esercitare le usure manifeste, o paliate in altro qualsiuoglia modo.
.IIII.
Vi rendiamo ancora liberi esenti sicure per le personi, beni, e' mercantie vostre di qualsiuoglia debito ciuile, o' criminale, che da uoi, o' da vostri famiglie fussero stati fatti fuori del dominio nostro per i quali debiti, e' malifitij, da che sarete stati entrati nel stato nostro, e' dominati delli Massari della vostra Sinagoga, & abitare in Pisa, e' Liuorno, ui facciamo come e' detto, libero, & amplissimo saluo condotto, e' sicurta', reale, e' personale non uolendo in modo alcuno, che niun Giudice, Foro, o' Tribunale, o' Magistrato, per detti debiti, ui possa fare atto, sententia, o' terminatione contra, & in pregiuditio vostro atto giudicario, per quanto tengano caro la gratia nostra, e' temono la nostra indignatione, e' nondimeno facendone siano ipsoture nulle alcuna cosa in contrario non obstante.