.X.

Deputaremo un Giudice, non fiorentino, ne Pisano laico Dottore, il quale, da noi hauera' autorita', di terminare, e' dicidere, summariamente ogni vostra lite, o' differenza, ciuile, o' criminale, uista, conosciuta la uerita' del fatto ammettendoui per testimonie delle vostre hebrei, con il giuramento, e' more hebraico facendo giustitia, a ciascuno, e' che dalle sue sentenze non possa appellarsi, se non per gratia nostra spressibile.

.XI.

Caso, che alcuno di uoi, o' di vostri, si mescolassero con Christiani, Turco, o' Turca, o' Mora, uogliamo ne siate processati d'auanti al detto vostro Giudice da diputarsi, come sopra, che da lui, e' non da altri, sarete gastigate secondo il delitto, non potendo pero' per la prima uolta piu' di scudi cinquanta, e' la seconda, scudi cento, & la terza, & altre uolte, a dette pene, secondo l'arbitrio di detto Giudice, il quale arbitrio possi stendersi ancora nella prima, e' seconda uolta quando oltre alla qualita' del Christiano il delitto haueria altra circostanza agrauato, come di adulterio stupio sodomia, accio' che in questi casi si osserui la ragione comune, e' statuti di luoghi.

.XII.

Ci contentiamo, che se alcuno di uoi, a torto fusse querelato, & accusato, che l'querelante giustifichi la causa, e' la sua querela, in tal caso il detto querelante, come calunioso: sia tenuto addebitato[[3]] a' ogni spesa, & interesso, che hauesse fatto, e' patito il querellato inocente, accio', che niuno ardischi, ingiustamente entrare contro di uoi, ne' fra uoi.

.XIII.

Se' per qualche sinestro accadessi, che alcuno di uoi fallisse, o' andasse a male, o' in ruuina, (che Dio non uoglia) & restasse debitore a particolari, in tal caso, le robbe, mercantie, e' lettere di cambio, o' altro de vostre rispondenti, non uogliamo uenghino aggrauati, o' impediti, o' sequestrati per detto conto se non secondo chi per li ordini e' disposto.

.XIV.

Vogliamo che le dote de vostre donne siano anteriori a qualsiuoglia altri creditori, eccetto pero' alle gabelle, e' pigione di casa, & che di esse dote non siate tenute a pagare gabella alcuna, tanto di quelle gia' contratti fuori delli stati nostri quanto di quelle, che contratterete in l'auuenire, in Pisa, o' in Liuorno in qualche modo mentre ci abitarete, che le dette vostre donne per recuperare le dote loro sopradetti, non siano tenuti, ne sottoposte pagare altro deritto di quello che pagano le nostri Christiani.