Di nuovo l’ostinazione dei patrizi metteva a repentaglio lo Stato, già tanto indebolito dalla guerra gallica. Per fortuna, il male e il pericolo crescendo, a poco a poco l’antico partito della plebe si scosse dal suo torpore; e cautamente, sotto l’usbergo della sacrosanta potestà tribunizia, ripigliò l’opera di Manlio. Nel 380 i tribuni della plebe impediscono con il veto che si facciano le leve per una guerra nata allora allora contro Preneste e che nessun debitore sia tratto in schiavitù per debiti. Nel 378 di nuovo i tribuni della plebe vietano che si facciano leve per respingere una incursione di Volsci; e questa volta il patriziato cede. Si approvò una legge che vietava, sinchè durasse la guerra, di esigere il tributo e di intentare azioni per rimborso di crediti. Ma, terminata la guerra, la legge antica riprese il suo imperio, e la plebe ricominciò a gemere e ad imprecare. Non pareva esserci scampo da quella inestricabile difficoltà. I blandi e saltuari espedienti a cui il partito della plebe ricorreva per guarire il male dei debiti erano inefficaci; non si poteva proporre rimedi radicali, perchè il partito dei patrizi spadroneggiava nel senato e nei comizi, e spadroneggiava perchè i plebei ricchi non volevano aiutare la plebe a scalzar con queste leggi le fondamenta giuridiche della proprietà. Come uscire dal labirinto?
19. Le leggi Licinie-Sestie (377-367 a. C.). — I due tribuni della plebe dell’anno 377, C. Licinio Stolone e L. Sestio Laterano, trovarono il filo. Ambedue appartenevano a quella aristocrazia di ricchi plebei, che, se avversava con i patrizi le leggi richieste dalla plebe, avversava pure con la plebe i privilegi politici del patriziato. Infatti, nel 377, essi proposero una legge sui debiti, una legge agraria e una legge che ammettesse i plebei al consolato. La legge sui debiti disponeva in favore dei debitori, come forse due secoli e mezzo prima in Atene, la non meno famosa e discussa seisachteia del saggio arconte Solone, che dall’ammontare totale del debito fosse dedotta la somma già pagata per gli interessi, e che il rimanente fosse pagato a rate in tre anni. La legge agraria disponeva che nessun patrizio potesse possedere più di 500 iugeri di agro pubblico e che il resto dovesse essere equamente distribuito tra il proletariato plebeo. Infine la legge sul consolato aboliva i tribuni militari, ristabiliva il consolato, ma disponeva che uno dei consoli dovesse esser plebeo.
Intorno a queste leggi molto hanno scritto i critici moderni, per dimostrare che la tradizione mentisce, e che la legge agraria sarebbe posteriore di molti anni, forse di qualche secolo[20]. Ma senza alcun argomento decisivo; e riuscendo solo, con queste divagazioni, ad oscurare la tradizione che, così come è, ci rende chiara ragione degli scopi e degli atti dei due tribuni. Non è dubbio che costoro volevano di nuovo unire tutti i plebei, ricchi e poveri, divisi dall’incendio di Roma in poi, contro i patrizi, portando sollievo alla miseria del popolino con le leggi sulle terre e sui debiti e soddisfacendo un’antica aspirazione dei ricchi plebei con la legge del consolato. Il consolato doveva compensare a costoro il danno delle altre due leggi. La mossa era abile, ma non riuscì facilmente; perchè anche allora non tutti erano disposti a pagare a peso d’oro l’incremento, non già della potenza propria, ma di quella del proprio ceto. Non è meraviglia che la lotta abbia durato molti anni — dieci, secondo la tradizione; — e che in questi anni da una parte e dall’altra si sia adoperata senza scrupolo l’arma dell’ostruzione legale. I patrizi a più riprese trovarono tribuni della plebe che opposero il veto quando i loro colleghi si accingevano a far votare queste leggi: chiarissima prova che l’opposizione dei ricchi plebei non era stata disarmata interamente. A loro volta i due autori delle leggi, rieletti tribuni ogni anno, risposero sospendendo le funzioni vitali dello Stato, sinchè riuscirono a vincere l’impegno, e a far approvare le tre leggi. Nel 367 la plebe riceveva il sollievo delle due leggi sugli affitti e sui debiti; e il consolato, la suprema carica della repubblica, cessava di essere un privilegio patrizio. A compenso fu stabilito che oltre i due consoli, sarebbe eletto, ogni anno, ma solo tra i patrizi, un praetor, qui ius in urbe diceret, un magistrato cioè per amministrare la giustizia, e che pure tra i patrizi si eleggerebbero due aediles curules.
Note al Capitolo Terzo.
[17]. La cronologia del 390 è quella della tradizione romana; l’altra del 387-86 è data da Polibio, I, 6 e da Diod., 14, 110 sg. V’è tuttavia una terza cronologia, secondo cui quell’invasione sarebbe seguìta un anno prima, nel 388-87; cfr. Dionys. Hal., I, 74.
[18]. Su M. Manlio Capitolino, cfr. C. Barbagallo, Critica e storia tradizionale a proposito della sedizione e del processo di M. Manlio Capitolino, in Rivista di filologia classica, 1912, fasc. 2-3.
[19]. Sulla cronologia di queste tre colonie, cfr. Vell. Pat., I, 14.
[20]. Una legge agraria Licinio-Sestia fu negata radicalmente da B. Niese, Die sogenannte licinisch-sextische Ackergesetz, in Hermes (1888), pp. 416 sgg., la cui opinione è stata seguìta dalla massima parte degli studiosi contemporanei. Una revisione critica di quella teoria è cominciata solo da poco; cfr. W. Sinajsky, Studien zur römischen Agrar- und Rechtsgesckichte, Dorpat, 1908, I, p. V e §§ 29-30 (in russo con introduzione e riassunto in tedesco); C. Barbagallo, op. cit., pp. 233 sgg.; G. Cardinali, Studi graccomi, Roma, Löscher, 1912, pp. 129 sgg.