[113]. Dig. XLIII. II. fr. 1. § 2.

[114]. Ferrini C. Pandette cit. n. 220 pag. 272-73.

[115]. Cod. Theod. Nov. XXIII.

[116]. Per la pensio dovuta per l'occupazione di suolo pubblico cfr. Cod. Iust. XI. p 9. 1. da mettere in relazione con il tit. 7. Ne quid in loco publico vel itinere fiat. Dig. XLIII. e specialmente leg. 2. § 17. Sul «vectigal» cfr. Liebenam. loc. cit. pag. 312 e segg.

[117]. Su questa triplice distinzione vedi le belle pagine del Mommsen e del Marquardt nel manuale citato vol. 1 e 2.

[118]. Ranelletti O. Concetto natura e limiti del demanio pubblico in Riv. Ital. per le Sc. Giurid. vol. XXV. pag. 195 e segg.

[119]. Vassalli F. E. loc. cit., pag. 46-59 § 11-15.

[120]. Bonfante P. La progressiva diversificazione del diritto pubblico e privato in Riv. ital. di sociologia. 1902.

[121]. Che il diritto romano non ammetta la consistenza giuridica di un patrimonio immediatamente destinato a fini determinati e duraturi, amministrato da persone fisiche, è dimostrato dal fatto che si attribuisce la funzione ad una persona collettiva preesistente.

Tale è la base delle istituzioni alimentarie. Cfr. Ferrini, loc. cit., n. 79, pag. 107 e Schupfer F. Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all'Italia, vol. I. Lapi. 1907. pag. 163-65.