[122]. Dig. L. 16. 15. Ulpiano.

[123]. Dig. I. 1. § 2. Ulpiano.

[124]. Schulten A. Die Landgemeinde im römischen Reichs, in Philologus LIII. N. F. VII. Berlin 1895, pag. 629-686. Non mi pare si possa accogliere, almeno nella forma con cui l'A. l'espone, la teoria della distinzione dei castella in autonomi e incorporati; ma mi sembrano però decisive le prove da esso addotte per dimostrare come la divisione in pagi, vici e castella sia anteriore alla dominazione romana e comune a tutte le popolazioni italiche. A questo proposito sono fondamentali le ricerche del Voigt. Drei epigraphische Constitutionen Constantin's des Grossen und ein epigraphisches Rescript des Praef. Praet. Ablarius. Leipzig. 1860. pag. 53-81

[125]. Oltre le belle pagine del Bonfante basta a provare la persistenza di questi elementi una semplice scorsa alle Inscriptiones Aemiliae Etruriae Umbriae Latinae del Bormann. Berlin 1888, nel Corp. Inscr. Lat. vol. XI. Di Mantova, «Tuscorum trans Padum sola reliqua» (Plinio. Natur. Hist. III, 130) Virgilio ci dice che «non genus omnibus unum — Gens illi triplex populi sub gente quaterni». Rimini, Budrio, Ravenna ed altre si vantavano umbre anche nell'età imperiale (Strabone. Cosmographia V. 214, 216, 217. — Plinio. Nat. Hist. III, 115). Quanto ai latini Gaio dice (I, 79) che «proprios populos, propriasque civitates habebant». Per gli Etruschi cfr. Ducati P. Osservazioni archeologiche sulla permanenza degli Etruschi in Felsina in Atti e Mem. della R. Deput. di Stor. Patr. per le Prov. di Romagna ser. III, vol. XXVI, 1908, pag. 54-91. Per il loro diritto l'opera, un po' manchevole, di C. Casati Elements du droit étrusque. Paris 1895.

[126]. Oltre il Mommsen ed il Marquardt cfr. Mennessier M. De la ferme des impôts et des sociétés vectigaliennes. Nancy. 1888. e Lefebre F. De la société en general et specialment de la société vectigalienne en droit romain. Rennes. 1888.

[127]. Dig. L. 1. fr. 2, § 4.

Notissimo, a questo riguardo, è il passo di Gaio III, 145.

A proposito dei «fundi vectigales» ricordati nella nota I a pag. 43 destinati ad istituzioni alimentarie bisogna fare un'osservazione. Donatario, nel caso di Plinio, che donò i propri beni al municipio di Como, per riprenderli gravati da un «vectigal» molto inferiore al loro reddito, per poter trovar sempre uno «a quo ager exerceatur», è il municipio, con l'onere della prestazione alimentaria. Ma — ed è cosa del massimo rilievo — il soggetto non è la città, ma il fisco imperiale il quale dà a mutuo i denari ai «possessores», ha un credito corrispondente ed impiega un suo funzionario per esigere gli interessi e devolverli alla cassa alimentare che non è che un dipartimento dell'amministrazione fiscale, cfr. Ferrini, loc. cit., n. 69-80 e sopra tutto pag. 111-112 e Segré G. Sulle istituzioni alimentarie imperiali in Bull. Istit. di Dir. Rom. II, 1889, pag. 78-106. Da un «nudum preceptum» (Dig. XXX, 114, 14 quia talem legem testamento non possunt dicere) si va al legato ad una città (Dig. XXXII, 38, 5) ed al fisco direttamente (Inscriz. di Preneste. Corp. Inscr. Latin., XIV, 2234). Ora quando si pensa che alle «civitates» (municipia e coloniae), è stata ristretta la capacità negli ultimi tempi della repubblica e che l'autorizzazione imposta loro dalla legge giulia o dalle due di tal nome, estesa poi a tutto l'impero con senatoconsulti (Dig. III, 4, fr. 1, princ.) e costituzioni imperiali (Dig. XLVII, 22, fr. 1, 3.), non è affatto un conferimento di personalità giuridica, ma ha un mero significato politico; si vede come (anche nel caso in cui la volontà di un singolo ponga delle condizioni per perpetuare uno scopo determinato e scelga come mezzo la città, il municipium), sul substrato della volontà del singolo si innesta quella dello Stato, di fronte al quale l'entità giuridica della città sembra attenuarsi fino a metter quasi direttamente a contatto il singolo con il Fiscus.

Fu l'imperatore Leone che permise alle città di vendere i beni avuti «hereditatis vel legati seu fideicommissi aut donationis titulo» e solo allo scopo «ut summa pretii exinde collecta ad renovanda sive restauranda publica moenia dispensata proficiat» (Cod. Iust. XI, 31, leg. 3.).

[128]. Marquardt I. loc. cit. pag. 193.