[157]. Baudi di Vesme B. L'origine romana del comitato longobardo e franco, in Atti del Congr. Intern. di Scienze Storiche. Roma, 1904. vol. IX pag. 231 e segg.

Dell'esistenza di questo Comes, di cui si conoscono molti altri esempi oltre i due soli citati dal Baudi di Vesme, non si può dubitare; ma questi, tratto dall'amore della teoria gabottiana sull'origine signorile del comune, è caduto in un equivoco. Questi Comites esistono, è vero, ma sono ufficiali dello Stato, non, come egli crede, ufficiali municipali. Anzitutto non si può credere che una modificazione così profonda nelle istituzioni municipali non abbia lasciato qualche segno nei documenti relativi alla diocesi italiciana dai tempi di Diocleziano alla caduta dell'impero d'occidente; mentre ciò è escluso dalle accurate indagini del Cozzarelli (cfr. Studi di Storia e Diritto vol. XXIV 1. 2. 3. 4). E, di più, nessuna delle formule dei territori in cui le curie e le gesta sono rimaste anche dopo la loro sparizione dall'Italia (cfr. Zeumer K. Formulae merowingici et karolini aevi, in Mon. Germ. Hist. Legum. V.), nè alcun documento tra quelli, relativamente non scarsi, a noi pervenuti, ricorda il comes al posto del defensor e degli altri ufficiali municipali (cfr. i doc. editi dal Martène e Durand, dall'Imbart De La Tour, dall'Esmein, dal Tardif, etc.). E nemmeno in via eccezionale si può ammettere carattere municipale e cittadino in quel conte di Marsiglia del 440, su cui il Baudi d. V. poggia tutta la sua argomentazione. Varî lavori serî ed autorevoli, per quanto a lui sconosciuti, quali quello del Duval-Arnould (Études d'histoire du droit romain au V siècle d'après les lettres et le poème de Sidoine Apollinaire. Paris. 1888). quello dell'Esmein, a proposito di alcune lettere di Sidonio Apollinare (nelle sue Mélanges d'histoire du droit et de critique, Paris 1886, pagina 379 e segg.), e quelli dell'Allard (in Rev. des questions hist. 1908), dimostrano in modo irrefutabile che esso non differiva dai conti così esaurientemente studiati da Gotofredo (cfr. il Glossarium al Cod. Theod. e cfr. anche ciò che sotto questa voce dice il De Ruggero. Dizionario epigrafico di antichità romane. II. 1. pag. 468-530). Nei primi secoli dell'impero, a capo di ogni provincia stava un rector munito d'imperium, nominato dall'imperatore, incaricato della sorveglianza delle amministrazioni municipali. Più tardi, per i bisogni della difesa e per la pronta decisione delle numerose liti, tali divisioni apparvero troppo ampie; onde, a volta a volta che se ne sentiva più impellente il bisogno, furono inviati e stabiliti nelle città dei comites con le loro comitivae. Così li troviamo a Napoli, a Ravenna, a Roma, a Siracusa (cfr. Gaudenzi A. Un'antica compilazione di dir. rom. e visig. con alcuni frammenti delle leggi di Eurico. Bologna. 1886. pag. 109-111 e Mayer E. Ital. Verfassungsgesch. Leipzig. 1910. II. pag. 109). Essi come provano le formule di Cassiodoro, mantengono inalterato il carattere e le funzioni degli antichi rectores, dai quali differiscono solo per la minore estensione del territorio affidato alla loro sorveglianza.

E nemmeno sono ufficiali municipali, contrariamente a ciò che crede il Baudi d. v., i comitiaci ricordati nel papiro reatino del 557 (Marini Papiri diplom. n. 79, pag. 121): le formule di Cassiodoro (Variar. II. 10-11 — V. 6. — VIII. 27), da lui non citate, la nota iscrizione piemontese (ed. Marini loc. cit. pag. 266 nota 28) ed un passo di Scevola (Dig. XXVI. 8. leg. pen.) dimostrano all'evidenza che in alcuni casi di tutela e curatela, concernenti famiglie distinte e ragguardevoli, l'atto si rogava presso il Procurator Caesaris, che è tutt'altro che una magistratura municipale (Inter Curatorem minoris et creditorem minoris acta sunt apud Procuratorem caesaris infrascripta etc. Cfr. anche Maffei S. Historia diplomatica etc. Mantova. 1727. pag. 57).

[158]. I minores possessores erano aggregati alle curie per gli oneri, ma, e questo è il punto fondamentale, la riscossione dei tributi da essi pagati non era affidata nè al curator, che sappiamo eletto ad colligendos civitatis publicos reditus (Dig. L. 4. 18 § 9) nè ai curiali, ai quali spettava l'esazione della capitatio plebeia (Cod. Just. XI. 28. 2), ma bensì al defensor (cfr. Lécrivain Ch. Le sénat romain depuis Dioclètien in Bibl. de l'Ecole d'Athènes et de Rome, vol. 411. Paris. 1888. pag. 48 e Leicht P. S. Studi cit. II. pag. 27).

[159]. A torto il Baudi di Vesme dice che i defensores furono istituiti in un'epoca molto antica, a somiglianza dei tribuni della plebe di Roma. La defensio, cui egli accenna, non ha affatto carattere pubblico: è la difesa, la rappresentanza in giudizio della città. Di essa parlano in modo da togliere ogni dubbio Ulpiano (Dig. L. 4. 16), Ermogeniano (Dig. L. 4. 1 § 2. Defensio civitatis id est ut syndicus fiat): e da Arcadio Carisio (Dig. L. 4. 18. § 3 Defensores quos Graeci syndicos appellant) per la sua natura, rilevata da tempo (cfr. Bethmann-Holweg. Der Civilprozess des gemeinen Rechts. II. pag. 415 e segg.) è distinta anche da quella della rappresentanza (syndicus) dei collegi (Ferrini loc. cit. n. 73 pag. 99). Il defensor è ricordato per la prima volta nel 365. La comparazione con i tribuni della plebe è una inesatta idea di Cuiacio (cfr. Opera omnia. Paris. 1874. I. col. 63 e III col. 55-56).

Come si vedrà non solo non condivido l'opinione di coloro che ritengono che l'elezione del defensor fosse fatta con il suffragio universale (Chénon E. Étude historique sur le Defensor Civitatis in Nouv. Rev. Histor. XIII. pag. 332-33); ma non mi sembra nemmeno da accogliere l'interpetrazione predominante (cfr. Liebenam. loc. cit. p. 449) della nota legge di Valentiniano, Teodosio ed Arcadio dell'anno 387 (Cod. Theod. I. 29. 2) e dell'ancor più nota Interpretatio, che spiega il decretum, con il quale le città devono eleggere il defensor, come il consensus civium e la subscriptio universorum.

[160]. Riportati nel concilio di Reggio dell'855. Mansi, loc. cit. XIV. col. 216.

[161]. Cfr. Liebenam. loc. cit. pag. 136 e segg.

[162]. Cod. Just. XI. 69. 8 e VIII. 12. 7.

[163]. Ne dette per il primo l'esempio Giuliano l'Apostata nel 362. Cfr. Cod. Theod. X. 3. 1. confermato da Ammiano Marcellino. (Rerum Gestarum libri qui supersunt. Leipzig. 1874-75. libr. XXV. cap. IV) che parla di vectigalia civitatibus restituta cum fundis. Ma le distrazioni non cessarono: Teodosio nel 443 ne ordina nuovamente la restituzione (Cod. Theod. nov. Theod. XXIII).