[147]. Per il loro numero cfr. Liebenam loc. cit. pag. 229 e segg. Per le funzioni cfr. Declareuil loc. cit. pag. 331 e segg. e Solmi Storia cit. pag. 24-25.

[148]. Questo concetto è confermato dalla condizione dei beni comuni delle colonie. Tutti i coloni erano in uguale posizione di fronte allo Stato, uguali erano gli oneri, uguali i diritti; e la concessione, per la quale e secondo la quale godevano delle terre, era un atto che ne fissava ex novo i limiti e le prerogative. Oltre alla terra individuale, ce ne era un'altra che, appunto per essere comune a soggetti uguali, era comune a tutti e della quale l'alta sovranità spettava allo Stato per il riconoscimento di un modestissimo canone: «vectigal, quamvis exiguus praestant». Appunto perchè rilasciata non ad una preesistente città, ma a coloro, come singoli, che avrebbero formato il nucleo cittadino, solo l'unanimità dei consensi dava luogo ad una valida alienazione. Nelle colonie mancava quella plebs che, non avendo obblighi, non aveva (fatta eccezione di Roma) diritti e non c'era il precedente stato di cose da considerare: se, quindi, lo Stato, date le condizioni ed i fini speciali in cui la colonia veniva dedotta, riteneva che alcuni beni fossero necessari all'uso di tutti, ne proibiva l'alienazione. Nel caso della Colonia Genetiva Julia, per esempio, erano di uso comune così le piazze e le strade e gli aedificia in genere, su cui tutti camminavano e di cui tutti godevano, come le selve da cui tutti traevano le legna, come i terreni adibiti alla pastorizia ed all'agricoltura per il sistema relativo di sfruttamento del suolo (cfr. Lex colon. genetivae Iuliae, r. LXXXII). Bisogna inoltre considerare che su tutte indistintamente le terre della colonia gravava l'obbligo della difesa del territorio, che era il fine per cui la colonia stessa era stata dedotta. Ora le terre dei singoli potevano essere vendute, perchè l'onere rimaneva sulla terra: non così le terre pubbliche le quali dovevano rimaner sempre in tale condizione che chiunque ne fruiva, anche temporaneamente, fosse soggetto ai carichi militari: «Qui in ea colonia intrave eius coloniae fines domicilium praediumque habebit neque eius coloniae colonus erit, is eidem munitioni uti colonus parebo» (cfr. ibid. r. XCVIII).

[149]. Löning E., Geschichte d. deuts. Kirchenrechts, II. pag. 4-5.

[150]. Zdekauer L., Mille passus cit., pag. 281-82.

[151]. Quando il concetto della cittadinanza romana comincia a perdere di rigidità, la ripercussione naturalmente si fa sentire su quello dell'incolato, il quale si avvantaggia di tanto di quanto l'altro si attenua. Si tende ad un equiparamento, raggiunto il quale, la città accetta le divinità del suburbio e questo quelle della città. Però questo equiparamento avvenne molto lentamente: la proibizione di seppellire e bruciare cadaveri entro le mura — che presuppone identiche divinità nelle città e nel territorio adiacente — malgrado i reiterati comandi degli imperatori (Dig. III. 44. 12. Cod. Theod. IX. 17. 6) non fu attuata che a stento per la tenace opposizione di numerosi regolamenti municipali (Dig. XLVII. 13. 3 § 5. Ulpiano).

[152]. Corp. Inscr. Latin. X. 1, 814, 853, 924, 1042 etc.

[153]. L'Imbart de la Tour, La paroisse rurale cit. ha acutamente osservato che la chiesa cattolica tentò sempre di soppiantare il paganesimo insediandosi negli stessi luoghi ad esso destinati, per fruire della forza dell'abitudine, per cui si tende a continuare ad andare dove si è sempre andati.

[154]. Lupus M. De parochiis ante annum Christi millesimum. Bergomi. 1788. Diss. II. cap. IV. pag. 164 e segg.

[155]. Troya. Cod. Dipl. Lang., IV. 1. num. 151. pag. 381.

[156]. Il Declareuil (loc. cit. XXVI. 1902. pag. 234-67. 437-68. 554-607. XXVIII. 1904. pag. 306-368. 474-500), oltre a credere che la decadenza sia cominciata assai tardi, pensa che il cristianesimo non abbia apportato alcun turbamento alla costituzione dell'impero. Per quel che riguarda la Chiesa si può accedere senza difficoltà alla sua opinione, a sostegno della quale sta, anzi, un argomento fondamentale, del quale il Declareuil non si è giovato. È difficile ammettere che avanti il riconoscimento ufficiale, iniziato con l'editto di Milano, il cristianesimo riuscisse, anche sotto il governo dei più miti imperatori, a modificare un regime che dava ai sacerdoti pagani un'elevata condizione sociale ed un saldo substrato economico (cfr. A. Crivellucci, Intorno all'editto di Milano negli Studi Storici IV, pag. 267 e segg. e Carassai C. La politica religiosa di Costantino il Grande e la proprietà della Chiesa in Arch. Soc. Romana di St. Patr. XXIV. 1901 e bibliografia ivi citata). Ma, per il resto, le sue conclusioni non sono accettabili; e prima di tutto, anche non tenendo conto del metodo con cui egli ha raccolto d'ogni dove materiali e notizie senza considerare l'immensa varietà dell'impero, tolgono vigore alla sua conclusione le lacune, dall'autore stesso confessate, nel quadro delle istituzioni, alcune delle quali tutt'altro che lievi: così per i curatores dell'ultimo tempo repubblicano e dei primi secoli dell'impero, e per i munera, dei quali abbiamo da Scevola e da Arcadio Carisio una tripartizione (personalia, patrimoniorum, mixta) puramente esemplificativa, mentre sarebbe stato proprio da un esame di questi munera che si sarebbe potuto dimostrare — se possibile — che le condizioni dell'impero d'occidente non erano ancora in decadenza. E, inoltre, la riforma di Diocleziano (a. 282) e quella ancor più grave di Galerio (a. 311) investono troppo profondamente tutto l'organismo statuale perchè si possa ammettere che indichino uno stato di cose temporaneo e non maturato da tempi lontani.