[137]. Dig. I. 8. 8 § 2.

[138]. Ne è un esempio evidente la disposizione di Leone ed Antemio del 468, riportata nel codice teodosiano (XI. 24. 6) ed accolta da Giustiniano (Cod. X. 55 l. un.), che proibisce agli «habitatores metrocomiae» di vendere i loro beni ad estranei.

[139]. L'avverbio penes è usato dalla legge bene a proposito: penes te est quod quodadmodo possidetur. (Dig. L. 16. 63. Ulpiano).

[140]. Dig. L. 1. 1 § 1.

[141]. Dig. L. 16. 228.

[142]. Dig. L. 16. 239 § 6 Pomponio. Del resto è da ricordare a questo proposito come la vita dei romani si accentrasse nella città. Cfr. Schulten A. Die Landgemeinde cit. pag. 633 e segg.

[143]. Cfr. § 4 e 5.

[144]. Praedium... et ager et possessio huius appellationis species sunt. Dig. L. 16. 115. Giavoleno.

[145]. Labeone ritiene «loci appellationem non solum ad rustica verum ad urbana quoque praedia pertinere»; cfr. Dig. L. 16. 60 e specialmente § 1.

[146]. Non c'è neanche bisogno di dire che con la distinzione dei beni seguita dalle leggi costantiniane ed onoriane non ha nulla a che vedere quella di Ulpiano, secondo la quale «urbanum praedium non locus facit sed materia» (Dig. L. 16. 198). Tanto è vero che invece di praedia si parla di loca.