[194]. Solmi A. Le associazioni in Italia avanti le origini del comune. Modena. 1898. pag. 125.
[195]. Cap. 64... quisquis ingenuus, nulli tamen quolibet modo obnoxius civitati...
[196]. Cod. Theod. XV. 1, 23, Graziano, Valentiniano e Teodosio, a. 384 e Cod. Just., VIII, 12, 7.
[197]. Edict. Theod., cap. 69.
[198]. Lex Romana Wisigothorum, XIV, 1, 1.
[199]. Cod. Theod., XIV, 7, 1.
[200]. La sorveglianza spettò ai Vigili delle porte, aggiunti dai Goti all'amministrazione municipale, nominati dal re ed investiti in parte di quel carattere militare (Mommsen. Ostgoth. Studien in N. Arch. XIV, 1888, pag. 494) di cui è compenetrata la giurisdizione del comes Gothorum, che, quantunque in alcuni punti se ne distaccasse, (Mommsen, loc. cit., pag. 529) imitò gli judices militares romani (Del Giudice P. Sulla questione della dualità del diritto in Italia sotto la dominazione ostrogota. Rendic. R. Accad. Lombarda, s. II, vol. XXXIX, 1906, pag. 795), sui quali si adagiò facilmente (Tamassia N. Alcune osservazioni sul Comes Gothorum, pag. 259).
[201]. Cod. Just., I, 3, 16.
[202]. Tale, almeno, sembra l'ipotesi più probabile, dato che, secondo l'opinione dominante, non felicemente combattuta dal Roberti, beni comuni si trovano nell'epoca romana e nella langobarda e nelle successive, senza soluzione di continuità, e sono appunto caratterizzati dal diritto d'uso da cui sono gravati a vantaggio di determinati gruppi.
[203]. Cod. Just., XI, 4, 1.