E lo stesso concetto domina anche per i minori centri locali. Re Astolfo nel luglio del 755 conferma alla Basilica di S. Lorenzo presso Bergamo la casam tributariam donatale già dal re Ariperto e aggiunge la concessione di omnes scuvies et utilitates quas homines exinde in puplico habuerunt consuetudinem faciendum excepto quando utilitas fuerit cesas faciendum ubi consuetudinem habuerunt. Nam ab aliis scuvies et utilitatibus puplicis quieti permaneant (Cod. dipl. lang., Troya IV, 4, n. 693).

[383]. Cfr. Decretio Clotharii regis nel Pactus pro tenore pacis domnorum Childeberti et Chlotarii regum (ed. Boretius in Monum. Germ. Hist. Capitularia regum francorum, I, 1), cap. 9: «Decretum est ut qui ad vigilias constitutas nocturnas fures non caperent eo quod per diversa intercedente conludio scelera sua pretermissas custodias exercerent, centenas fierent. In cuius centena aliquid deperierit, capitale qui perdiderit recipiat, et latro, vel si in alterius centenam appareat deduxisse et ad hoc admonitus si neglexerit, quinos solidos condempnetur; capitalem tamen qui perdiderat, ad cetena illa accipiat absque dubio, hoc est de secunda vel tertia».

[384]. Cfr. nota 3 pag. 128.

[385]. Cod. Just. XII. 41. 5. a. 413.

[386]. Sino dal tempo romano il sistema fiscale legava tutti gli abitanti alla terra e questa, distinta nelle singole divisioni territoriali, alla città che si trovava a capo di ognuna di esse (cfr. infatti il libro X del Cod. Just.; la massima parte delle disposizioni del quale ebbe sicuramente applicazione in Italia per essere stata compresa nel Cod. Theod.); ma non separò la città dal suburbium, nè confuse quest'ultimo con il territorio circostante.

Un passo che calza perfettamente a questo proposito ci è fornito da Gregorio di Tours, il noto vescovo e storico del secolo sesto. Egli narra (In gloria confessorum liber. cap. 62. — ed. Arndts e Krusch nei «Mon. Germ. Hist.» Scriptores rer. meroving. I. pagina 784) che l'imperatore romano Leone, richiestone da un arcidiacono, che gli aveva guarita la figlia; concesse alla città di Lione l'esenzione dal tributum dovutogli in tertio circa muros miliario civitatis. Anche a dubitare (e non sarebbe punto fuor di luogo) che l'origine del privilegio lionese sia proprio dovuta al fatto narrato da Gregorio di Tours; non si può ragionevolmente dubitare che, almeno ai suoi tempi, Lione godesse di tale esenzione e da epoca abbastanza remota; perchè, continuando la sua narrazione, egli aggiunge: unde usque hodie circa muros urbis illius in tertio miliario tributa non reddentur in publico.

Ammesso pure, in ipotesi, che la concessione non risalisse al tempo romano — e non c'è ragione di credere che ciò non sia potuto avvenire — è indubitabile che una distinzione precisa, in materia di imposte, della città e del suo suburbio dal territorio circostante, quale Gregorio di Tours ci fa vedere, non sarebbe stata possibile se non avesse avuto a base un precedente stato di fatto e di diritto vigorosamente stabilito, nettamente applicato e comunemente usato. Basti solo pensare che l'estensione della zona riconnessa alla città è così vasta — tre miglia — da non poter presentare caratteri e dati di fatto capaci di servire ad una delimitazione dal rimanente e che Gregorio di Tours rileva la peculiare condizione di Lione e del suburbio che sono esenti dal tributo; ma non accenna affatto come strano il caso che l'immunità finanziaria, concessa al centro murato, si estenda per un certo ambito determinato anche al di fuori. Per le tre miglia v. pag. 96.

[387]. La πςοτίμησις aveva preparato il terreno alla coattiva unione di terre e di persone per il pagamento delle imposte. Cfr. Tamassia N. Il diritto di prelazione e l'espropriazione forzata negli statuti dei comuni italiani in «Archivio giuridico» 1885 vol. XXXV.

[388]. Accanto ai gruppi arimannici, i quali costituirono una lunga catena serpeggiante lungo la spina centrale della conquista langobarda (Cfr. anche Leicht Studi cit., II, pag. 89); ebbe sicuramente vita l'elemento militare indipendente, basato senza dubbio sulla terra, ma non vincolato inesorabilmente ad una determinata terra, come gli arimanni; e che li superò di importanza e di numero. All'individualismo germanico ripugna tanto la costrizione, che io ritengo che l'arimanno, inteso come colui cui è concessa la terra specificatamente detta arimannia, sia ben differente dal vero e proprio esercitale.

[389]. Brescia, per esempio, fu prediletta dai nobili Langobardi.