Cfr. Galante A. Il diritto di patronato nei documenti langobardi negli «Studi in onore di V. Scialoja» Milano, 1905, vol. I.
[603]. Cfr. pag. 181 nota 1.
[604]. Cfr. i documenti riportati ed illustrati nella Diss. quarta delle Antichità long. milan. cit., la quale però è inspirata per non dire addirittura dominata dall'idea di mostrare la ragionevolezza delle pretese dei monaci contro i sacerdoti, riunitisi a vita canonica nel secolo XI.
[605]. Cfr. nota a pag. 183, nota 2.
[606]. Vedi le belle e giustissime parole di N. Tamassia in Fidem facere e manum facere cit., pag. 536-37 sul tipo dei documenti lucchesi; alle quali è da aggiungere anche quanto egli dice a tale proposito a pag. 367-71.
[607]. Sulla personalità giuridica del beneficio e lo sviluppo della sua formazione cfr. Ruffini F. La rappresentanza giuridica delle parrocchie, Torino, 1896, § 8-10, pag. 48-74; uno studio che dev'esser segnalato fra la moltitudine dei lavori che si sono occupati di questo argomento e dei quali fornisce un'abbondante indicazione bibliografica il Galante, loc. cit. pag. 273 nota e nelle note ai §§ segg.
[608]. Cfr. Capitulare italicum. Capitula Karoli M. 136. Capitul. Hludovici Pii (a. 825?) c. 9. Leges I. 244, ed. Boretius; e le altre disposizioni riportate dal Du-Cange nel suo Glossarium e dal nostro Muratori nella XXX Dissertazione.
[609]. La ragione della tenacia di tale consuetudine, che finiva con l'annullare l'antico precetto ecclesiastico del riposo festivo, era di natura prevalentemente, se non sostanzialmente, economica. Usufruendo di un giorno festivo per lo smercio dei prodotti si guadagnava una di quelle giornate di lavoro, che le numerose prestazioni, alle quali sopratutto i lavoratori della terra erano obbligati, riducevano fortemente.
[610]. Vedine la dimostrazione particolareggiata per Bergamo in Mazzi A. Corografia bergomense nei secoli VIII, IX, X, Bergamo, 1888. pag. 225 e segg.
Vedi anche Capitul. Aquisgranense a. 809, c. 9, in «Monum. Germ. Hist.» Leges, ed. Boretius I, pag. 156.