[611]. Di ciò si è tentato di dare la dimostrazione nel paragrafo precedente. Mi limito qui ad aggiungere le parole della concessione dell'imperatore Lodovico II alla pieve rurale di Juvenalta nel cremonese.

«Pro plenissima quietitudine confirmamus eidem sancto loco aqueductus tam ad divisa molendina quam ad navigia deducenda, sive in Olio atque etiam mercata ibidem devenientia tam in montanis quamque in planicie ut abhinc in futurum SICUTI ANTIQUITUS CONSUETUM FUIT deducat.

[612]. Landulphi Sen. loc. cit., III, 20.

Di questo storico è stato dato — e meritatamente — un severo giudizio (vedi, per es. quel che ne dicono i Bollandisti to. VI, julii 28, S. Nazario); ma ciò non può toccare in nulla la veridicità della sua notizia riguardo all'ubicazione ed alla composizione del mercato, perchè egli ne fa menzione incidentalmente e come di cosa normale anche al suo tempo. E, per di più, la sua notizia è confermata anche da Arnolfo. Cfr. infatti, loc. cit., III, 10.

[613]. Capitul. Ital. c. 11. Cap. Forma communi c. 14-18 in «Monum Germ. Hist.» Leges, I, ed. Boretius, pag. 37-38.

[614]. Ibid. c. 14.

L'Expositio a questo capitolo richiama i due capitoli di Rotari 18 e 358. In realtà il richiamo è molto impreciso. Nel primo caso il Rotari, proteggendo con la pena fortissima di 900 solidi quemcumque ad regem venientem, dimostra chiaramente che si tratta di persone care al re e che si recano da lui per suo e non per proprio vantaggio e lo conferma stabilendo che la pena sia divisa fra il re stesso e l'offeso. Si tratta dunque di gasindi e non di iterantes di viaggiatori comuni, come nel cap. 14 di Carlo M., nel quale è ripresa anche la disposizione del cap. 368 di Rotari.

[615]. Cfr. Decretio Chlotarii regis (a. 511-558) § 9, 3 (Et si persequens latronem suum comprehenderit integram sibi composicionem accipiat; et si per trustem invenitur, mediam composicionem trustis adquirat...) e § 16 in «Monum. Germ. Hist.» Capitul. Meroving. pag. 5-7.

Sull'interpretazione di questi passi vedi Tamassia N. La Delatura in «Archivio Giuridico F. Serafini» 1897, vol. LVIII, p. 346-367 e specialmente pag. 362-64.

[616]. Era tanto un privilegio, che degenerò ben presto in un abuso e Pipino dovette provvedervi. Cfr. Capit. Ital., c. 1 e 15.