Sulla mancanza nei Capitolari e nelle leggi di accenni ai commestibili e alle cibarie cfr. anche Leicht P. S. Statuta vetera Civitatis Austriae. Cividale, 1902, pag. VII e bibliografia ivi citata. Egli ha dimostrato che anche i documenti e gli statuti friulani confermano l'opinione del Sohm, del Maurer e del Ritschel che, anche i pesi e le misure, insieme e oltre alle cibarie (delle quali, come si è detto, nessuna legge imperiale o Capitolare si occupa) erano rilasciate alle consuetudini locali ed ha messo in evidenza anche un altro lato di grande importanza per noi, dimostrando che il traffico delle cose commestibili era permesso anche nei luoghi dove era esplicitamente vietato il mercato: ciò che significa — dato che il diritto di mercato si risolve in sostanza nel diritto di percepire una tassa da parte del titolare — che il commercio dei commestibili non era gravato da alcuna contribuzione.
[624]. Schupfer F. La pubblicità nei trapassi della proprietà secondo il diritto romano del basso Impero etc. in «Rivista italiana per le scienze giurid.» vol. XXIX, fasc. 1-2, a. 1905, pag. 43 e segg. Vedi però anche le vecchie ma buone pagine di J. C. Bulengerus De vectigalibus populi romani in «Thesaur. roman. antiquit.» vol. VIII, Venezia, 1735, cap. 5, col. 843 e segg.
Esempi dell'epoca medioevale sono riportati dal Mayer Ital. Verfassungsg. cit. I, pag. 331, n. 8.
[625]. a. 812 (?) Carlo M. dona a Rataldo vescovo di Verona il forum ed il mercatum soliti a farsi nella festività di S. Zeno a Verona. Cfr. Cipolla C. Verzeichniss der Kaiserurkunden in den Archiven Veronas I in «Muhlbacher's Mittheilungen» II, 88. Innsbruck 1881.
[626]. Interessante è a questo proposito il can. 48 degli Statuta eccles. antiqua (ed. Bruns H. T. Canones apostolorum et conciliorum saeculorum IV, V, VI, VII. Berlin 1839 I, pag. 146) compilati, molto probabilmente, nella seconda metà del secolo quarto (cfr. Maassen E. Geschichte der Quellen und der Literatur des kanonischen Rechts in Abendlande bis zum Ausgange des Mittelalters. I, Gratz, 1870, p. 393), il quale stabilisce che il chierico che «non pro emendo aliquid in mundinis vel in foro deambulat» debba esser degradato. Questo canone, infatti, ebbe larga applicazione in Italia, tanto che se ne riscontra l'influenza diretta in varie raccolte, a cominciare da un canone del famoso Attone vescovo di Vercelli. Cfr. Attonis vercellensis opera-Canones n. 43 (ed. Del Signore, Vercelli, 1768, parte II, p. 278).
[627]. I primi germi delle fiere medioevali si trovano nelle ultime fiere dell'impero romano. Cfr. Huvelin loc. cit., pag. 135.
[628]. Cfr. Huvelin loc. cit., passim, Goldschmidt E. Universalgeschichte des Handelsrechts Stuttgart, 1891, pag. 221 e segg. e bibliografia ivi citata. Fondamentale, però, rimane sempre il lavoro del Bourquelot Étude sur les foires de Champagne. Paris, 1865.
[629]. Cfr. Muratori Antiq. Ital. Diss. XXX. e gli esempi da lui indicati. Anche il commercio dei barbari che si concentrava nei mercati che si tenevano nei giorni di feste religiose e di assemblee politico-giudiziarie, sia di diversi popoli — concilia — che di varie centenae di uno stesso popolo. Cfr. Huvelin loc. cit. pag. 141.
Ciò rese più facile la continuazione delle antiche consuetudini italiche sulle quali quelle germaniche poterono adagiarsi facilmente.
[630]. Cfr. Capitul. Ital. di Carlo M. c. 52.