[670]. Cfr. Kuhn. Entstehung der Städte cit. pag. 440.
[671]. Dig. XLIX, 16, 3 § 17 ... si vallum quis transcendat aut per murum castra ingrediatur... E il cap. 244 di Rotari: Si quis per murum de castro aut civitate sine noticia iudecis sui exierit foras aut intraverit.
[672]. La cosa è tanto più verosimile in quanto che nella maggior parte dei casi la civitas era il capoluogo delle singole circoscrizioni: e queste, come si è veduto, in linea di massima furono lasciate inalterate dai Langobardi. Anche Paolo Diacono mostra un'esattezza degna di osservazione nel distinguere la civitas dal castrum. Oltre passi di minore importanza (cfr. per es. Hist. Langub., II, 13 ..... haut longe a cenitense castro vel tarvisiana distet civitate); uno mi par degno di nota: (ibid., II, 9). Indeque Alboin Venetias fines quae prima est Italiae provincia sine aliquo obstaculo, id est civitatis vel potius castri foroiuliani terminos introisset. Al tempo romano Forumjulium era un castrum e P. Diacono non osa chiamarla completamente una civitas nemmeno dopo anni ed anni da che i Langobardi l'avevano eletta sede di ducato e ricorda che era un semplice castrum.
[673]. L'importanza del centro urbano è comprovata dalla severità delle leggi nel punire coloro che in qualche modo, anche solo attraversandole di soppiatto, violassero la santità — è il termine usato dalle fonti — delle mura. Chi violaverit muros, dice Pomponio (Dig. I, 8, 11), è punibile di morte. Questa legge si riannoda all'antichissimo mito del salto del vallo da parte di Remo, di cui già si è parlato, consacra l'obbligo dei cittadini di non passar che per le porte, e concerne solo Roma. Ma a provar che questo culto delle mura non era esclusivo di Roma e che in conseguenza non era esclusivo di Roma il contenuto giuridico di cui esso era l'esponente e, cioè, la preminenza assoluta degli intramurani, Marciano, Sabino e Cassio dichiarano concordi (Dig. I, 8, 1 e 2) che le mura e le porte di tutte le città erano, al pari di quelle di Roma, sanctae et quemadmodum divini juris.
[674]. Cfr. pag. 48-52 e specialmente la legge riportata nella nota 2 a pag. 48-49, e pag. 67-69.
[675]. Cfr. Cod. dipl. long. — Troya — n. 602.
[676]. Cfr. pag. 135, dove si parla proprio di cives, e pag. 143.
[677]. Ratherii episc. veron. Opera. Veronae, 1765, col. 564-66. Il passo è stato per la prima volta indicato agli studiosi da N. Tamassia Raterio e l'età sua in «Studii giuridici dedicati ed offerti a F. Schupfer» II, Torino, 1908, pag. 85-94.
[678]. Gradonicus F. Pontificum brixianorum series. Brescia, 1755, pag. 159 e segg.
[679]. Vedi a pag. 119-120. Questi diplomi sono stati ritenuti sospetti così dal Niese, come dal Besta (Nuove vedute sul diritto pubblico italiano nel medio evo in «Riv. ital. p. le scienze giurid.» li 1-2, pag. 38-39); ma se si ammette l'interpetrazione datane in questo volume così nei rispetti dell'arimannia come della cittadinanza, ogni ragione di sospetto viene completamente a mancare.