Questa stretta di mano simbolica si chiamava la palmata. Non per nulla anche oggi il linguaggio comune conserva la parola impalmare per indicare una forma speciale del contratto di matrimonio.

[663]. Cfr. Gregorio di Tours. Hist. Franc. V, 3; III, 4, 8; In gloria confess. c. 67 Isidoro Origin. VIII, 2, 4 e 11, I, 67.

Questi passi sono stati indicati, illustrati e pubblicati da N. Tamassia in Fidem facere e manu fidem facere e Manum facere citt.

[664]. Si trova nelle tavolette cerate daciche (Bruns Fontes cit. pag. 205-209); in un documento del Codex antiquissimus pataviensis il formulario del quale è del quinto secolo (Monum. Boic. XXVIII, 2, n. 2. p. 5); nella Vita Macriani c. 12 (Scriptores hist. augustae ed. Teubner II, 111) e perfino nelle commedie di Plauto. (Cfr. Costa E. Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto pag. 277 e segg.)

È merito del Tamassia averlo dimostrato e di aver indicate queste fonti.

[665]. Cfr. Mitteis Römischen Privatrecht cit. I, pag 294 e segg.

[666]. Roth. 244.

[667]. Cfr. la notizia veronese di cui già ci siamo occupati a pagina 134-36.

[668]. Cfr. Cronica q. dicuntur Fredegarii IV, 71 nei «Mon. Germ. Hist.» S. S. I, pag. 15.

[669]. La misura della protezione speciale accordata dall'Editto alla città si rileva dal confronto con le altre disposizioni che stabiliscono la scala delle aggravanti dello scandalum rispetto al luogo in cui è commesso e cioè: il palazzo del re, «ubi rex presens est» (Roth. c. 36), la chiesa (Roth. c. 35), la città dove si trova il re (Roth. c. 37, 38) la città (Roth. 39, 40).