È logico ammettere che, anche prima del loro riconoscimento giuridico, questi vici compissero funzioni necessarie alla vita sociale del tempo e, verosimilmente, funzioni religiose.

Festo conosce tre specie di vici: i rustici, aggregati di case in campagna; i suburbani, aggruppamenti di edifici, «continentia» alle mura della città che «itineribus regionibusque dissimilibus discriminis causa sunt dispartita»[210] e, finalmente, gli urbani propriamente detti, i quali originariamente erano costituiti dal pervium per il quale «habitatores ad suam quisque habitationem habent accessum». Il Digesto ha appunto un passo in cui si delimitano i casi, in cui questi vici debbono essere considerati come viae publicae e come viae privatae[211]: e da esso appare come questi strettissimi vicoli, angustissimae semitae, come dice Cicerone[212], o tenues vici, come li chiama Marziale[213], erano contrapposti alle viae, dette anche plateae dal glossario latino parigino[214], che erano le viae latae a porta in portam, e che, secondo l'antichissimo sistema latino accolto da Roma e da questa applicato in tutte le colonie, dividevano, intersecandosi perpendicolarmente nel forum, la città in quattro parti.

I vici, come istituzione amministrativa, erano una specialità di Roma e forse, ma è molto discutibile, di qualche altra città. Cesare, nelle prescrizioni di edilizia e di viabilità della sua lex Julia municipalis, non parla mai di vici, ma sempre di viae. Il De Marchi[215], che tende a non far distinzione fra Roma e le altre città, crede che queste ultime, infinitamente più piccole della metropoli, — come conosciamo dall'estensione, molto ristretta, del loro circuito — non avessero altra divisione che quella in quartieri e che questi fossero delimitati dalle viae. Infatti delle grandi città solo la notitia urbis di Costantinopoli nomina per quartiere un certo numero di «collegiati qui e diversis corporibus ordinati, incendiorum solent casibus subvenire». Ma anche ammettendo — e non si può farlo senza grandi riserve — che qui per quartiere si intenda proprio la quarta parte della città, il Declareuil[216] fa giustamente osservare che altri passi[217] fanno ritenere che questo fosse l'eccezione e non la regola. Ed in realtà solo a Bisanzio, a Roma, più tardi a Ravenna e a Napoli, troviamo la divisione in regiones: divisione di cui non si ha traccia quasi in nessun'altra città[218].

Attribuzioni specifiche di vero interesse municipale non vengono affidate a questi quartieri durante la repubblica ed i primi secoli dell'impero: ma non per questo debbono essere rimasti senza importanza per la popolazione cittadina, specialmente plebea, per ragioni del culto speciale che in essi si celebrava. Lo dimostra il fatto che hanno continuato a sussistere per tutto questo tempo; e più tardi, quando, forse per l'avvento del cristianesimo, stavano per perdere la loro ragione di essere, furono rinvigoriti dal sistema delle distribuzioni granarie.

Si è molto discusso se tali largizioni, almeno come istituzioni normali e periodiche, avvenissero in tutte o almeno in gran parte delle città dell'impero[219]. In realtà i municipi non erano obbligati a nutrire la plebe e fare ad essa distribuzioni gratuite[220]: i rescritti imperiali di Marco Aurelio e di Vero stabilivano i prezzi cui si poteva e doveva vendere il frumento[221], ma lo zelo dei particolari vi suppliva così spesso che le fonti stesse parlano di queste elargizioni e le disciplinano. Inoltre se varii indizi fanno pensare che queste costituzioni imperiali sieno decadute nell'osservanza durante il corso del terzo secolo, come si dovrebbe indurre dal passo di Erodiano in cui si parla delle casse frumentarie della città della Gallia, di cui si impadronì Massimino: la presunzione diviene sempre più sicura quanto più, coll'avanzarsi della decadenza, si trasforma la costituzione politica, e la plebe, caduta nella desolazione generale, entra a far parte della cittadinanza.

Come dissi, il suo primo ingresso essa lo fa indirettamente attraverso la Chiesa, la quale, con quella virtù di adattamento splendidamente lumeggiata dal Fustel de Coulanges, si appropriò quanto più potè degli ordinamenti laici statali. A quel modo stesso che, come risulta certo, fu affidata al vescovo la sorveglianza sulla vendita del pane e degli altri commestibili[222], possiamo presumere che, quando la miseria impose le distribuzioni gratuite[223], queste fossero fatte, con tutta probabilità dal vescovo[224]. E dato che tutte le classi della città erano chiuse nei rispettivi collegi, ordini e numeri, fatta eccezione della parte della cittadinanza a cui queste particolarmente si rivolgevano e che pure doveva esser determinata, la divisione unica possibile sembra essere stata quella dei quartieri, i quali — mantenutisi sempre — si rendevano ora necessari anche per la difesa e la manutenzione delle mura imposte a tutti i cittadini. Oltre alle conseguenze già accennate, ne scaturì il bisogno di una divisione territoriale della città più consona ad accogliere il nuovo sistema dell'exercitus civium. Nei grandi centri, dove la costituzione corporatizia perdurò più a lungo, l'influenza della schola bizantina si fece assai sentire, anche nella distribuzione territoriale delle regiones. Così a Roma, a Ravenna, a Napoli ed in qualche altra città. Negli altri luoghi, dove il centro urbano non si era scostato molto dalla primitiva distinzione in quartieri, questi restarono a base di tutto l'ordinamento.

I corpora, gli ordines, i numeri, ormai stremati, erano incapaci di un'azione salda e forte; e così furono assegnate alle divisioni territoriali tutte quelle incombenze di cui la città, auspice ormai la Chiesa, era tuttora capace. Ed era pur fatale che fosse così! Ormai tutto faceva pernio sulla terra ed anche le divisioni delle città subirono la prevalenza dell'elemento terriero.

La venuta dei Goti, più che modificato, sembra che abbia aggravato e reso più rigido questo sistema, il quale serviva mirabilmente a fondere la città nell'unico collegium civitatis.

Nè diversamente agì la breve dominazione bizantina. Ma questa, però, portò una modificazione sostanziale, di cui le fonti gotiche non ci danno nessun indizio e che, quindi, si deve attribuire esclusivamente al sistema tributario bizantino.

Sappiamo che il fisco del re goto si era appropriato la massima parte delle terre pubbliche, ma non pare che toccasse la posizione giuridica della plebs rustica extra muros nella sua relazione con la città e più propriamente col vescovo: tanto più dato il sistema di tolleranza adottato da Teodorico.