In questo ambito, la Chiesa, come chiesa cittadina, esercitò le sue funzioni religiose e le statuali; ma non riuscì ad equiparare le condizioni della plebe rustica extra muros posita a quelle della plebe cittadina. Due cause egualmente invincibili vi si opposero: da un lato il criterio dell'inamovibilità dal fondo, ormai predominante; dall'altro l'azione del fisco bizantino che subentrò a quello gotico con qualche nuova e maggiore estensione.
Infatti nella costituzione del Codice giustinianeo[203] riportata più su, si mira a proteggere la plebs rustica extra muros posita, sia che risieda in terra pubblica che in privata, dalle angherie del rationalis, mentre quella rustica in genere è tutelata contro le angarie di coloro che «rectoribus provinciarum obsequuntur». E questo e la diversità dell'obsequium, che l'una e l'altra plebe è costretta a fornire, provano come la prima rientrasse nelle grandi linee della plebe rustica piuttosto che di quella urbana: tanto più che la legislazione imperiale mirava a considerarla come assimilabile a quella dei fondi imperiali[204].
Ma se la Chiesa non riuscì a fondere la plebs rustica extra muros posita con la plebs urbana, nemmeno all'impero riuscì ad equipararla a quella colonica. E ciò per varie cause: la mancanza nella nostra Italia del latifondo, nel senso che questa parola ha per l'Africa; il formarsi del colonato dal fissarsi dei patti stabiliti nelle prestazioni coloniche, prima a tempo e poi perpetue; il mantenersi immutato delle circoscrizioni romane, per le quali le terre ove questi abitavano furono sempre distinte dal contado e sottratte all'arbitrio modificatore di un singolo; l'azione coordinante della chiesa per la quale tutti i membri di una determinata circoscrizione sono parificati nel diritto di eleggere il proprio antistite; la breve durata della legislazione bizantina. Tutte queste cause impedirono che la legislazione imperiale avesse il suo effetto e favorirono il mantenersi di questa classe singolare fra la popolazione cittadina e quella propriamente rurale.
Così al quadro delle classi sociali si deve aggiungere una nuova gradazione fin qui ignorata; così al confronto del Beaudoin fra i doveri dei cittadini verso la città e i doveri dei coloni verso il fundus, bisogna immettere un terzo elemento medio — la plebs rustica extra muros posita — alla quale realmente si possono contrapporre gli altri due, perchè quest'ultimo ha diritti ed oneri, che corrispondono alla condizione giuridica degli altri.
§ 13.
— Resta che consideriamo ora le divisioni territoriali interne della città.
La grandezza di Roma cominciò quando le originarie tribù precittadine si fusero in nuovi nuclei legati alle circoscrizioni territoriali, che delle antiche tribù conservarono solo il nome, ciò che è segno dell'armonica e completa fusione degli elementi etnici cittadini. Le tribù cittadine, che per lungo tempo rimasero immutate nel numero e nei confini, erano indicate tutte con nomi locali: suburana, esquilina, collina e palatina. La posteriore divisione del territorio, su diciassette tribù, dà un solo nome locale: clustumina, mentre le altre portano tutte il nome di qualche gente patrizia[205], sotto il patronato della quale si trovavano.
La tribù era insieme una divisione territoriale ed amministrativa, in base alla quale, sotto la direzione dei curatores tribuum, si faceva il reclutamento, il censimento e la percezione del tributum. Per esse si compievano anche offici religiosi, per mezzo di collegi — collegia compitalicia — presieduti dai magistri, onorando i lares compitales con feste annuali che ebbero appunto il nome di compitalia, e si provvedeva alla cura urbis per mezzo dei pretori[206].
L'importanza della tribù aumentò con la repubblica, a tutto scapito dell'elemento strettamente territoriale di essa, poichè, rimasta politicamente intatta, finì con l'essere sostituita amministrativamente dai vici, nati e causati dall'enorme incremento della città.
Il Marquardt[207] sostiene che i vici ricevettero un carattere amministrativo officiale da Augusto, ma a me sembra che il passo di Svetonio, dove si parla del recensum populi ordinato da Cesare come praefectus morum e compiuto nec more nec loco solito sed VICATIM per dominos insularum[208], sia da interpetrare come l'annuncio di un nuovo sistema officiale della distribuzione della popolazione per vici nella costituzione politica. Difatti lo stesso Svetonio, nella vita di Augusto[209], si limita a dire che egli ripetè ciò che aveva fatto Cesare. Non per questo io intendo dire che il concetto del Marquardt sia privo di base; ma esso va inteso nel senso che Augusto, iniziatore del principato, attuando questo sistema, ne rendeva normale l'uso per i propri successori.