L'idea contiene, secondo me, gran parte di vero; ma non mi pare che quella fusione dei collegi, diversi per attribuzioni, per mansioni e per lavoro ed ognuno dei quali, in quanto «obnoxius civitati», era obbligato a certe peculiari prestazioni, sia avvenuta nel modo indicato dal Gaudenzi. Io ritengo che la diversità etnica dei Goti e dei Romani, la differente condizione sociale ed economica e la differenza di culto, abbiano strette tutte le classi romane meno elevate — non le sole corporazioni — in un rude isolamento. I Goti soli avevano il diritto alle armi, ed essi soli erano esenti da imposte[190]; e, di più, il concetto politico di Teodorico, che giustamente prevedeva nell'affratellamento livellatore della Chiesa cattolica,[191] l'affievolirsi di ogni egemonia del suo popolo, tenne lontani i vincitori dai vinti, dei quali, come abbiamo veduto, anche gli infimi erano entrati a far parte della vita cittadina. Oltre le imposte in denaro ed in natura, bisognava richiedere di continuo le prestazioni personali, per la necessità della difesa, delle fortificazioni, dei trasporti, dei servizi sussidiarï, delle opere pubbliche[192]. E come da un lato la popolazione diminuiva sempre più[193] e dall'altro l'artigianato andava ognor più disgregandosi[194], gli Eruli prima ed i Goti dopo, furono tratti a considerare la città tutta — corporati e non corporati compresi — come solidalmente responsabile delle imposte e delle prestazioni, ed ogni individuo come legato ad una determinata città: obnoxius civitati, come dice Teodorico[195].

Già le fonti romane degli ultimi anni del secolo quarto parlano del consortio cittadino ad portus et aquaeductus instaurationem, ed al tempo di Giustiniano lo si vede esteso alla murorum extructionem, da cui nessuno può essere scusato[196]. Teodorico, parlando delle persone che potevano esser possedute per un trentennio ricorda i curiali, i collegiati ed i servi[197]. Ma, a provare che con la parola collegiati non s'intendono solo i corporati, ma tutti i cittadini vincolati alla città, mi sembra decisivo il raffronto col Breviario Alariciano[198], il quale conserva la disposizione del Codice Teodosiano,[199] con cui si richiamano alla loro città i collegiati fuggitivi, mentre non conserva alcuna delle molte costituzioni che concernono le corporazioni.

Dunque collegium indica tutti i vinti legati alla città, non i soli corporati.

Di più i Goti portarono una modificazione sostanziale che, se ebbe poca efficacia dove la dominazione bizantina potè cancellarne gli effetti, ne ebbe però grandissima nel territorio conquistato dai Langobardi. Essendo stato tolto ai Romani l'uso delle armi, ma non gli aggravi accessori ed annessi al servizio militare, questi, uniti agli altri obblighi finanziarî ed amministrativi ed ormai consuetudinarî, si fusero e si confusero con essi, e gli oneri delle albergarie, dei trasporti, del rifacimento e costruzione delle mura, delle strade, degli edifici pubblici[200] etc., per i quali occorreva così il materiale, come la mano d'opera, cambiarono la loro natura giuridica.

Per il fatto che tutti vi erano sottoposti, sparì l'antica massima romana che distingueva gli oneri rurali dai cittadini, per ragione della sostituzione possibile solo nei secondi: per il fatto che vi erano astretti anche i nullatenenti, venne una limitazione al tradizionale concetto dei munera patrimoniorum[201], dalla quale scaturì un sistema che ebbe a base l'ibrido concetto dell'abitazione.

E così fu ristretto ancor più l'elemento personale poggiato su una capacità che già da tempo si era venuta ognor più limitando nel diritto di mutar sede, ed il quadro fu completato: soggetto all'auctor il commendato, soggetto al proprietario il residente in terra altrui, vincolato il colono alla terra, legato l'operaio alla corporazione, il decurione alla curia e, ora, anche il cittadino alla città.

Il dualismo fra il partito nazionalista e quello romanizzante, scoppiato violento alla morte di Teodorico e terminato con la disfatta finale dei Goti, stremando ancor più l'Italia con rovine e con stragi, ribadì il ferreo anello che strozzava le città.

Le terre comuni cittadine furono incamerate, come ho detto, dal fisco regio, il quale ne ebbe la proprietà fino ad allora goduta dalle città; ma, apparentemente, non si portarono modificazioni gravi allo stato di cose precedente, perchè i cittadini continuarono a goderne. Si instaurò così un diritto d'uso che trovava la sua base nella consuetudine anteriore e i suoi limiti nella volontà regia[202].

§ 12.

— Le prime circoscrizioni ecclesiastiche, le urbane, sostituendosi a quelle pagane, ne avevano calcato le linee. E come queste comprendevano con la città i mille passi, anche la parrocchia cittadina ebbe a conseguire gli stessi confini. Infatti un'antichissima tradizione cattolica, consacrata nei canoni e nei concili, considera il vescovo, oltre che come supremo gerarca nell'ambito della diocesi, anche come titolare della parrocchia della città cui il vescovo è preposto: il pontefice stesso, prima di essere il capo della cristianità, è il parroco di Roma, e come tale, fino al penultimo papa, il primo atto compiuto da lui era la visita alla chiesa di S. Giovanni in Laterano, considerata come la matrice di Roma.