Ed anche la posizione giuridica di tali beni venne, conseguentemente, a mutare.
Che le alienazioni di questi fossero divenute frequenti è dimostrato dalla costituzione del 443, che le proibisce quando non sieno promosse da uno stato di estrema necessità. Tali beni pubblici segnano ora il correspettivo dei nuovi aggravi militari richiesti ai cittadini, oltre l'obbligo normale imposto dalla costituzione politica. Di fronte allo Stato certe terre rappresentavano un certo contributo di soldati, di annona, di tributi: praebitio tironum, praestatio annonae, tributorum, hospitalitatis etc. Talune, anzi, terrae limitaneae, burgariae, avevano questa sola massima e specifica funzione di servire agli obblighi della milizia. E da un punto massimo, segnato da queste terre limitanee, sulle quali, per l'intensità con cui erano colpite da oneri militari nessun'altra imposta gravava[178], si scendeva ad un minimo in quelle terre che dovevano fornire contributi di varia indole, ciascuno dei quali, e quello militare fra questi, era, necessariamente, meno rigido e meno esteso che nelle terre della prima specie. Oramai anche le città, per le continue esigenze della difesa, venivano accostandosi alla condizione giuridica di quelle colonie militari, per cui il servizio armato era scopo principale, e, come queste, erano obbligate alla munitio[179]. Tale obbligo era generale; sola differenza era che i coloni, appunto perchè tali, erano tutti proprietari di una terra; i cittadini no; e, quindi, nelle città le terre pubbliche dovevano più intensamente servire quasi di correspettivo al servizio personale richiesto ai cittadini. L'economia, ormai poverissima, non s'imperniava più sul denaro, ma sulla terra, che divenne il fattore dominante: e ne conseguì, naturalmente, l'aumento considerevolissimo delle persone risiedenti in terra aliena: come pure altre deviazioni giuridiche, tra cui quella che riconosce l'autorità di scacciare il metator, non soltanto al proprietario, ma anche alla stessa plebe, concepita così come in un rapporto stabile con la terra[180]. Questa ascensione della plebs è importante anche da un altro lato: prima, come abbiamo visto, della tutela della plebs, sia urbana che rustica era incaricato il defensor. Di esso qui non si parla: prova evidente, a mio credere, che esso andava restringendo la sua autorità entro la cerchia delle mura o pochissimo al di fuori, anche prima che Maiorano con la sua costituzione del 458 sanzionasse ufficialmente questo mutamento[181].
Questo forzato equiparamento di tutte le classi, fatta eccezione dei senatores e dei più potenti, porta alla decadenza irrimediabile del defensor, e dà luogo alla trasformazione finale fattane da Giustiniano, il quale, quando riconquistò l'Italia, lo ridusse alla condizione di un semplice emissario del governo centrale[182].
§ 11.
— Tra le disposizioni di Maioriano e quelle di Giustiniano non corre soltanto un secolo: cade fra esse il regno di Odoacre e quello degli Ostrogoti. Nè l'uno nè l'altro furono senza conseguenze sulla costituzione italiana, ma il primo, per la sua corta durata, non segnò che il principio di un sistema, che divenne normale solamente con i Goti.
Odoacre, come è noto, concesse ai suoi soldati il terzo delle terre romane, e queste, dopo la sconfitta di Ravenna, furono date agli Ostrogoti. Siccome questi erano in maggior numero dei primi ed accolsero anche nelle loro file numerosi gruppi dei precedenti conquistatori[183] furono necessarie altre terre, le quali vennero distribuite con equanimità rimasta famosa, dalla tertiarum deputatio presieduta da Liberio e furono assegnate con i pittacii[184].
Le terre pubbliche, nella terribile condizione in cui si trovavano le curie[185], vennero incamerate dal fisco del re, il quale, per mezzo del curator, sotto il controllo diretto del comes Gothorum, invigilò sui prezzi, sulle vendite, sulle distribuzioni dei generi di prima necessità[186].
Ma se questo fu l'andamento generico, noi non sappiamo con precisione le vere condizioni dell'assegnazione. Bisognerebbe conoscere la grande varietà di usi e di consuetudini, che risalivano ai primi tempi della conquista romana; usi che l'Impero non aveva unificato e di cui si intravede l'esistenza in quel diritto romano volgare, formatosi nella pratica accanto al diritto romano classico[187]: diritto volgare che ebbe, come si vedrà, singolari manifestazioni anche nel campo del diritto pubblico.
L'importanza dei Goti non deve essere considerata soltanto per la azione che i resti di questo popolo sopravvissuti alla sconfitta finale e rimasti in Italia, possono avere esercitata, servendo quasi di ponte di passaggio verso la più fiera invasione germanica[188]; bensì deve essere considerata per l'influenza decisiva che la costituzione gotica ebbe in Italia durante il regno barbarico.
È fuori di dubbio che le curie rimasero, benchè in tristissime condizioni. Quanto al rimanente della popolazione urbana, il Gaudenzi, basandosi sul cap. 64 dell'editto teodoriciano, che stabilisce che l'uomo libero nulli obnoxius civitatis, che abbia violata un'ancella altrui vergine, sia sottoposto ad una vigorosa fustigazione e poi vicinae civitatis collegio deputetur, ritiene che lo Stato, obbligando tutti i collegi solidalmente al pagamento integrale della lustralis collatio, li abbia costretti a fondersi in un collegio unico divenuto servo della città[189].