Tale è il Pagus Aug. Felix suburbanus di Pompei[152].

Il Mommsen, illustrando le numerose iscrizioni che lo ricordano, non ha creduto di poter giungere ad alcuna conclusione sicura, ed il Voigt non si è occupato di tale questione. Ma, considerando come la Chiesa cattolica si sia fatta un'arma contro il paganesimo soppiantandone le manifestazioni del culto[153] e sostituendo le proprie istituzioni, anche nelle divisioni territoriali già da quello costituite, a me pare che, se fonti più tarde e documenti attendibili mostrano con evidenza che la Chiesa, come norma generale, considerò la città insieme ad un cerchio più o meno esteso di territorio all'intorno[154], lo stesso si debba presumere essere avvenuto antecedentemente. E valga il vero: un documento pontificio interessantissimo toglie ogni dubbio a questo riguardo. Nell'aprile del 596 Gregorio Magno si rivolge a Mariniano «episcopo ravennati cum caeteris fratribus et coepiscopis et sacerdotibus, levitis, clero, nobilibus, populo militibus civitate Ravenna consistentibus vel ex ea foris degentibus»[155]. Numerosi documenti, che appartengono ad un periodo successivo, provano il perdurare inalterato di uno stato di cose da secoli in vigore e spiegano il valore della espressione ex ea foris, che potrebbe essere interpretata in senso più lato che la frase non consenta. Per economia del lavoro e per non ripetermi, dovendo esaminare ad uno ad uno i documenti in parola nella seconda parte, riporterò ivi i testi, dai quali resulterà che l'unica ipotesi accettabile è che il pago suburbano si circoscrivesse nel limite dei mille passus.

§ 10.

— Parlando del limite dei mille passus rispetto al culto, ho accennato ad uno dei mutamenti su essi portati dagli ultimi secoli dell'impero d'occidente. Bisogna ora considerare tale questione in modo più ampio. E perciò è necessario gettare un colpo d'occhio, per quanto rapido, sulla vita cittadina nel suo complesso. Non intendo entrare in un esame minuto, quantunque non le condivida, nè dell'opinione del Declareuil[156], il quale ha sostenuto che la decadenza dell'impero è posteriore di un secolo a quanto si ritiene comunemente; nè di quella del Baudi di Vesme[157], il quale, in antitesi piena col Declareuil, pensa che già alla metà del secolo quarto l'organizzazione sia stata così completamente trasformata da essere del tutto spariti gli antichi duumviri giusdicenti, e sostituiti dovunque da un comes. A me basta considerare le trasformazioni del giuoco delle forze cittadine e le conseguenze che esse hanno avuto.

La plebe, nel senso moderno della parola, cioè i nulla tenenti, non aveva obblighi e non aveva diritti: l'autorità risiedeva nelle curie e nei magistrati. Però, essendo tali organi troppo rigidi; siccome si era venuta formando lentamente una nuova classe, uscita dalla plebe per ragione di aumentate ricchezze, i suoi componenti, che erano i minores possessores[158], mentre venivano aggregati alle curie per tutti gli oneri, non avevano poi alcun vantaggio, nè difesa speciale. Di ciò fu incaricato il defensor[159], che fu istituito come rappresentante e tutore dei loro interessi dagli imperatori, i quali ne rilasciarono la nomina alle città: e queste vi procedettero per mezzo delle magistrature e delle curie, senza partecipazione alcuna della plebe, che, per essere stata esentata dalla capitatio da Costantino e per la sua povertà, non poteva aver bisogno di uno speciale rappresentante, nè, logicamente, partecipare all'elezione di esso. La plebe non partecipava alla vita pubblica che attraverso alla Chiesa. La Chiesa, centro fino dal terzo secolo, di interessi per tutti coloro che dalla potestà laica erano meno favoriti, ottenuto pieno riconoscimento giuridico e politico, avocò a sè a poco a poco le funzioni degli antichi culti, ed al modo di essi fu considerata come funzione pubblica e le fu affidata parte rilevante di quell'azione civile che lo Stato più non poteva espletare. E poichè, come gli antichi canoni sanciscono[160], il vescovo, nominato dal clero e consacrato dal pontefice, deve essere eletto da tutti i fedeli; così anche quella parte della popolazione che ne era altrimenti impedita, riuscì a conseguire una partecipazione, per quanto tenue, alla vita cittadina.

Per necessità di cose, però, la Chiesa, entrata nell'orbita delle istituzioni statuali ed uniformandosi ad esse, aveva ristretto l'originario corpus christianorum nel sacrum venerabile concilium costituito dal corpo dei sacerdoti e l'azione della plebe nella costituzione politica sarebbe stata ben presto ridotta al nulla, se altre e più forti cause non avessero agito vigorosamente. Cominciata verso la fine del secolo quarto la serie delle invasioni barbariche, s'imposero riattamenti di mura e riordinamento dell'esercito. All'una ed all'altra cosa gli imperatori tentarono provvedere. Abolita l'antica libertà di disposizione di cui godevano le città per il riattamento e la conservazione delle mura[161], Arcadio e Onorio nel 395 vollero destinata a tale scopo la terza parte del canone «qui ex locis fundisque reipublicae annua praestatione confertur»[162]: ma, essendosi questo reddito manifestato insufficiente, malgrado che alle città fossero state restituite le «possessiones» tolte ad esse dagli imperatori cristiani e donate alla Chiesa[163], l'anno dopo stabilirono un'imposta apposita, confermata più tardi da Onorio e Teodosio[164], che colpiva tutti indistintamente gli abitanti delle città — ordines et incolae[165].

L'imposta alla quale universi erano soggetti portione suae possessionis et jugationis, era reale e colpiva solo i possessori, compresi quei minori, più su ricordati[166]. Ma non bastava costruire e mantenere le mura: bisognava difenderle. E agli imperatori, riuscito vano ogni tentativo di riforma dell'esercito[167], ormai divenuto una esosa ed obbligatoria contribuzione di uomini e di denaro e precipitato dagli antichi nobilissimi elementi romani in un'accozzaglia spregevole di barbari, di servi, di schiavi e di coloni[168]; come era riuscito vano ogni tentativo di riorganizzare le curie e i collegi[169], non rimase che concedere ai cittadini l'uso, fino allora proibito[170], delle armi[171] ad esortarli a combattere per la difesa delle loro persone e delle loro case. Tale appello muove ad populum[172] Valentiniano, quando nel 440 Genserico si presenta minaccioso in Italia; e lo ripete in speciale modo ai Romani, che le mura aureliane, terminate da Onorio e restaurate da Probo, più non riuscivano a difendere[173], imponendo a tutti indistintamente — «nullus penitus excusetur» — la restaurazione e la «custodia murorum portarumque».

Tutti i cittadini, ormai, anche i nullatenenti dovevano cooperare alla difesa della città: quegli oneri che prima gravavano direttamente sui patrimoni e sulle terre, si trasformano in pesi personali. Non si tratta soltanto di fornire i tironi e i cavalli: occorrono le forze e il braccio di tutti; ed il ferro barbarico, aprendo aspre ferite, pur nello strazio immane che ne consegue, oltre a deporre il germe fecondo del sentimento della necessità che tutti combattano e tutti difendano la propria città portò altre non meno gravi conseguenze.

Prima di tutto si veniva lentamente formando quell'insieme dei meno favoriti, del quale si vede lo sviluppo successivo nell'exercitus cittadino delle città bizantine, che comprende tutti gli armati qui in civitate inventi sunt a puero usque ad senem[174].

Inoltre fin che gli oneri gravavano su coloro che possedevano terre, il diritto di decisione spettava ai curiali, e più tardi, per mezzo del defensor, a tutti i possessores; ed il maggior vantaggio spettava a quei collegiati e a quei corporati che soddisfacevano a tante necessità della vita pubblica: mutate le condizioni e resa necessaria la cooperazione di tutti; anche i minimi, che solo la Chiesa aveva uniti alla collettività cittadina, ebbero diritto alla partecipazione alla vita pubblica. E mentre già dal 443 Teodosio e Valentiniano[175] avevano riconosciuto loro il diritto di decidere in merito all'alienazione dei beni della città, i quali possono essere alienati solo cum communi consensu[176], così da Maioriano li vediamo ammessi all'elezione del defensor: municipes, honoratos, PLEBEMQUE.... adhibito tractatu atque consilio, egli stabilisce, sibi eligant defensorem, factumque dematurent[177].