Costantino proibisce ai curiali la conduzione dei PRAEDIA e dei SALTUS reipublicae, Onorio e Arcadio prima vogliono che i «LOCA reipublicae quae (si noti) aut includuntur moenibus aut pomeriis sunt connexa penes municipes corporatos et collegiatos conlocata permaneant»; e l'anno dopo danno delle norme per l'amministrazione di tutti gli AEDIFICIA PUBLICA intra muros posita vel etiam muris coherentia, i quali «aedificia», se «nullis censibus patuerint obligata», «curiales et collegiati teneant atque custodiant».

Anche non ponendo mente che gli imperatori medesimi, regolando la stessa materia, non potevano dimenticare la norma emessa pochi mesi prima — onde si può credere che avrebbero usata la stessa frase se avessero voluto esprimere lo stesso concetto —; vi è un altro argomento che porta, se non erro, un valido sussidio alla mia ipotesi; ed è la clausola che non fossero obbligati a nessun censo, clausola che non può indicare se non l'occupazione di suolo pubblico permessa ad un privato, dietro il correspettivo di un canone, il cui nome tipico è appunto censo.

Ed allora, se non m'inganno, scaturisce chiara una triplice distinzione dei beni comuni delle città:

1) praedia[144] e saltus, cioè appezzamenti di terreno coltivabile o ad uso di pascolo da essere locati al migliore offerente;

2) terre, aree, appezzamenti di terreno[145] entro la città o riconnessi al pomerio[146], da locarsi a cittadini collegiati o corporati;

3) aedificia entro la città o ad essa ricongiunti, i quali, fatta eccezione di quelli vincolati a privati dietro il pagamento di un censo, devono essere tenuti e custoditi dai curiali.

I primi, del cui reddito i cittadini godevano solo indirettamente, potevano essere liberamente locati al miglior offerente. Ma gli altri beni, che si trovavano entro la città o in immediata vicinanza e ne toccavano più da presso la vita, potevano esser locati soltanto a cittadini («omnis venientis extrinsecus... ademptatione remota»), i quali offrissero serie garanzie, evitandosi modi di «occultae conductionis». Si richiedevano cittadini collegiati e corporati, uniti, cioè, in quei collegi ed in quelle corporazioni che, per la loro importanza, erano giustamente detti membra urbis[147]. Ad essi soli, che sostenevano carichi e pesi pubblici, si concedeva il vantaggio dei redditi di questi beni, dietro il correspettivo di un canone, che il ristretto numero dei concorrenti rendeva assai tenue; mentre se ne escludeva quella plebs urbana, che Costantino aveva dichiarata immune dalla capitatio[148] e che veniva a goderne indirettamente a traverso al censo annuo riscosso dal municipio ed adoperato a comune vantaggio. E, finalmente, gli edifici in città o nella cerchia del pomerio — rispettate le concessioni già perfette al momento della promulgazione della legge — non potevano essere ceduti; ed i decurioni, come rappresentanti della città, dovevano esercitare l'ufficio di vigilanza e di custodia di questi beni, che formavano parte integrante della città e dei quali tutti i cittadini godevano. Dunque, accanto a fondi comunque appartenenti alle città e dovunque situati, si distinguono le terre e gli edifici che sono entro le città stesse o sono ricongiunti ai loro pomerii.

Quale sia il limite territoriale di questa ricongiunzione la legge non dice: segno evidente che la teorica e la pratica concordavano a pieno a questo riguardo. E poichè noi non conosciamo altro termine usato dai Romani fuori di quello dei mille passus, ritengo che appunto questo limite fosse pacificamente riconosciuto a base della costituzione dei tempi imperiali.

§ 9.

— Si è visto come la legge di Arcadio ed Onorio accenni anche agli edifici iuris templorum. Nessuna meraviglia che fossero considerati come pubblici in uno Stato in cui il culto era riguardato come una funzione statuale:[149] per il problema nostro importa vedere se abbiano qualche importanza le divisioni territoriali e più specialmente quella dei mille passi. Ammesso come vero ciò che io son venuto fin qui esponendo sulla differenziazione di questa cinta suburbana, nulla impedisce di supporre che il noto adattamento della Chiesa nelle circoscrizioni territoriali laiche non si sia arrestato davanti a quella. Ho già ricordato che i templi fuori delle mura sono così frequenti da essere giudicati di rito fino dalle prime età di Roma. Ma, se non è raro il caso di luoghi ove città suburbio e contado abbiano ognuno divinità differenti, come Roma, Aventicum, Selinunte, Segeste, Taormina, Samo, Fotidea ed altre[150]; le leggi di Arcadio ed Onorio del 400 e del 401, insieme con altri elementi, mostrano che questo stato di cose, fatta eccezione di Roma e, forse, di qualche altra città, col modificarsi della costituzione romana[151], finì col dare il posto ad un altro, nel quale le divinità del suburbio furono accolte fra quelle cittadine e la città ebbe un pagus suburbanus ad essa ricongiunto per ragioni di culto.