Basta un'occhiata per accorgersi di un fatto abbastanza strano in un diploma: la dispositio non corrisponde esattamente alla narratio: in questa si domandano dei servientes con le loro massaricie ed i loro beni mobili ed immobili: in quella si concedono degli immobili con i servi e le ancelle che li lavorano e con i beni mobili — i soli beni mobili — che ad essi appartengono legalmente: con tutta probabilità si accenna al peculio.[304]
Ho detto che questa dissonanza è un fatto abbastanza strano (e chiunque conosca un po' le norme delle cancellerie regie ed imperiali, lo sa); ma esso diviene ancor più strano per il ripetersi di questa stessa discrepanza in un altro diploma regio, di poco posteriore a questo, che concerne le stesse precise cose di cui si tratta in questo[305]. È un diploma del 23 luglio 938 con il quale Ugo e Lotario confermarono al vescovo Brunengo questi stessi beni pervenuti al vescovado nel frattempo: sembra per una donazione mortis causa. Nella narratio si parla di massaritia sex cum servis et ancillis ea rettinentibus: nella dispositio si usa la formula consueta in tutte le concessioni: casis massaritiis ac famulis utriusque sexus.
Il contrasto è meno stridente che nel diploma del 924, ma non meno evidente perchè la parola rettinentibus — qualunque significato abbia il verbo retinere — indica pur sempre qualche cosa di diverso da quello che si sarebbe desunto se il diploma avesse detto che quei servi e quelle ancelle pertinebant alle massaricie donate. La correlazione fra i due diplomi impedisce di pensare ad un errore qualunque da parte della cancelleria regia e quindi si deve ricercare per altre vie una spiegazione dell'incognita.
Si può osservare — rifacendo la via a ritroso attraverso ai due diplomi — che la narratio del secondo parte dalla dispositio del primo e che la dispositio del secondo segna l'ultimo punto della trasformazione della condizione di questi lavoratori. Essi da prima appaiono in tale stato che se non possono esser detti veri e propri servi, ci si avvicinano tanto da essere qualificati come servientes: eppure, per un altro lato — quello di esser considerati come soggetti di un diritto su una terra — se ne allontanano così profondamente, che il cancelliere di re Rodolfo, non sapendo come meglio conciliare questi due elementi così profondamente antitetici e per i quali il diritto del tempo non offriva alcun riscontro, li qualifica come veri e propri servi concedendo loro il diritto del peculio. Ugo e Lotario ne peggiorano ancor più la condizione perchè non fanno nemmeno accenno al loro peculio.
Non mi pare si possa negare che il punto di partenza, quale ci è fornito dal diploma del 924, è dato dalla condizione ibrida, che ha del servo e del non servo; fatta di vincoli personali e di diritti d'indole reale che sembrerebbero inconcepibili con i primi. Come è nata e come si è formata tale condizione? Per rispondere a questa domanda il miglior mezzo è, forse, il cominciare col determinare il luogo in cui essa appare.
Questi lavoratori si trovavano nel suburbio della città di Asti. Ciò mi sembra dimostrato dall'espressione infra civitatem usata dal diploma di re Rodolfo: espressione che non può indicare entro la città perchè per indicare il castello vecchio (che si sa di sicuro essere stato situato dentro le mura della città) lo stesso diploma dice in civitate A. L'avverbio infra ha conservato anche qui il suo antichissimo significato e ci offre modo, se non m'inganno, di spiegare come si sia potuto avere fra le varie classi sociali anche quella di questi servientes.
Discendenti da antichi lavoratori di terre suburbane, pubbliche fino dal tempo romano, o divenute tali in seguito: essi, al sopravvenire dei Langobardi, furono considerati come più vicini ai servi che ad ogni altra classe, ma, essendo addetti alla lavorazione della terra, come tutti i lavoratori della terra in genere, ebbero continuate anche in seguito le condizioni antecedenti. Furono, così, chiamati servientes invece che servi ed ebbero riconosciuti consuetudinariamente dei diritti che i veri e propri servi non avevano. Solo quando l'autorità pubblica, nel donarli, si trovò costretta a determinare la loro situazione giuridica, essi rientrarono nel quadro delle classi di lavoratori, quale si concepiva, secondo le leggi, nel secolo IX. e nel X.: e non fu certo a loro vantaggio. Fino ad allora essi avevano continuato a mantenersi, salvo, forse, delle deviazioni che oggi più non si possono determinare, ma che non furono certamente molto sensibili, in uno stadio che solo la speciale condizione giuridica del suburbio al tempo romano aveva potuto contribuire in modo decisivo a far nascere.
A questo modo si può avere un'idea, certo molto approssimativa ma non trascurabile, delle modificazioni che la venuta dei Langobardi portò nel territorio suburbano. Il quale — non va dimenticato — fu soggetto più che ogni altro a perturbazioni, perchè, sia per ragioni strategiche che sociali e politiche, le guerre si risolvevano nella conquista delle città, intorno alle quali veniva necessariamente a decidersi la maggior parte delle battaglie. L'invasione, infatti, diviene conquista, quando, prese le città, i Langobardi ne occupano il territorio e vi si insediano stabilmente.
E perciò io credo che intorno alla massima parte delle città italiane continuasse l'antico suburbio romano e su di esso prevalessero le antiche consuetudini rimaste quasi completamente inalterate.