— Però l'atto di Carlo Magno non parla soltanto di terre suburbane: civitates, dice, cum suburbanis et TERRITORIIS SUIS. Questi territoria non erano quelli dipendenti giurisdizionalmente dalla città: proseguendo, il documento aggiunge et cum comitatibus que ad ipsas pertinent. Come tali territoria non s'identificano con le terre suburbane, distintamente ricordate, così non si confondono con i singoli comitati. Non resta che pensare ai beni comuni, la cui continuazione ininterrotta dall'epoca romana fino al basso medio evo, negata contro il Savigny dal Bethmann Hollweg e dal Roberti, ammessa invece dal Tamassia[306] e vittoriosamente dimostrata dallo Schupfer[307] è stata ormai riconosciuta dalla opinione comune[308].
Questi beni, posti alla dipendenza del duca o del gastaldo insieme con i beni pubblici — publicum — a cui l'autorità suprema li avvicinava con l'equipararli amministrativamente all'organismo della curtis regia, soddisfacevano con i diritti d'uso alle necessità dei cittadini e si distinguevano da quelli più propriamente pubblici, perchè, a differenza di questi, gli utenti ne potevano godere senza l'obbligo di pagarne il canone corrispondente.
Anzi, esaminando più attentamente il noto reclamo dei provinciali istriani contro le usurpazioni del duca franco Giovanni[309], non mi sembra azzardato il pensare che, più che di diritti di uso, si tratti di un vero e proprio diritto di condominio dei cittadini sulle terre del comune[310]: NOSTRAS silvas, unde nostri parentes herbatico et glandatico tollebant, dicono essi, terras NOSTRAS, NOSTRAS runcoras, NOSTRA prada, NOSTRA pascua. E non è a dirsi che si potesse ingenerare confusione per il fatto che queste, come le altre terre pubbliche, si trovavano sotto la dipendenza del duca. Il duca riconosce esplicitamente di aver compiuto gli atti che gli si imputano, ma dichiara di averlo fatto in buona fede ritenendoli beni pubblici. «Istas silvas et pascua quae vos dicitis — ecco le sue parole — ego credidi quod ex parte d. imperatoris in publico esse deberent».
Anche ammesso e non concesso che non si trattasse che di diritti di uso, questi sono tali da incidere così profondamente l'elemento dominico da annientarne quasi il lato dispositivo.
Ma poi, se non m'inganno, la teoria dello Schupfer è sopratutto basata sulla terminologia dei documenti: comunalia, compascua publica, campora comunalia, res comunes, comunes, comunanciae, vicanalia, etc: tutte queste espressioni che richiamano alla mente — è innegabile — l'idea di una compartecipazione.
Ma non sono le sole.
Alcuni nostri documenti, che concernono importantissime città langobarde, a incominciare dalla capitale del regno fino a quella Brescia in cui densi si stabilirono i nobili langobardi[311], ne usano anche un'altra.
Il placito pavese del 14 marzo 914[312], ricorda un hortum suburbium huius Ticinensis, non multo longe a basilica S. Theodori sive et braida una in CAMPANIA huius Ticinensis. E la stessa parola, oltre che nel diploma con cui nel 989 Ottone III concede al monastero di S. Pietro in Ciel d'oro omnem terram in CAMPANIA papiensis urbis[313], la troviamo nel diploma del 1014 di Ottone conte palatino e di Pietro vescovo al monastero del Salvatore costruito foris in CAMPANEA ticinensis civitatis[314].
A Piacenza nel 1085 fu celebrato un «concilium generale» in CAMPANEA civitatis P. ubi est ecclesia S. Victorie martyris et virginis[315].
Qualche decennio prima il vescovo di Brescia Odofredo si era obbligato a non fare alcun «hedificium» in Monacello e nessuna proibizione e interdizione ai bresciani «pasculandi, incidendi et capellandi» sul Monte Degno e sul Monte Canedulo, a cui «coherent ab una parte via q. d. mantuana, ab aliis omnibus campania»[316].