Tutta la concessione deriva dal primo inciso — non riportato dal Checchini — «ut ab arimannia exeant».

E l'altro documento, citato in nota dal Checchini, e che è l'atto di pace del 1114 fra la contessa Matilde ed il vescovo di Parma Bernardo; fra le altre clausole, ha la promessa del vescovo che agli «arimannis de Monticulo nullos alios USUS vel FACTIONES deinceps requisierit, nisi quos eius antecessores SOLUMMODO IN PACE et non in guerra ex illis habuerant»[333].

«Ergo — io non saprei come dir meglio del Muratori — arimanni tempore etiam pacis ad quaedam obsequia, servitia et factiones obligabantur»[334].

Tutti i documenti dal Checchini stesso citati, non che suffragarne l'opinione, ne provano precisamente l'opposto, e rendono quindi superfluo il ricordo del districtu et integro servitio quod de jure debebant all'imperatore i due arimanni ceduti nel 1159 da Federigo I alla chiesa di S. Alessandro di Bergamo[335] e dell'omni debito, districtione et notione atque placitu cui erano costretti quei liberi homines qui vulgo herimanni dicuntur i quali, insieme col castello di Romagnano, Ottone I donò al monastero di S. Zenone di Verona[336]; e di tutti gli altri documenti — e sono molti — da cui appare in modo irrefutabile come gli arimanni fossero soggetti a tributi e a prestazioni[337].

E non è soltanto in questo che la voluta analogia fra «fundi limitanei» ed arimannie non esiste.

Il Checchini, per dimostrare che comune agli uni e alle altre era anche il divieto di alienazione, cita il diploma di Enrico III agli arimanni di Sacco con cui l'imperatore stabilisce che «non liceat ipsam erimanniam suam vendere aut archiepiscopo, aut patriarche aut duci, aut marchioni, comiti, vicecomiti nec aliquibus ex potentioribus».

Ma è evidente invece che l'imperatore permette loro la più ampia facoltà di vendita e di cessione, fatta unica e sola eccezione delle persone più potenti degli arimanni stessi, le quali — i livelli delle chiese ne danno una prova evidente — avrebbero avuto di mira e di resultato lo scompaginamento di un insieme di forze e di individui, che l'imperatore voleva invece, seguendo un sistema tradizionale, tenere unito. Anche nei giuramenti di fedeltà e di sottomissione è abituale l'eccezione di guerreggiare contro l'imperatore o contro il papa ed altre determinate persone. Si dovrebbe sostenere che il giuramento di fedeltà non esiste? Nè il procedimento è diverso: sono le manifestazioni sociologiche, diciamo così, che confermano, con l'eccezionalità di qualche disposizione, la generalità di una norma o di un istituto.

Nei «fundi limitanei» esiste un vero e proprio divieto di alienazione; mentre qui si ha in diritto una facoltà di alienare la quale può essere completa, come nelle arimannie friulane[338], o limitata come nel caso su citato; ma in ogni modo esiste sempre senz'altra limitazione che quella che il concessionario debba subentrare negli obblighi a cui sottostava il concedente, in quanto titolare di una terra, su cui incombevano speciali oneri.

E appare anche un'altra differenza fondamentale fra l'istituto bizantino e quello langobardo. Nel primo la proprietà della terra passava dallo Stato al soldato ed ai suoi successori: nel secondo no; il publicum conserva sempre un diritto eminente di proprietà che non si manifesta solo in caso di inadempienza degli obblighi e per la risoluzione di una condizione; è un diritto che si affievolisce coll'andar del tempo e sotto l'azione di numerosi elementi ed, in alcuni casi, si trasforma, ma non si estingue. Nei primi anni il publicum esercita il suo diritto di distribuzione delle terre comuni concesse in precaria ad un determinato gruppo, come nel noto caso della fiurvaida pisana, mentre più tardi di questo esercizio di autorità non si ha menzione. Ma il diritto eminente dello Stato permane e lo si vede apparire nella imposizione fridericiana riguardo alle arimanniae, nella quale si comprendono tutte le terre sulle quali lo Stato vantava diritti non annullati da concessioni speciali.

E in tal modo si viene ad un altro punto più interessante ancora; la determinazione del patrimonio dell'arimanno.