Secondo il Leicht, l'arimanno possederebbe, come tale, una terra speciale, che sarebbe appunto l'arimannia, oltre il suo allodio: l'arimannia, secondo quest'autore, sarebbe solo la terra pascolativa, almeno originariamente. Io credo, invece, che arimannia non sia soltanto questa ma sia la terra, la sors, concessa ad ogni singolo arimanno, insieme col diritto sul compascuo e sulle prestazioni, di cui queste due terre dovevano rispondere, per mezzo della persona a cui erano state concesse.

In tal modo si rende spiegabile la frase del diploma imperiale agli arimanni, con la quale si concede a questi hereditatem et res communes. Nè può far meraviglia il fatto che la terra sia chiamata hereditas: con tal nome sappiamo esser stata indicata non soltanto la terra allodiale ma anche quella colonica, la quale — ed è questo un punto di contatto con l'arimannia — senza staccarsi dal patrimonio del «dominus», è suscettibile di cessione, di alienazione e di donazione[339] anche fuori dell'ambito del mithio, entro il quale i coloni fiscalini hanno facoltà anche più ampie[340]. Senza contare che ripugna al concetto della costituzione di un gruppo arimannico l'idea della mancanza di una terra propria di ciascuno, perchè è proprio questo il campo nel quale il sistema della sors e della terra comune ad essa assegnata si può e si deve manifestare. Il Leicht[341] ha combattuto giustamente, seguito dal Checchini, l'opinione dell'Andrich che gli arimanni nei piccoli castelli fossero i soli comunisti ed aggiunge che però è innegabile che al gruppo vicinale stesso, come ente, gli imperatori ed i loro succedanei sovente investono l'arimannia, la quale viene così ad immedesimarsi col comune: così a Mantova, a Cremona. Ed è vero. Io aggiungerò che, dall'insieme dei documenti, risulta la prevalenza dell'elemento cittadino-romano su quello arimannico-germanico.

Nel diploma di Enrico II del 1014[342], si parla esclusivamente di arimanni, mentre in quello di Enrico III del 1055[343] si parla di tutti i cittadini di Mantova, dei quali gli arimanni, in virtù del diploma del 1014, erano potuti entrare a far parte. Infatti con quest'ultimo diploma l'imperatore prende sotto la sua protezione tutti gli arimanni — cunctos arimannos — che abitano — habitantes — nella città di Mantova, nel comitato di essa ed in alcuni vici espressamente nominati — in civitate Mantue, sive in Castro qui d. Portus sive in vicoras q. n. S. Georgio, Formicosa, Cepada, seu et in comitatu mantuano con tutte le loro cose e cioè cum omni eorum hereditate, paterno vel materno jure, proprietate, communaliis sive omnibus rebus que ab eorum parentibus possessa fuerunt et eorum adquisita sive adquirenda.

Invece dal diploma di Enrico III del 1055 appare che l'imperatore, volendo estirpare le «superstitiosas exactiones et importunas violentias» di cui gli arimanni mantovani erano vittime, stabilisce ed impone che «nulla magna parvaque persona predictos cives, videlicet ermannos in Mantua civitate habitantes (ossia quegli arimanni che erano entrati ad abitare come cittadini in Mantova) de suis personis, sive de illorum servis et ancillis vel de liberis hominibus in eorum residentibus terra, vel DE EREMANNIA et COMMUNIBUS REBUS AD PREDICTAM CIVITATEM PERTINENTIBUS ex utraque parte flumine mincii sitis, sive de beneficiis, libellariis, precariis, seu eciam de omnibus eorum rebus mobilibus et immobilibus iuste conquisitis et iuste conquerendis inquietare, molestare, disvestire, sine legali judicio presumat». Ora si potrebbe ricordare che a Lucca era avvenuto altrettanto parecchi secoli prima: nel 786[344] gli arimanni erano entrati a far parte dei cives ricordati fino dal 722[345]. Ma quello che a me preme rilevare è la differenza che corre fra i due passi concernenti la terra arimannica: nella prima abbiamo l'hereditas distinta ma unita con le terre comuni dei singoli gruppi arimannici; nel secondo l'una e le altre, sotto la comprensiva dizione di eremania, sono nettamente separate dai beni comuni pertinenti alla città. E su quest'ultimo diploma si modellano quelli successivi del 1090, del 1133 e del 1159 di Matilde[346], di Lotario II[347] e di Federigo Barbarossa[348].

A qualunque distanza fossero le arimannie dalle mura cittadine, costituivano sempre un'organizzazione distinta da quella della città, la cui configurazione territoriale rimane individuata anche per questo lato.

Nè si potrebbe obbiettare che si può avere una confusione quando, invece di terre lasciate in proprietà alle città, si tratta — ed è il caso più frequente — di terre così dette comuni delle quali alle città è concesso solo l'uso mentre la proprietà rimane al re.

Prescindendo dal caso del Palatium o Curtis regia che non si distingueva dalle altre curtes, — lascio da parte la questione, per me irrilevante, della distinzione fra fisco e patrimonio privato del re, che il Sohm afferma già delineata mentre è negata dall'Hartmann — non si distingueva, dico, se non per un più rapido formarsi del diritto che scultoriamente fu detto dal Solmi[349] curtense; delle altre terre regie bisogna fare una bipartizione. V'erano terre, prati, selve, laghi etc. sulle quali dal re potevano venir concessi diritti e facoltà di uso, dietro il correspettivo di un canone o magari senza. E queste erano terre non specificatamente addette ad una comunità di persone. E c'erano poi altre terre sulle quali, in quanto e perchè facevano parte di un determinato gruppo politico, i componenti di esso avevano speciali diritti. Le une e le altre terre si trovavano sotto il dominio eminente del «publicum»; ma nel primo caso predominava assoluto l'elemento patrimoniale; nel secondo questo era quasi tutto, per non dire addirittura tutto, assorbito dall'elemento pubblico. Conseguenza non improbabile del modo con cui sull'esempio dei re goti, i re langobardi si considerarono come successori del fisco bizantino[350]. E la differenza si manifestava anche nel diverso modo di agire della potestà pubblica sugli uni e sugli altri: nel primo caso il diritto d'uso scaturiva immediatamente dalla concessione regia; nel secondo indirettamente; perchè il re, se non commetteva un arbitrio che può, magari, giungere fino alla spogliazione, possibile senza dubbio, ma, per la sua stessa natura, eccezionale, non poteva ammetterlo al godimento dei diritti di uso se non costringendo il gruppo, che non avesse voluto accogliere il nuovo venuto di buona volontà, ad accettarlo col vigore del suo preceptum[351].

Ma nel primo caso il re, sieno beni suoi o dello Stato, può disporne come vuole; nel secondo riconosce la consistenza del gruppo dei vicini.

Nel caso nostro della città.

Ed è ormai tempo di avviarsi a ricercare la natura di questa consistenza.