Già si è avuto occasione di rilevare che la pieve della città comprende la città ed il suburbio e che corrisponde in modo perfetto alla circoscrizione civile: per determinare quanta parte di tale coincidenza è dovuta alla Chiesa, è necessaria un'indagine relativamente ampia dell'istituzione su cui la Chiesa si adagiò e, cioè, del pago. Si avrà così anche il vantaggio di conoscerla non soltanto nella sua costituzione interna, ma anche nei rispetti e nei rapporti con le pievi rurali che la circondano e di avere un punto fisso onde giudicare se e quanto degli istituti anteriori all'invasione langobarda, si sia conservato per opera della Chiesa.
Il pago ebbe una costituzione saldissima, a formare la quale hanno cooperato tre fattori: quello economico, quello civile e quello religioso, ognuno dei quali deve esser esaminato a parte.
Cominciamo da quello economico.
Il re Astolfo con un diploma dell'anno 753 fece ai monaci di Nonantola questa concessione: «in quibuscumque comitatis vel locis cellas acquisiveritis aut villas ubi silve communes sunt, vestram semper portionem habere[437]».
Al suo tempo, dunque, il regno era costituito da comitatus divisi in loci, suddivisi in ville e celle[438] e a queste ultime (celle e ville) potevano spettare delle selve, dei beni comuni. E questi diritti spettavano loro per un diritto di natura pubblica, perchè la concessione, in sostanza, è una limitazione che l'autorità regia stabilisce ed impone all'esercizio normale e giuridico (non già arbitrario) del proprio potere e questo non può esplicarsi che nel campo del diritto pubblico[439].
Per precisare meglio la posizione giuridica dei beni comuni di queste minime circoscrizioni territoriali, occorre scendere per un momento a documenti molto posteriori per poi valersi di altri anteriori che da questi sono completati, mentre, alla lor volta, contribuiscono validamente a illuminare i primi.
In un documento lombardo del 1201 si vedono esistere sino da antichissimo tempo varî pascoli e vicanalia nel loco Veliate[440]. Vicanalia in tutta l'Italia langobarda sono detti i beni comuni dei vici, compresi nelle loro circoscrizioni territoriali e ad essi spettanti[441]: dunque in un solo locus si trovavano più vici e ciascuno di essi aveva pascoli e beni comuni distinti e separati da quelli di tutti gli altri vici e — si può aggiungere — anche da quelli del locus stesso considerato nel suo complesso. Infatti fra le consuetudini di Milano ce ne è una[442] che distingue i beni comuni dei loci del distretto in communia e vicanalia e li distingue in modo che appare chiaro che i communia sono dei vicanalia sui quali il signore di tutto il distretto — dominus cui est totum districtum — ha una facoltà così estesa che in caso di vendita ha diritto alla metà del prezzo ricavatone. Questo dominus, in sostanza, è il rappresentante, la personificazione della giurisdizione del distretto[443] e siccome questo distretto è costituito dal locus, i communia si trovano rispetto al locus in un rapporto nel quale non si trovano i vicanalia. E poichè nella consistenza di fatto sono identici, come è dimostrato dalla consuetudine stessa che a proposito di communia parla del prezzo di «illarum omnium viganalium»; la differenza fra essi è costituita dalla presenza o meno di un rapporto diretto col locus[444]. Infatti tanto nell'un caso come nell'altro la partecipazione e la presenza simultanea dei domini e dei vicini al ricavato della vendita delle terre comuni o dei loro frutti, assicura che ci troviamo fuori da rapporti d'indole e di natura privata. Ma nel caso della vendita di vicanalia tutti i comunisti partecipano con eguali facoltà e nella medesima proporzione; mentre invece se si tratta di communia, il dominus, in quanto è investito di facoltà giurisdizionali sul distretto intiero, ha diritto alla metà del ricavato totale ed in quanto, poi, è comunista ossia possiede delle terre partecipa alla distribuzione della metà che rimane in proporzione delle terre stesse: «partem accipit pro parte terrarum quam in ipso loco habet».
I vicanalia sono beni destinati agli abitanti del vico per sopperire alle necessità proprie di ogni centro abitato in periodo economico di livello molto basso; prevale in essi la considerazione dell'elemento personale e, quindi, su di essi hanno indistintamente eguali diritti tutti coloro che abitano nel vico, sieno essi domini o semplici vicini. Invece i communia non sopperiscono ai bisogni delle persone ma a quelli dei fondi e la loro funzione è di completare l'ossatura economica del locus nei rispetti delle terre lavorative che lo compongono, le quali necessitano di altre terre che ne formano il complemento indispensabile. Su queste terre comuni a più fondi, i vicani hanno diritto solo se possessori dei fondi stessi ed in proporzione della loro entità. Ed inoltre, siccome i communia sono beni comuni per un rapporto di diritto pubblico che li distingue in modo assoluto dalle comunioni di terre originate dall'eventuale incontro di volontà di due o più proprietarî; colui che dell'autorità pubblica è il rappresentante nel distretto, ha su questi beni una facoltà preminente ed assoluta che in caso di vendita è valutata economicamente alla metà del ricavato totale.
In un tempo in cui l'economia naturale predomina dappertutto; nessun'altra base per l'esercizio delle funzioni militari e politiche e amministrative tornava possibile e nessun'altra sarebbe stata più solida e appropriata del possesso della terra. Per questo ogni capo ottiene grandi possessi. Però accanto a questi possessi che alimentano l'economia privata di coloro che sono investiti dell'esercizio di pubbliche funzioni[445], si hanno, sempre all'identico scopo di sostenere le funzioni stesse, altre facoltà sui beni comuni alle terre che formano ciascun distretto. E si conosce anche l'entità di queste facoltà. Se al dominus (come ci attesta il Libro delle consuetudini milanesi) in quanto dominus spettava la metà dell'intiero ricavato della vendita di un bene comune, la sua autorità doveva valere in eguale proporzione anche nella deliberazione da cui la vendita traeva origine, perchè la vendita non è che la conseguenza e la manifestazione esterna di un atto volitivo, a formare il quale hanno cooperato le varie volontà aventi diritto su quel bene comune.
La stessa distinzione fra communi e vigano[446], fra communantiae e viganalia[447], si trova in documenti anteriori all'epoca in cui le consuetudini milanesi sono state raccolte[448] e si conserva inalterata negli statuti posteriori[449].