I rami derivati dai ceppi primitivi — patres minores — non potendo vantare eguali diritti, furono logicamente esclusi dal senato. Però, come compievano essi pure funzioni vitali per lo Stato, ottennero di partecipare al pubblico reggimento mediante un'altra assemblea — comitia curiata — cui aprivano l'adito requisiti differenti, adeguati al contributo fisico, intellettuale e finanziario che questi rami portavano a prò della collettività. E come questo non poteva aversi senza la presenza assidua — è il termine usato dalle fonti — nello Stato: e questa, alla sua volta, inconcepibile senza un valido substrato economico, non poteva basarsi che sulla terra, questi requisiti ebbero anch'essi per base l'elemento realistico della proprietà.
Ma intanto ne conseguì che, pur rimanendo inalterata la base realistica dei diritti pubblici subiettivi, accanto ad una proprietà quasi sacrale, cui ex iure essi erano vincolati, se ne ammise un'altra di minor efficienza intima alla quale era necessaria la concomitanza di elementi personali.
Nè l'evoluzione si fermò qui: questi elementi personali, una volta ammessi, agirono con intensità sempre più forte fino al punto di avere a base non più la proprietà ma l'abitazione. Così entrarono i plebei.
Insieme con i plebei vivevano intorno alla città anche quei clienti che per varie e note cause si erano staccati dalle originarie dipendenze patronali e, sempre crescenti di numero, formavano un insieme ben distinto — come lo prova l'esistenza dei concilia plebis — dai «patres» e dai «patricii». I loro nuclei davano luogo, attraverso ad una lenta e faticosa selezione, ad un elemento nuovo, ricco, forte e potente, il quale, per la diversità di culto e di origini, poteva esplicare tendenze disgregatrici. Inoltre i plebei, cooperanti anch'essi alla vita cittadina e alle guerre, erano indotti a ribellarsi — e lo fecero con tenacia e moderazione mirabili — a quella condizione, imposta loro dall'egemonia assoluta delle classi più elevate, per la quale il loro contributo di forze e d'armi era considerato dallo Stato come il correspettivo dell'occupazione del suolo pubblico su cui abitavano[17]. Lungamente vissuti su quelle terre nella stessa posizione di fronte allo stato che i clienti di fronte ai patroni[18] e ormai ignari dei remoti patti con cui i loro progenitori erano entrati nella «civitas», si sentono — e vogliono esser riconosciuti — meritevoli di una maggior tutela giuridica e di un più ampio godimento dei frutti delle vittorie.
Per la pressione delle contingenze esterne, per il timore di un dissolvimento dell'unità così a lungo e con tanta fortuna mantenuta, verso la fine del IV secolo av. Cr. i dominatori, stremati dall'invasione gallica, vennero a patti con i plebei e concordarono con essi una di quelle leggi eminentemente contrattualistiche, la cui natura è stata messa in luce dal Dallari[19].
Da allora, giustamente, il Pais fa datare il risorgimento definitivo di Roma per la sua fatidica missione. La piccola cinta primitiva cede il posto ad un valido muro che racchiude in più ampio giro la cittadinanza rinnovellata da nuova costituzione. Entro il muro furono chiusi anche tutti coloro che, topograficamente, già formavano un tutto unico con la città stessa. Ma neanche così, presumibilmente, si giunse ad aver sufficiente numero di braccia per il compimento impellente di opere pubbliche, sopratutto di difesa[20], e fu necessario attribuire alla città una parte del territorio circostante, il quale venne determinato con l'antichissimo sistema decimale dei latini.
§ 3.
— Documenti sincroni o sicuri che indichino l'estensione precisa della zona esterna attribuita alla città, ma con una serie di caute deduzioni mi sembra di poter giungere ad un'accettabile soluzione del problema.
In primo luogo è pacifico che la prima e principale funzione del pretore plebeo è quella di proteggere la plebe dalle «angariae». Ora è altamente significativo che questo magistrato abbia sempre esercitato la sua giurisdizione oltre che nella città anche mille passi all'intorno. Non solo: la prima magistratura che compare negli albori repubblicani non è costituita dai consoli, ma dal praetor[21] o judex, al quale questi sono succeduti. E questa oscura magistratura di transizione, su cui le successive hanno trovato fondamento, mi pare di importanza peculiare per la storia costituzionale di Roma, perchè, oltre a segnare il passaggio dal sistema monarchico a quello repubblicano, essa indica anche che si è allargata la originaria base del cittadinatico concedendolo anche a coloro che abitavano fuori delle mura purchè a distanza non maggiore di un miglio, con il diritto di partecipare alla vita pubblica nelle assemblee relativamente assegnate.
Già verso la metà del secolo V, epoca presumibile delle leggi delle dodici tavole, la norma in esse sancita, che nessuno sia bruciato o seppellito entro la città, dimostra come sia attenuato il vecchio concetto dei «sacra». La gran comunità cittadina è ormai formata: resta che gli elementi destinati a comporla riescano a trovare un equilibrio più equo ed una compenetrazione più piena ed a questo tendono — e con fortuna — i plebei, sia dentro le mura che fuori fino a mille passi.