L'una si è che cessata l'ingerenza dello Stato, lontano e non ancora completamente assodato nè affermato rigidamente come più tardi avvenne, il diritto di intervento dell'autorità pontificale, riconosciuta anche dalla legge — ciò che sta a provare anche qui una vera e forte resistenza di usi anteriori, contro i quali urtarono inutilmente i sistemi franchi — l'autonomia finanziaria della pieve dall'episcopato[601]; autonomia che da documenti di ogni parte del territorio langobardo ci è dimostrata non minore nei rispetti dell'elezione dell'arciprete e delle altre mansioni in cui partecipava l'elemento laico[602]; avveratasi con l'invasione langobarda una tendenza a restringersi entro la pieve ed i propri correligionarî; la comunità cristiana raccolta entro la pieve stessa sia urbana che rustica — unita anche per altri legami economici e giuridici in parte già accennati e di cui ci occuperemo nei paragrafi seguenti — costituì un vero e proprio corpus nel quale l'elemento laico intimamente si fondeva con l'elemento ecclesiastico. E, ritornando in parte sotto il contatto straniero ed eretico degli ariani, ai primi tempi ed ai primitivi sistemi, questa persona giuridica esplicava la sua azione nei rispetti del culto per mezzo del clero, assistito dai laici e, nei rispetti patrimoniali, per mezzo dei laici sorvegliati dal clero.
La pieve urbana dell'alto medio evo, poi, è caratterizzata dalla gradazione con cui le facoltà d'intervento nell'amministrazione del suo patrimonio sono distribuite fra i suoi parrocchiani; che è quella stessa che si riscontra nel culto dei primi stadî di formazione della città e mantenutasi inalterata pur col mutar dei culti e degli Stati. In virtù di essa classe dirigente, suddivisa in altre in modo vario secondo i tempi, sono solo gli urbani mentre ai suburbani, pure uniti nella stessa pieve, è permessa solo una pallida e passiva partecipazione.
Laici ed ecclesiastici costituivano insieme una unità sola nella quale l'azione degli uni o degli altri prevaleva a seconda che si trattava di uffizi divini o di cose terrene: ma che agiva sempre con la compartecipazione obbligatoria di tutti, creando un complesso di rapporti nel quale le speciali facoltà di ognuno erano a volta a volta doveri o diritti.
Alle condizioni del parrocchiano si contrappone quella del fondatore di una chiesa privata, al quale, secondo l'antico sistema romano pienamente concordante con quello germanico, ne spetta la completa proprietà con le sole limitazioni riguardo all'esercizio del culto derivanti dall'organizzazione generale della Chiesa.
Le chiese cardinali, le quali non erano nè pievi nè cappelle ed alle quali quindi mal si adattavano i sistemi delle une e delle altre, furono costrette ad andare cercando un adattamento fra il sistema parrocchiale e quello della chiesa privata: e qualche volta, poi, si trovavano in una singolare condizione.
Prendiamo il caso della chiesa di Sant'Ambrogio di Milano.
Dopo il diploma del 866 in essa si avevano: una chiesa titolare del diritto di proprietà sui beni, un corpo di monaci ai quali ne era affidata l'amministrazione ed ai quali in effetto erano concesse e donate le oblazioni e gli immobili dai fedeli, una congregazione, consortium, di sacerdoti i quali erano incaricati dell'officiatura ed ai quali era pure riconosciuto un diritto di natura economica nei rispetti dei beni della Chiesa[603].
La delineazione giuridica precisa del diritto di questi ultimi il diploma arcivescovile del 866 non la fa; ma essa risulta dai documenti che illustrano le lunghe liti che a proposito di esso ebbero in seguito monaci e canonici[604].
Era la stessa posizione precisa in cui si trovavano gli ordinarii della Chiesa di S. Giovanni di Monza rispetto ai custodes della Chiesa stessa i quali erano i rappresentanti del diritto di proprietà dei beni della chiesa.[605]
La posizione non era troppo semplice; pur tuttavia di colpo non furono creati istituti nuovi; furon piegati e modificati con clausole speciali i vari istituti romani, non mai abbandonati dalla Chiesa[606] che meglio si prestavano. Ma queste modificazioni moltiplicandosi, consolidandosi, acquistarono delineazione e configurazione sempre più distinte da quelle da cui originariamente furono costituiti e formarono alla lor volta un nuovo istituto giuridico, destinato a grande avvenire.