Esempio del primo caso è il diploma tadoniano, già tante volte ricordato, a favore del monastero di S. Ambrogio.
Con esso l'arcivescovo non si limita a confermare le donazioni di terre e di immobili che il monastero stesso aveva ricevuto in passato o avrebbe ricevuto nell'avvenire — quicquid in iamdicta ecclesia S. Ambrosii..... collatum fuerit — come nel diploma dell'arcivescovo Pietro dell'anno 789; ma concede anche la facoltà di ricevere tutte le oblazioni che dai fedeli fossero comunque offerte: CONCEDIMUS atque confirmamus.... OMNES OBLATIONES que a Cristifidelibus... quoquomodo a majoribus five a minoribus delate fuerint, omnesque res omnesque possessiones ibidem collatas etc.[596]. E la concessione di queste oblazioni è ritenuta di maggior importanza della conferma del possesso dei beni perchè è fatta precedere.
In generale, però, alle chiese cardinali era lasciata solo una parte delle oblazioni, riservandone il rimanente al clero della cattedrale il quale aveva diritto anche ad un gran pranzo e ad altri minori atti di ossequio, quando vi si recava collettivamente ed in gran pompa nella festa del santo a compiervi l'ufficiatura solenne[597].
Decime ed oblazioni non erano, però, i soli proventi della Chiesa.
Quantunque nella Chiesa di Roma fino al secolo sesto — a concorde testimonianza di Teodoro lettore e del Liber Pontificalis — si sia avuto per sistema di non tenere altri immobili che quelli strettamente necessarî all'esercizio del culto, vendendo le terre e le case donate e distribuendone il ricavato fra la chiesa, il vescovo e il clero; tale sistema o fu esclusivo della Chiesa di Roma o non durò molto a lungo; e, comunque, il problema dell'assetto giuridico della proprietà immobiliare della pieve non si pone per gli edifici del culto diversamente che per gli altri immobili.
Divenuto il cristianesimo religione ufficiale dello Stato — chè l'anteriore ed incerta condizione giuridica[598] non c'interessa — lo Stato ebbe nella nuova religione quell'ingerenza che aveva prima esercitato sugli altri culti e che segnava quasi il correspettivo della protezione accordatale e della posizione di privilegio fattale, ed i templi ed i loro beni furon considerati come pubblici e tutelati con norme particolari, in continuazione precisa del sistema tenuto con i culti anteriori — fatta eccezione, tuttavia, di un punto speciale che è proprio quello che c'interessa.
Anteriormente fra i numerosi culti tollerati nell'Impero il maggior numero di facoltà e di diritti fu concesso solo ad alcuni di massima importanza, ai quali fu concessa anche la testamentifactio passiva; e titolare di tali diritti fu istituito il tempio nel quale ciascuna di queste divinità era maggiormente e per antonomasia venerata[599].
In seguito, colla religione cattolica, nella necessità di contemperare il rispetto all'unità della Chiesa con le ragionevoli esigenze locali dei fedeli e rendere agevole il funzionamento delle proprietà immobiliari, si andò formando una prassi, riconosciuta e completata poi dalle leggi, per cui erede dei beni per volontà di testatore o in forza di legge devoluti alla chiesa, fu la chiesa del luogo del de cuius[600]; e siccome la Chiesa si era insediata e organizzata sulle basi dell'organizzazione pubblica romana e con essa si trovava quindi in piena armonia; e la sua unità di organizzazione fu la pieve: così la pieve, impersonata dalla sua chiesa, ebbe tutte le facoltà di una vera e propria persona giuridica.
Caduto l'impero romano, sopraffatti i Goti e disfatti i bizantini; con i Langobardi cessò ogni diritto dello Stato all'ingerenza nell'amministrazione della Chiesa ed ogni pieve fu libera nella sua organizzazione interna.
E questa presenta due speciali elementi: uno nei rispetti della pieve in generale, sia urbana che rustica, l'altra nei soli riguardi della prima.