E anche Lodovico il Pio, alla sua volta, insistè sull'uno e sull'altro obbligo, aggiungendo una forte pena in caso di inadempienza, per ricordare ai renitenti che avrebbero finito col perdere il beneficio — et insuper bannum nostrum solvat, ut ita castigatus caveat, ne sæpius iterando beneficium amittat —[589].

Con questo l'antica collecta italiana non cessò di esistere nè fu messa da parte. I vescovi langobardi nel capitolare concordato l'anno successivo o poco dopo al capitolare aristallense, ebbero caro di fare inserire la disposizione che ciascuno dovesse pagare alla pieve secondo il costume e la sacra consuetudine: — De decimis. Ut unusquisque suam decimam ad ecclesiam offerat sicut mos vel sacra consuetudo esse dinoscitur[590]. —

E, più tardi, Lotario stabilì per legge la procedura da seguire per facilitarne la riscossione e renderne obbligatorio il pagamento[591].

La decima franca, quale è configurata dai capitolari, è, dunque, un diritto reale che nasce ex iure per esplicita disposizione di legge a favore di una chiesa sui beni di essa concessi dal re in beneficio; nasce simultaneamente con gli altri obblighi che la legge addossa al concessionario ed è uno degli elementi da cui resulta lo speciale istituto del beneficio.

La decima italiana, invece, originata da un volontario contributo dei fedeli, trasformato in seguito dalla Chiesa in obbligo di coscenza rinvigorito dal giuramento e consolidato nella misura, è dovuto ad una sola chiesa — la pieve — ed ha carattere e natura esclusivamente personale in quanto che investe la persona del parrocchiano, il quale appunto e soltanto per questa sua qualità, è tenuto a conferire alla pieve, ed alla sua pieve soltanto[592], la decima parte dei suoi proventi e questo suo contributo è, insieme con altri e minori obblighi della stessa natura, il titolo che gli dà diritto all'assistenza religiosa ed all'esercizio delle facoltà proprie del parrocchiano.

Fra questi altri obblighi si deve ricordar per primo il rifacimento e la riparazione degli edifici del culto perchè sebbene la Chiesa abbia stabilito fin da antichissimo tempo che si dovesse provvedere con la quarta parte dei redditi e delle oblazioni; sia per la difficoltà della trasformazione delle offerte in natura sia per l'analogia con l'obbligo imposto ai concessionarî di benefici ecclesiastici, sia per altra ragione, le fonti italiane del tempo franco — e si rimettono sempre ad antica consuetudine[593] — la ricordano separatamente. Ciò che attesta anche per questo lato quell'autonomia di formazione e di sviluppo, di cui già si è avuto occasione di far parola.

La stessa trasformazione della collecta da volontaria a obbligatoria subì quella parte di oblazioni che i fedeli facevano in momenti di maggiore solennità ed importanza e cioè il battesimo, il matrimonio, e la morte[594]. Anzi fu facilitata dalla natura di fatto straordinario che ognuno di questi momenti segnava nella vita di ciascun individuo; come dalla necessità in cui si trovò la chiesa di proibire le grandi agapi, riannodantesi ad antichissimi usi pagani, che si tenevano in chiesa per solennizzare questi avvenimenti e che, accolte da prima perchè accumunando ricchi e poveri rispondevano ai sentimenti dell'uguaglianza e della carità, eran divenute ben presto causa di inconvenienti e di disordini[595]. I banchetti in chiesa furon proibiti ed una parte della somma che prima essi richiedevano devoluta alla chiesa.

Queste oblazioni assunsero così l'aspetto e la natura di una vera e propria tassa — diritti di stola — corrisposta per un determinato servizio e siccome l'unica chiesa autorizzata all'esercizio del culto era la pieve conversero tutte a suo favore aggiungendosi agli altri obblighi del parrocchiano e rinsaldarono anche per questo lato gli stretti vincoli che lo univano alla sua chiesa.

Accanto ed insieme con queste oblazioni c'erano, poi, anche tutte le altre che la pietà dei fedeli offriva alla chiesa di sua spontanea volontà e anche queste, naturalmente, spettavano tutte alla sola pieve.

Sorte le chiese cardinali, le quali avevano una speciale officiatura per la quale, fatta eccezione di speciali giorni, vi potevano esser celebrate le messe e compiuti i servizi e gli uffici divini: ed essendo sorte per il culto speciale e straordinario che i fedeli professavano per alcuni santi; nacque un contrasto fra i diritti della pieve e la volontà dei fedeli. Contrasto talvolta sanato dall'esplicito intervento del vescovo e nella più gran parte delle volte causa ed origine prima dei conflitti numerosi fra i canonici della chiesa cattedrale e gli officianti delle chiese più frequentate delle varie città.