Genova allora non faceva parte del regno langobardo; ma anche in esso i fedeli corrispondevano alla chiesa il loro contributo annuale, il quale costituiva un obbligo di sola coscenza, di natura esclusivamente religiosa e privo di ogni riconoscimento da parte dello Stato.
La misura in cui si pagava corrispondeva ad una proporzione largamente in uso nell'antico sistema fiscale romano di cui avevan conservata ininterrotta ed immutata la tradizione gli scrittori ecclesiastici[583] ed a una non meno antica consuetudine rimasta inalterata negli usi civili[584] e si conguagliava alla decima parte dei proventi.
Di quì il nome di decima; ma questo nome, quantunque non sconosciuto in Italia[585], ebbe però la maggiore diffusione al tempo dei Franchi, chè le cose cambiarono con loro e cambiarono profondamente: non già perchè essa sia sparita o perchè il nuovo Stato, essendo confessionale, considerò come doveri pubblici i principali obblighi del credente — e fra questi la collecta — e subordinò i diritti civili e politici al soddisfacimento di quelli — ciò che avrebbe segnato solo un progressivo e, magari, naturale svolgimento — quanto e sopratutto perchè con essi fu introdotto un nuovo e tutt'affatto diverso istituto, il quale si unì e si confuse con la vetusta collecta italiana e ne perturbò profondamente la funzione ed il sistema e ne sostituì anche il nome.
Carlo Martello nella necessità di costituire un nerbo di cavalleria capace di far fronte alle mobilissime schiere degli arabi che premevano minacciosi al confine orientale, non potendosi valere di terre del fisco perchè depauperato dalle pazze prodigalità dei suoi antecessori; mise la mano sulle terre delle chiese e le distribuì ai privati con concessioni revocabili il cui scopo principale era l'obbligo di mantenere e fornire un proporzionato numero di cavalli e di cavalieri.
Dopo di lui la Chiesa non volendo rinunziare alle terre confiscatile, nè lo Stato alla facoltà che vi esercitava, nè i concessionari al loro godimento; sotto la minaccia di una nuova invasione, si venne ad un contemperamento delle varie tendenze, il quale originò un nuovo istituto giuridico.
Quest'istituto fu il beneficio.
Con esso le Chiese conservarono la proprietà delle terre tolte loro, il re la facoltà di disporne con concessioni non oltrepassanti al massimo la vita del concessionario; e quest'ultimo, che delle terre stesse aveva il godimento per volontà del re e per opera della chiesa, fu obbligato a corrispondere al primo un proporzionato servizio militare ed a pagare annualmente alla seconda un censo in denaro di un solido d'argento per ogni manso ed un contributo in natura fissato nella decima e nona parte dei frutti ed a concorrere in modo equo al restauro della chiesa stessa in caso di bisogno[586].
L'assetto definitivo il beneficio lo ricevette da Carlo Magno col capitolare aristallense del 779.
E questo, dopo l'approvazione della dieta langobarda, passò anche in Italia; quantunque con una clausola — si exinde usque nunc ad partem ecclesiae decima et nona exivit[587] — che ne mostra tutto il carattere esotico che essa aveva per l'Italia e che, in conclusione, nei rispetti del passato ne annullava lo spirito perchè l'applicava solo nei casi nei quali il concessionario di un fondo ecclesiastico corrispondeva già la nona e la decima parte dei frutti: ciò che non poteva essere avvenuto che per scambievole convenzione privata, non avendo avuto luogo in Italia alcuna confisca di terre ecclesiastiche.
E più tardi il capitolare italico ritorna sull'argomento imponendo ai conti ed ai fedeli tutti che chiunque aveva in beneficio terre di una chiesa doveva corrispondere alla chiesa stessa regolarmente e completamente le decime e le none e concorrere secondo il bisogno e la possibilità alla sua restaurazione — ut quicunque de rebus æcclesiæ beneficia habent pleniter nonas et decimas ad ipsas ecclesias donent.... et iuxta possibilitatem et quando necessitas exigit de opera ad ipsas ecclesias restaurandas adiutorium faciant —[588].