L'ordo si distingueva e quasi si contrapponeva all'elemento laico, identicamente a quanto avveniva nella costituzione civile, che era stata tenuta a modello[557], ma viveva con essa in stretta unione.
Per l'ordinazione degli ecclesiastici tutti, dal più umile chierico all'arcivescovo, era necessario l'assenso dei laici[558], il quale, dice S. Agostino[559], doveva manifestarsi secondo la consuetudine della Chiesa: consuetudine, che, come già si è avuto occasione di accennare, variava da luogo a luogo.
Nella nostra Italia dove lo Stato, per ragioni prevalentemente finanziarie, riconobbe nelle minori circoscrizioni una consistenza distinta da quella del capoluogo, l'autorità del vescovo, contrariamente a quanto avveniva nei paesi franco-germanici[560], fu limitata al punto che nelle chiese rurali non poteva esser ordinato un ecclesiastico che già non vi fosse appartenuto[561]; ma, in compenso, il diritto di partecipare all'elezione del vescovo, che, in virtù del principio che chi a tutti è preposto da tutti deve essere eletto[562], sarebbe spettato a tutti i diocesani, fu ristretto ai soli componenti della pieve cittadina[563].
E accanto a questa indipendenza del gruppo vicinale della città dal resto della diocesi è opportuno accennare subito quella di cui godeva di fronte allo Stato.
La Chiesa, scioltasi, quando in Italia si costituì il regno ariano dei Goti, dai legami che l'avevano fino ad allora tenuta avvinta all'Impero, fu libera nei suoi rapporti religiosi e, quando vennero i Langobardi, ariani anch'essi e venuti come nemici dichiarati di Roma e dell'Impero, svolse la sua attività secondo i principi costituzionali conseguiti anteriormente[564]; ed anche in seguito, quando si furono convertiti al cattolicesimo ed i loro re mirarono a favorire, per fini politici, la nuova religione, permase tuttavia la libertà dell'elezione[565]: libertà, anche questa, che mancava nei paesi franco-germanici[566]. Sopraffatti i Langobardi, conquistata l'Italia e rinnovato l'antico Impero, Carlo M. credette di attuare anche in Italia il suo sistema, che continuava quello dei Cesari romani, di far degli organi della Chiesa organi dello Stato, ma l'elezione del vescovo continuò a spettare unicamente ed esclusivamente a coloro che facevan parte della pieve cittadina[567].
La città, dunque, anche per questo lato emerse di fronte alla diocesi ed a tutte le altre pievi.
Naturalmente l'intervento dei laici non si avverava sempre nè nello stesso modo. La designazione, che era la parte sostanziale dell'elezione, spettava a tutti, laici ed ecclesiastici, sebbene non nella stessa proporzione. Le formule ed i documenti ecclesiastici dall'epoca romana[568] all'alto medio evo, sono concordi[569] nel graduare questo diritto per modo che dopo una logica preminenza del clero (ritenuto più idoneo a giudicare delle attitudini dell'eligendo nel disimpegno delle sue mansioni principali[570]) è fatta larga parte all'autorità delle classi più elevate, riservando agli strati più bassi una facoltà prevalentemente negativa che consiste quasi sempre in un semplice atto di presenza. Dal decretum in cui veniva raccolta la documentazione dell'avvenuta elezione[571] si vede chiaro che il predominio del clero era tutt'altro che assoluto: non di rado era equiparato e sorpassato da quello dei seniores[572], dei nobiles[573] e qualche volta anche dall'impetuoso prorompere della turba dei fedeli[574].
La consacrazione, come atto esclusivamente liturgico, era compiuta dai soli ecclesiastici[575]; ma anch'essa offre un lato degno di rilievo nei riguardi della costituzione cittadina in quanto che, sorte le chiese cardinali, per la loro speciale natura occorse una speciale consacrazione. Una testimonianza lucchese a proposito della natura e della qualità di una chiesa dichiara che il vescovo l'ordinava come le altre chiese sedali — sicut alias ecclesias sedales —[576]. Mentre, invece, la designazione del titolare avveniva nello stesso modo che per la pieve[577] fatto solo eccezione di una tendenza a restringerla a coloro ai cui bisogni prevalentemente serviva, la quale si accentua e si fissa solo dopo il secolo nono.
E ancor più intimi erano i rapporti fra ecclesiastici e laici nel campo patrimoniale. Al loro sostentamento si provvide per parecchi secoli con una mensurna divisio prelevata dalla cassa comune della comunità formata col contributo di tutti[578]. Tale contributo originariamente volontario si trasformò ben presto in obbligatorio per gli sforzi tenaci del clero favorito dalla posizione preminente del pontefice in Italia, tanto che, quantunque lo Stato tentasse ripetute volte di opporvisi[579], verso la metà del quinto secolo erano già stabiliti appositi giorni per queste collette — dies collectarum — che essendo fruttuosissime all'incremento della Chiesa si ritenne bene di render perpetue[580]; e per assicurarsele in modo sempre più certo si introdusse anche il sistema di obbligare i fedeli a giurare di osservare questo precetto[581].
Alla fine del secolo sesto queste collette erano regolarmente diffuse: Gregorio I parla come di cosa normale della «collecta facta inter civitatis januensis habitatores» in una lettera del 599 al vescovo di Genova Costanzo che invita ad esonerarne un vecchio povero e cieco di nome Filagrio[582].