E alla stessa conclusione si giunge anche seguendo un altro filo conduttore, il quale permette anche di conoscere pure la natura di questo speciale mercato.

Il Capitolare di Carlo Magno «De truste facienda si esprime così: nemo presumat, ad nos venienti mansionem vetare et quae ei necessaria sunt sicut vicino suo vendat»[613].

Questa disposizione ha un carattere di privilegio che appare evidente appena la si metta in relazione con l'altro Capitolare, pure di Carlo Magno, che concerne gli iterantes[614]. Quest'ultimo si occupa degli iterantes, dei viaggiatori in genere, sia che si rechino dal re che altrove: — «De iterantibus, qui ad palatium aut alicubi pergunt» — per scopi e ragioni di loro privata e particolare spettanza e proibisce che sieno comunque assaliti e che sia ad essi negata l'erba indispensabile per i loro animali. Invece nel primo Capitolare si parla di quella classe speciale di viaggiatori, che si recano dal re non per ragioni a vantaggio proprio, ma per servizio pubblico. Infatti si conoscono due specie di trustis: una è la comitiva eletta dal re, la guardia più fida e più cara; l'altra è una specie di squadra incaricata di perseguitare i delinquenti e organizzata sino dal tempo dei Merovingi, dalle cui leggi è passata in quelle carolingie e con esse, anche in Italia[615].

In ambedue i casi si tratta di un servizio speciale, per il quale il re concede delle facilitazioni di alloggio e di vitto che nega a tutti gli altri.

Ora se il re vuole che ad essi le cose necessarie sieno vendute come il vicino le vende al vicino, è chiaro che tra i vicini tali scambi avvenivano in un modo diverso che fra vicini ed estranei e che questo modo offriva speciali vantaggi e, infine, che questa diversità aveva natura e consistenza giuridica. Infatti il re, col solo fatto di determinare così specificatamente e con un Capitolare le persone alle quali era concesso di godere alcuni vantaggi del rapporto di vicinatico senza esserne compartecipi, viene a riconoscere anche per questo lato del mercato, l'esistenza del gruppo vicinale e dei rapporti giuridici che vi si imperniano; così come la riconosce quando, invece di una limitazione parziale e temporanea come questa, glie ne impone una maggiore e più duratura obbligandolo ad accogliere entro di sè un estraneo, già da esso rifiutato[616]. Anche in questo caso dal fatto che solo al re con uno speciale preceptum è possibile e lecito vincere la resistenza del gruppo vicinale, sgorga limpida la conseguenza che in tutti gli altri casi questa resistenza è incoercibile: è cioè, lecita, riconosciuta e protetta. Vicinus nei Capitolari come negli editti[617] e nelle leggi[618] e nei documenti[619] ha un senso tecnico ben definito: indica chi fa parte di una determinata unità, di un determinato comune, per usare il termine che comparisce in Francia sin dal secolo ottavo[620] e di cui si hanno tracce nella nostra Italia fino dai tempi di Carlo Magno[621]. Il comune cittadino — lo si è visto — comprende con la città anche il suburbio ed il rapporto vicinatico, quindi, unisce anche rispetto al mercato, urbani e suburbani e non altri[622].

Il cap. 11 fa obbligo al vicino di vendere a colui che viaggia in servizio e per conto del re, come vende al suo vicino — sicut vicino suo vendat —: lo scambio, dunque, avveniva direttamente fra vicino e vicino senza intromissione di alcun intermediario che comprasse per rivendere e non per consumare. D'altra parte i Capitolari parlano[623] di telonea solo a proposito di negotiatores, delle persone, cioè, come a maggior chiarimento si soggiunge, che a scopo di commercio — causa negotiandi — si recano a piccole tappe — de una domo ad aliam — di luogo in luogo con la loro substantiam che volta volta si rinnova nel contenuto mentre rimane immutata nella destinazione di esser comprata per esser rivenduta. I vicini che non si muovono dal loro comune ed acquistano e vendono per i bisogni immediati del proprio consumo, non hanno alcun carattere di commercianti di professione e, quindi, sono immuni dai telonea. E, per conseguenza, sono immuni da quei tributi che fino dal tempo romano colpivano i generi di commercio[624], anche i generi che essi si scambiano e che si possono conoscere grazie al cap. 11, il quale parla di necessaria: dei commestibili di prima necessità.

Le cose più minute ed i generi di prima necessità che formavano questo mercato, erano prodotte, nella loro quasi completa totalità, nelle terre urbane e suburbane e tutti coloro che vivevano su queste terre, essendo obbligati a convenire alla pieve cittadina per i doveri cultuali, trovavano in quest'occasione un incentivo e una spinta a portare i propri prodotti, che nel concorso di numerose persone avevano maggior facilità di esito; mentre, per un altro verso, essendo molti i venditori e potendosi trattenere a lungo in città per essere giorno festivo, si rendeva inutile e non gradita l'opera di intermediari.

Questo mercato minuto e piccolo, in quanto soddisfaceva bisogni sentiti in ogni tempo da qualsiasi centro abitato, durava ininterrottamente da secoli e secoli e le fonti continuano a chiamarlo forum come al tempo romano[625]; e come al tempo romano si era differenziato dalle nundinae[626], così nel medioevo si distingue dalle fiere e dai mercati tenuti ad intervalli maggiori[627] e con regime giuridico speciale[628] e si tiene tutte le domeniche per provvedere le cose e le cibarie indispensabili all'alimentazione degli abitanti di un angusto territorio; mentre nelle più note feste della Chiesa e nelle ricorrenze dei santi più venerati dei singoli luoghi[629] se ne tengono altri, nei quali, per mezzo di mercanti venuti di fuori affluiscono generi di ogni natura, di cui la città sente il bisogno o il desiderio. Ed in questi, che si tenevano a distanza di tempo non breve l'uno dall'altro, si rendeva necessario il commercio in terza mano, perchè solo dei mercanti di professione potevano portare merci e derrate da luoghi lontani e partecipare ai varî mercati. Ed è proprio ed esclusivamente il commercio in terza mano che è soggetto ai gravami riconnessi al diritto di regalia, per poter riscuotere i quali si voleva che tali mercati si tenessero sempre nello stesso luogo[630].

Un bel documento fornisce a questo proposito elementi preziosi. È un atto nel quale è raccolta la decisione di alcuni viri antiqui noscentes usum curadiae, eletti dal vescovo di Asti sul finire del secolo decimosecondo, a ripristinare gli antichi usi del mercato astese, turbati da alcune innovazioni fiscali che avevano dato luogo ad una perniciosa guerra di tariffe con i marchesi di Ponzono[631]. Il documento è assai tardo rispetto all'epoca langobardo-franca; ma la concessione del mercato al vescovo di Asti risale ai primissimi albori del secolo decimo, nè si fa accenno a modificazioni anteriori a quelle che gli «antiqui viri» sono chiamati ad eliminare e si può credere che la disposizione concernente la cibaria risalga ad epoca molto remota, perchè i Capitolari non accennano minimamente ad alcuna imposizione su di esse nè si conosce alcun provvedimento dei re d'Italia a questo proposito.

Il documento, dopo aver riportato l'elenco della gabella di tutte le voci, dice che de agmis et haedis nihil sicut et de fructibus et de ovis et de his omnibus quae brachio portantur. Idem de pullis et de piscibus recentibus.