Questo mercato, dunque, resulta costituito esclusivamente dal traffico dei commestibili di minor portata: agnelli, pecore, ortaggi, frutta, pollame etc. e sussiste accanto e di fronte ad un altro mercato che si distingue così da questo più minuto commercio, come dal grande traffico che metteva capo alle fiere[632]. Un diploma carolingio è esplicito: esso concede il forum ed il mercatum che si tenevano nel giorno di S. Zeno nella città di Verona[633].
È evidente che il forum non era la stessa cosa del mercatum.
Il mercato nel quale le merci sottostanno a norme e a gravami speciali si raduna ad intervalli sempre più brevi con l'aumentare dell'importanza e della vita della città e verso la fine dell'epoca franca, là dove la città è stata in grado di sostenere e di mantenere o, ciò che è lo stesso, di aver bisogno di uno scambio così frequente; diviene anch'esso ebdomadario[634]; e si sovrappone a quello minuto vicinale, del quale, però, anche dopo vari secoli si possono qua e là trovare delle tracce[635]. Ma questo mercato a cui convengono i mercanti delle regioni vicine e delle regioni lontane per portarvi prodotti altrove comprati e comprarvi prodotti altrove vendibili, non avrebbe potuto sorgere se non fosse stato congruamente preceduto da un altro sistema di scambio capace di fornire alla città le cose più necessarie con un flusso periodico, normale, frequente e continuo: i due requisiti che nei diplomi che fanno concessione di mercati compariscono più tardi di tutti gli altri. Ed è proprio su questo sistema di ristretto scambio vicinale dei prodotti di prima necessità, che deve fermare l'attenzione a preferenza ed in modo speciale chi voglia conoscere della costituzione e del diritto delle nostre città nell'alto medio-evo, cioè nell'epoca anteriore a quella nella quale il commercio formò la parte prevalente della loro energia.
Il noto tipo del mercante franco-germanico che sotto una speciale protezione del re, gira di regione in regione e risale e discende il corso dei fiumi[636], ha presso di noi dei precursori e dei contemporanei nei negotiatores de Langobardia che fino dal 629, e probabilmente anche prima, si recano alla fiera di Parigi, aperta loro dal re Dagoberto in quest'anno[637]: e nei mercanti che percorrono il corso del Po e ne rendono attivi la navigazione ed i porti[638]: ma questi, come quelli, per quanto fattori eminenti dell'energia economica delle nostre città, nulla offrono che in qualche modo ci illumini sulle loro particolarità più intime e più speciali, perchè il commercio ha per funzione e per scopo di mettere a contatto luoghi e persone e prodotti diversi e, quindi, per necessità è tratto ad avere un carattere internazionale, che si accentua sempre più quanto esso maggiormente si estende. Invece quel piccolo, ristretto scambio, limitato entro angusti e ben noti confini, a poche cose ed a poche persone, che si perpetua da secoli quasi nello stesso modo e nelle stesse proporzioni, è proprio il terreno favorevole per eccellenza al conservarsi delle antiche usanze e delle vetuste consuetudini particolari ai singoli luoghi.
A Milano il forum si trovava davanti ed intorno alla cattedrale[639], ma tale ubicazione si può considerare come un'eccezione[640]. Nelle nostre città, generalmente regolari[641], il forum era costituito dalla piazza formata dall'incontro del cardo maximus col decumanus, che erano le due vie principali, intersecantesi perpendicolarmente: era il punto centrale della città, l'antico templum[642]. Per il modo con cui sorse e si sviluppò il cristianesimo, per le difficoltà incontrate prima di poter essere tollerato e riconosciuto come culto ufficiale e per l'ostacolo, quasi per ogni dove insormontabile, rappresentato dalla preesistenza di edifici e fabbriche intorno al foro; quasi mai la Chiesa cattolica potè costruire la sede vescovile sul foro, che rimase invece il luogo consueto del mercato. Così a Vercelli[643], a Cremona[644], a Brescia[645], a Lucca[646], a Piacenza[647], a Bergamo[648], a Parma[649], a Pavia[650], a Pisa[651], a Ferrara[652], a Verona[653], a Firenze[654], a Arezzo[655], etc.[656].
Il mercato settimanale anche se non si trovava davanti alla chiesa, aveva sempre luogo, dunque, dentro alla città, dentro alle sue mura; mentre la fiera ed il mercato maggiore, di solito si tenevano fuori. E ciò è da rilevare perchè può fornire un buon punto di partenza per giungere a formulare un criterio di differenziazione della costituzione delle città italiane da quelle franco-belgo-germaniche.
La città italiana mantiene sempre una posizione elevata e distinta di fronte al territorio circostante, che le è annesso e soggetto ed è caratterizzata da un complesso di norme di natura giuridica, che rientrano nella più ampia organizzazione dello Stato, ma, come abbiamo già veduto, sono speciali alla sola città ed al suo suburbio; e costituiscono il nocciolo da cui con evoluzione progressiva, senza alcun distacco da un periodo di tempo all'altro, si è venuto formando e sviluppando quel particolarismo che raggiunge nel medioevo comunale il momento di maggiore sviluppo[657].
Agli elementi che hanno formato il diritto cittadino deve essere, dunque, aggiunto anche il mercato vicinale, in quanto che anch'esso si restrinse alla città ed al suburbio e cooperò validamente al formarsi di consuetudini e di norme giuridiche, distinte e diverse da quelle del territorio rurale[658].
Per determinare con precisione tale azione e per rilevare le differenze e le affinità fra gli usi prodotti dagli scambi vicinali, occorrerebbe entrare in un'indagine comparativa delle varie consuetudini che si trovano sparse negli statuti comunali o raggruppate e raccolte insieme fino dal secolo decimoterzo, la quale esorbiterebbe dal campo di studi prefisso a questo volume nel quale si vuole esaminare solo la funzione economica, in quanto rientra nella costituzione delle nostre città nell'alto medioevo, e si mira ad aprire ed indicare soltanto le linee generali da cui resulta. Ma non si può fare a meno di determinare quale è il colore di fondo del quadro di cui le molteplici consuetudini locali rappresentano le gradazioni, le tonalità e l'ultimo sviluppo.
Anche oggi si conserva fra campagnoli e mercanti di bestiame l'uso di stringersi a vicenda la mano per conchiudere i contratti; cosicchè il momento della perfezione risiede non già nella manifestazione verbale della volontà, ma sibbene nella stretta di mano[659]. Questo accordo di buona fede, essendo senza alcun valore di fronte alla legge, non può essere originato dalla legge stessa; tanto è vero che se ne trova traccia fino al secolo decimoterzo anche nei documenti medioevali[660], che ne specificano la natura giuridica e lo chiamano col nome tecnico di mercato.[661] E si può risalire ben più innanzi se si osserva che la frase comune, che, appunto perchè comune è certamente antica, dell'uso trecentesco «impalmare la fede» corrisponde perfettamente, sia nella forma esterna che nel contenuto giuridico, alla formula «manu fidem facere, fidem facere e manum facere», che si trova nei documenti del più remoto medioevo[662]. E, quindi, finchè non sia dimostrato che fra l'una e l'altra si è avuta una soluzione di continuità, durante la quale è stato in vigore un sistema diverso, si deve ritenere che il modo di dire volgare sia divenuto comune in quanto continuava un uso antichissimo dovunque diffuso. E se questo è, siccome tale formula è sicuramente romana[663] ed è dalle fonti romane che è passata nei documenti medioevali[664], si può constatare che questo sistema si trova in perfetto accordo con il rigido formalismo dell'antico diritto romano, il quale non dette mai all'istrumento scritto altro valore che probatorio[665]; e si può concludere che anche questo formalismo resiste alla pressione dell'ultimo diritto romano, insieme ed al pari di tutti quegli istituti del diritto teodosiano che si mantennero in Italia malgrado e dopo la legislazione giustinianea; e che potè trovare favorevoli condizioni di ambiente nel formalismo dei diritti germanici e, specialmente del diritto salico, ma che preesistette ad essi e, quindi, non potè esserne originato.