Il che, in conclusione, significa che anche in questo campo si trovano elementi che vivono in Italia ininterrottamente sino dal tempo di Roma repubblicana.
Il mercato vicinale ha per scopo il sostentamento della città: esso le fornisce i mezzi necessarii alla sua esistenza e che da sè stessa non si può procurare perchè prevalentemente costituita da edifici e da abitazioni; e li fornisce soprattutto alle classi meno elevate della popolazione prive di curtes e di terre da cui poterli ricavare. Esso vive, perciò, della vita della città, si attenua col suo decadere, progredisce e si trasforma col suo progredire. Intimamente legato ad essa, ne è elemento sussidiario importante. Non unico però. Quindi le norme giuridiche originate da questo scambio costituiscono solo una parte del sistema giuridico proprio della città e si aggiungono a quelle che già si sono rilevate: ma non completano il quadro; e, per di più, per determinare l'importanza e la quantità di questa parte occorre prima ricercare o determinare gli altri elementi che hanno formato la costituzione e il diritto delle nostre città.
§ 9.
— I Langobardi quando, assodata la conquista, si fissarono stabilmente nel nostro paese, trovarono nelle città e nei castelli, che erano luoghi forti e muniti, degli ottimi strumenti di dominio contro i vinti e di difesa contro le incursioni esterne e vi si insediarono di preferenza curando assiduamente la guardia[666] e la manutenzione delle mura[667].
La città ed il castello erano contraddistinti appunto dalla presenza della cinta murata: Rotari, impadronitosi di alcune città della Liguria, per punirle della resistenza oppostagli, le ridusse a semplici vici abbattendone le mura: «muros earum usque ad fundamentum destruens, vicos has civitates nominari praecepit»[668].
Ma la città si distingueva anche dal castello: il capitolo 39 dell'Editto stabilisce che quando un reato è stato commesso entro la città, la pena ordinaria e consueta sia aggravata di una multa speciale a vantaggio del fisco. Si aggiunge, cioè, alla figura normale di ogni reato, un nuovo reato che consiste nell'ingiuria alla terra il cui mantenimento in buono e pacifico stato, la cui pace, per usare il termine tecnico, il re impone in modo particolare — iniuria terrae —; e si fa della città — solo della città, chè del castrum non si fa parola — un terreno giuridicamente protetto in modo speciale[669].
Questa zona di particolare natura giuridica ha nelle mura dei confini rigidamente ed immutabilmente fissati. Si ha, dunque, aperta la via a ricercare da che cosa sia stata costituita in quest'epoca la città nel senso giuridico della parola; a ricercare, cioè, se sia esistito e di quale natura ed entità e in quali proporzioni un regime giuridico di natura pubblica proprio ed esclusivo della sola città, del solo centro murato cinto di mura; e la posizione di questo regime nell'ordinamento politico.
Con la disposizione del capitolo 39 non si pone il primo substrato di una particolare consistenza giuridica della città: se ne delinea, piuttosto, il riconoscimento ufficiale, completando con un provvedimento consono ai criteri del diritto pubblico dell'epoca e, cioè, di natura germanica, uno stato di fatto e di diritto in molta parte preesistente.
È tutta romana la distinzione delle città e dei castelli, in quanto cinti di mura dai vici e dai loci, aperti ed indifesi[670]; come è tutta romana la disposizione che punisce severamente chi ne scavalchi di soppiatto le mura[671]. È tolta di peso da un passo di Modestino riportato nel Digesto e corrisponde in modo perfetto anche allo scopo di esso, chiaramente mostrato dal titolo — de re militari — in cui è contenuto: si può e si deve considerarla come un'altra e nuova prova che i compilatori dell'Editto ebbero conoscenza delle fonti romane non solo attraverso a rifacimenti barbarici ma anche direttamente.
I Langobardi, i più feroci dei barbari feroci, ripugnanti ed alieni dalle sedi fisse e dagli agglomerati numerosi, abituati a vivere sparsi e disseminati in piccoli gruppi — vicatim — furon tratti, inconsapevolmente[672], a riconoscere ed accettare la sottile distinzione fra urbs e castrum, perchè la loro venuta, se spazzò via gli ultimi avanzi dell'organizzazione burocratica romano-bizantina, non distrusse le basi prime della struttura economica della città, consolidata da lunghi secoli e che i due regni barbarici degli Eruli e dei Goti e la trista dominazione bizantina, prostrandola fino all'ultimo grado di decadenza, avevan dolorosamente preparato a sopportare senza urti troppo violenti la loro rude signoria.