Rotari, sia pure involontariamente, riconosce alla riunione dinanzi alla chiesa un certo valore anche perchè equipara il bando fatto in essa dal precone alla denunzia fatta al giudice ed ancor più fortemente accentua la consistenza del gruppo vicinale — dal quale non eran certo esclusi gli indigeni — nel cap. 176 dove dichiara che per l'espulsione del lebbroso è indifferente che la constatazione della malattia sia fatta dal giudice o dal popolo — judici vel populo certa rei veritas —[699].

Lotario dopo aver stabilito che i documenti dovessero essere redatti da veridici ed onesti notai alla presenza del conte, dei vicarî o degli scabini, volle che quando questo non era possibile, come, per esempio, per i testamenti, la carta fosse mostrata o agli ufficiali pubblici o nel convegno davanti alla chiesa — statim charta ostendatur vel ante comitem judices vel vicarios, aut in plebe, ut verax agnoscatur esse[700].

Nei capitolari langobardici dell'803[701], prendendo alla lettera un antico concetto della romanità decadente, è detto che certi soprusi «ipsa plebs non patiatur» e fu consuetudine che le ordinanze che imponevano l'eribanno dovessero esser lette coram populo.

E la riunione consueta del popolo era davanti alla pieve.

Più importante di tutti, poi, a lumeggiare l'entità e la consistenza di questa riunione è ciò che si sa di Piacenza.

Pipino nel suo Capitolare del 790 circa si esprime testualmente così: «Non est nostra voluntas ut homines Placentini per eorum praeceptum de curte palatii illos aldiones recipiant[702].

Il diploma parla in modo non dubbio di un praeceptum fatto dai Piacentini. Quest'atto, dunque, non era dovuto nè al rappresentante dell'autorità pubblica nella città, nè al vescovo; tanto nell'uno che nell'altro caso si sarebbe usata una formula diversa. Si sa quanto scrupolosa esattezza sia stata usata dai notai e non è credibile che mentre si hanno tante disposizioni che concernono i conti e gli altri ufficiali pubblici ed i vescovi e gli altri ecclesiastici, proprio in questo documento che ha tutto il carattere di una legge, si fosse arrivati ad un'aberrazione simile.

Non era il conte, non era il vescovo che aveva formato il praeceptum: era la civitas placentina: quella civitas che si distingueva egualmente dallo Stato e dalla Chiesa e che aveva anche il suo notaro — exceptor civitatis placentinae — distinto dal notaro del re e dal notaro della Chiesa; e che si radunava a discutere e a risolvere, con un'energia giuridica che in qualche caso giungeva fino a tentare di sovrapporsi a quella regia, le questioni che più la interessavano. Infatti essi in questo caso non trattano dei beni comuni, ma esercitano la loro azione anche in altri campi e di grande rilievo. E da troppo poco tempo era cessata la dominazione langobarda perchè si possa pensare che tale sviluppo si sia avuto solo nei pochi anni del regno franco, il quale, è noto ma è bene ricordarlo, non ha portato troppe innovazioni in Italia, nè — mai — senza il consenso dei Langobardi.

E ben a ragione Pipino parla di praeceptum, adoperando il termine che è usato per indicare l'espressione giuridica della volontà delle persone pubbliche in atti di grande importanza.

Questo praeceptum in sostanza è una vera e propria concessione di cittadinanza con la quale i piacentini accolgono fra loro — recipiunt — gli aldî regi e illumina internamente quella consistenza del gruppo dei cives, che i documenti fin qui riportati lumeggiano esclusivamente nei rapporti con l'esterno.