— L'organizzazione degli antichi municipî riposava sulle curie e sui magistrati e queste e quelli, insieme con le corporazioni che costituivano come le membra della città, pensavano al disbrigo degli affari. Ma dai primi del secolo quinto, sotto la pressione irresistibile delle necessità di difendersi contro le invasioni da ogni parte irruenti, fu chiamata a vigilare e a combattere anche la plebe urbana ed in correspettivo, le furon riconosciute delle speciali facoltà nei rispetti della cosa pubblica le quali si aggiunsero, integrandole, a quelle degli organi già esistenti, in proporzione del contributo portato dai nuovi venuti; e fecero sì che per i provvedimenti di maggiore importanza fu necessario il communi consensu di tutti i cittadini[694].

Per manifestare questo comune consenso che richiedeva una generale riunione, fu scelto il luogo nel quale era già antica consuetudine che tutti indistintamente si riunissero accomunati dalla fede e cioè sul sagrato della Chiesa, alla quale lo Stato affidava, per non dire addirittura abbandonava, una parte sempre più ampia dei suoi impegni e dei suoi doveri.

E così la Chiesa, oltre ai veri e proprî compiti che disimpegnava già prima come religione ufficiale dello Stato, coprì con la sua protezione questa nuova e speciale assemblea che aveva per carattere distintivo una funzione suppletiva ed integratrice dell'amministrazione normale della città.

Con i Goti questa funzione suppletiva si accentuò in proporzione della decadenza sempre maggiore delle curie e delle corporazioni ed in correlazione del formarsi di un unico e forzato collegium che comprendeva tutta la città. E di più avendo essi riserbato soltanto a sè stessi l'uso delle armi e l'esenzione dalle imposte ed avendo incamerati nel Fisco regio i beni pubblici delle città, sanzionarono di diritto e di fatto agli italiani una condizione di inferiorità civile e ridussero le loro facoltà su tali beni a semplici diritti di uso.

I Langobardi spazzaron via con gli ultimi avanzi delle curie e delle corporazioni quanto ancora rimaneva dell'antico organismo burocratico romano-bizantino; ma non ebbero ragione di impedire la riunione degli indigeni dinanzi alla Chiesa, sia perchè esternamente e superficialmente si presentava di natura religiosa, sia perchè funzionava molto bene come mezzo di pubblicità e di estorsione di imposte; ed in nessun modo poi, allo stato in cui l'avevano ridotta i Goti, dava ombra od ostacolava la dispotica volontà dell'ufficiale pubblico preposto alla città.

Rotari, inspirandosi al cap. 58 dell'Editto di Teodorico, accenna al conventus ante ecclesiam come al luogo dove si poteva far bandire dal precone il rinvenimento di un animale smarrito e di cui si fosse ignorato il proprietario[695]; quasi come un semplice mezzo di pubblicità, così come al tempo goto, durante il quale non fu infrequente il caso che anche le leggi, incise in tavole di marmo, fossero murate negli atrî delle chiese. Ma, quantunque Rotari, sia stato ariano intransigente, nazionalista convinto e per conseguenza ostile all'elemento indigeno ed alla parte romanizzante del suo popolo e abbia inteso a raccogliere in iscritto le antiche consuetudini e le vecchie leggi dei suoi per conservar loro quel predominio assoluto, che era andato rapidamente diminuendo; pur dalla stessa sua legge appaiono dei sintomi che accennano ad un notevole aumento di importanza del convegno che ogni giorno festivo si raccoglieva sul sagrato della pieve.

Egli distingue nettamente le riunioni illecite sia dei rustici — rusticanorum seditiones, concilios[696] — che dei cittadini — zavas et adunaciones... per singulas civitates[697] — dalle altre; e queste, in conseguenza e conformità dell'antico sistema germanico per il quale non si concepisce un'assemblea senza carattere politico giudiziario, appaiono investite di uno spiccato carattere legale. Tutte le riunioni e le adunanze contemplate e consentite dall'Editto, invero, sono protette con la pena gravissima di 900 solidi — «si quis (stabilisce infatti il cap. 8) in consilio vel quodlibet conventu scandalum commiserit noningentos solidos sit culpabiles regi» —. Ora dal momento che il cap. 343 parla di un conventus ed il cap. 8 protegge con tale pena tutti i conventus indistintamente — quodlibet conventu — e dall'Editto non è sanzionata alcuna eccezione a tale proposito, si deve ammettere che anche il conventus ante ecclesiam sia stato protetto dalla stessa pena. Ed allora, essendo certo che la gravità della pena non può essere stata causata dalla vicinanza del conventus ad un luogo sacro, perchè lo stesso Rotari limita a 40 solidi la pena di chi commette uno scandalo in chiesa[698]; il fatto che Rotari abbia tutelato il conventus ante ecclesiam con la pena di 900 solidi, che è la pena massima che protegge la funzione politico-giudiziaria, anche se non si vuol giungere alla conseguenza che egli l'abbia considerato come un vero e proprio organo di essa, è, però, un indizio sicuro che al suo tempo l'assemblea davanti alla chiesa, nella quale il precone esercitava normalmente e giuridicamente le sue abituali funzioni, e che, per certi riguardi, era equiparata all'azione dello stesso giudice, era qualche cosa di diverso dalle umili e mal sopportate riunioni dei fedeli in cui — nei primi anni dell'invasione — si trattavano affari e cose esclusivamente religiose.

Venuti come nemici e stabilitisi come conquistatori, i Langobardi continuarono a reggersi con i sistemi originarî escludendone completamente i vinti e intesero di conservarsi un assoluto e completo predominio. Gli effetti furono precisamente opposti. Ciò fece sì che quando gli Italiani, riavutisi un po', cominciarono a rialzarsi, ogni loro spinta verso l'alto fu un colpo di piccone alla costituzione di quelli.

E il fulcro e l'organo primo di questo movimento fu appunto l'assemblea cittadina la quale era una forma semplice quant'altra mai di amministrazione e si attagliava perfettamente alle consuetudini germaniche alle quali si avvicinava in modo singolare per quanto concerneva i beni pubblici comuni, rispetto ai quali gli urbani avevano un diritto paragonabile, almeno nella manifestazione esterna, a quello di cui nell'organizzazione germanica godono i commarcani sui beni comuni della marca. Ed offriva un ottimo punto di riunione agli elementi germanici che la religione cattolica, la civiltà romana, la costituzione cittadina ed il variare delle condizioni economiche e speciali strappavano alle schiere dei Langobardi.

Dalla venuta dei Langobardi quest'assemblea perde il carattere di organo suppletivo e diviene l'organo esclusivo dell'amministrazione interna degli urbani e inizia un'evoluzione per la quale dal momento in cui, sotto il duca o il gastaldo, le sono permesse solo ristrettissime facoltà, attraverso ad un progressivo incremento, sboccia nell'assemblea generale che elegge i consoli e origina e forma il Comune.