Le cose erano giunte a tal punto che una riforma s'imponeva; ma essa non fu dovuta ai Langobardi; nessuno dei loro re osò porre le mani sull'antichissima istituzione quantunque ormai degenerata. Fu Carlo Magno che introdusse una modificazione sostanziale, stabilendo che non si potesse convocare tutti i liberi in assemblea generale più di tre volte all'anno e che per il soddisfacimento dei bisogni della giustizia quotidiana volle istituito un corpo stabile e fisso di persone elette in numero di sette per ogni pieve e chiamate scabini[725].
A questo punto termina il primo periodo dell'antica organizzazione germanica. Già mutata profondamente nella costituzione interna; con i Franchi la vecchia assemblea si scinde in due ed acquista funzioni determinate. Così nasce, sorge il placito: placito annuale, generale, l'uno, composto di tutti i liberi forniti di possesso fondiario e con funzioni in prevalenza giudiziarie, ma di grado più elevato ed alle quali ne vanno congiunte anche altre, sebben limitate, politiche e sociali; placito quotidiano l'altro, e ristretto al solo esercizio della giustizia e composto di un numero preciso di individui, i quali finiscono col formare una vera e propria classe distinta nell'assetto sociale.
Ambedue hanno un'unica origine nell'assemblea regionale germanica, la quale già prima della trasformazione di Carlo Magno senza perdere la sua intima natura, subì modificazioni più o meno gravi a seconda dell'azione più o meno energica, secondo i tempi ed i luoghi, su di essa esercitata dall'elemento indigeno delle varie regioni e dal suo diritto, cioè dal diritto italiano; ma in ogni modo e sempre queste variazioni devono essere considerate come contingenti, non mai come sostanziali. In alcune regioni si conserva inalterato il sistema della partecipazione attiva di tutti i liberi al giudizio; in altre tale facoltà è ristretta a quelli degli astantes e dei circumanentes che sono giudici ed assessori; ed in altre infine, romanamente, la sentenza è demandata al solo giudice[726].
Ed anche alla riforma carolingia l'organizzazione sociale e giudiziaria che si era venuta formando in Italia oppose una resistenza che non deve esser passata sotto silenzio, perchè prova l'intensità delle varie energie locali e degli elementi indigeni italiani che le animavano.
Non di rado nel giudizio presieduto dal conte, insieme con gli scabini, si trovano e presenziano anche altri ufficiali pubblici e qualche volta partecipa, e con facoltà attive, anche un numeroso concorso pubblico; presenza e partecipazione piuttosto in contrasto con le disposizioni della legge, la quale non sempre viene applicata anche riguardo al numero degli scabini che, almeno nei documenti fin qui conosciuti, non si vedono mai comparire in sette come essa dispone[727]. E pure nella determinazione della competenza — specialmente nei riguardi del placito inferiore del centenario — la legge trova forti ostacoli: lo stesso capitolare italico di Carlo Magno ha due disposizioni, il cap. 35 ed il cap. 93, in aperto contrasto l'una con l'altra.
§ 12.
— Ad ogni modo però, ed è ciò che a noi preme ora accertare, nelle linee generali, la riforma fu attuata; e da allora si delineano netti due sistemi di placiti: uno generale in cui alle facoltà giudiziarie ne vanno congiunte altre di natura più propriamente politica e di alta amministrazione, ed uno quotidiano di competenza esclusivamente giudiziaria.
E quest'ultimo, che a noi soltanto interessa, ebbe nei riguardi della città un'azione di primaria importanza.
Gli scabini erano eletti a consenso di popolo — totius populi consensu — e la città col suo suburbio costituiva un populus: il primo dei populi.
Con la riforma di Carlo Magno essa ottenne che l'amministrazione della giustizia fosse affidata a persone di sua scelta e di sua fiducia.