E così la città che, forte dell'unione col suburbio, aveva una salda ed omogenea ossatura, era regolarmente alimentata dal suo mercato settimanale ed aveva già, oltre ad un proprio notaio, un organo, embrionale quanto si vuole, ma esclusivamente suo, per provvedere ai suoi speciali bisogni — il consiglio cittadino —: venne ad avere un organo proprio anche per l'amministrazione della giustizia.

Fino ad ora la città aveva costituito un complesso organismo di persone e di cose che si era mantenuto distinto e in condizione eminente dal territorio rurale; quando potè provvedere da sè stesso sia pure in parte, ma in parte principale, ai bisogni della giustizia, senza l'intervento continuo e la presenza dell'autorità dello Stato, cominciò a staccarsene addirittura, poichè ormai essa veniva a trovarsi congiunta al paese aperto circostante soltanto con vincoli di diritto pubblico sempre meno efficaci e meno sentiti, e questi, in meno di un secolo, con le concessioni immunitarie ai vescovi, si spezzano quasi del tutto.

I capitolari carolingi stabiliscono, come si è detto, che gli scabini debbano essere eletti dal conte e dal popolo insieme, totius populi consensu; ma nemmeno per questo lato ebbero in Italia applicazione completa nè uniforme.

In qualche luogo l'elezione avvenne in una maniera tutta speciale. A Lucca, per esempio, si vedono comparire normalmente accanto a persone qualificate col semplice nome di scabini, altri individui detti scabini ecclesiae[728] mentre altri documenti ci conservano il ricordo di scabini comitatus[729]. Queste tre specie di scabini — chè la specifica qualifica delle ultime due classi non lascia dubbio sulla loro sostanziale diversità — provano l'intensità ed il vigore di preesistenti sistemi conservatisi in onta alla nuova legislazione e si trovano in perfetta corrispondenza con la triplice partizione della città — di tradizione sicuramente non germanica — in pars pubblica, pars ecclesiae e cives[730] e sembrano indicare che l'autorità pubblica, la Chiesa ed i cittadini abbiano eletto ognuno un certo numero di scabini per conto proprio.

Comunque, pur ammettendo che questo sistema sia esclusivo della città di Lucca, la quale presenta una costituzione sensibilmente diversa da altre città tosco-lombarde anche in certe linee fondamentali, non è meno vero che allorquando il conte ed il popolo partecipavano insieme e simultaneamente, a norma dei capitolari, alla scelta degli stessi scabini, il consenso di quest'ultimo fu manifestato secondo lo speciale sistema giuridico che regolava la costituzione cittadina, in quanto che la giurisdizione territoriale degli scabini si estese sulla città e sul suburbio insieme; ma la loro nomina fu demandata solo agli urbani.

Non è a credere che in questo caso si dovesse fare eccezione alla regola per cui eran riserbate ad essi le maggiori facoltà, ed anche senza tener conto di alcuni pochi documenti nei quali si parla di «scabini urbis»[731] se ne può ricavar la prova dal modo con cui si faceva l'elezione. Questa, richiedendo un generale consenso, aveva luogo nell'assemblea cittadina e quindi dal momento che la partecipazione attiva alle deliberazioni di questa era prerogativa degli urbani; era anch'essa, al pari delle altre facoltà, sottratta ai suburbani.

E lo stesso è a dirsi della competenza.

Riservato al re il giudizio delle cause più gravi e dei maggiori reati ed al conte i casi più rilevanti in cui si trattasse della vita e della libertà di una persona e della restituzione di immobili[732], tutte le altre questioni divennero competenza del centenario nel comitato e degli scabini in città.

La delimitazione non fu regolata con criterî troppo precisi — lo nota anche l'Expositio[733] — nè applicata dovunque nello stesso modo — prova anche questa e sensibile di resistenza di un organismo giuridico abituato a funzionare indipendentemente e magari in opposizione alla legge; ma cominciò allora a formarsi la antitesi fra il placitum e il bannum, che si trova più tardi consolidata in modo preciso[734]; per la quale le maggiori facoltà giudiziarie sono comprese nel banno e le minori nel placito e queste ultime, varie di numero e di qualità da luogo a luogo, sono caratterizzate dalla mancanza assoluta di ogni giurisdizione criminale.

Il consolato del placito conservò, sotto il nome del resto solo in parte nuovo, l'antica ed originaria natura di tribunale popolare. È composto solo di cittadini ed anche nell'epoca più tarda basta che uno solo sia giudice; e questo compie, volta a volta, secondo le esigenze della causa ed il proprio criterio, funzioni di arbitro e di giudice; ma è completamente privo di ogni giurisdizione criminale mentre il nucleo centrale della sua competenza civile è costituito dagli atti dei minori e delle donne; competenza che si spiega solo dove e quando ai minori e alle donne da norme di carattere singolare è fatta una condizione giuridica tutta speciale: e questa condizione speciale gli uni e le altre l'ebbero solo nel diritto germanico[735] per il quale al re è affidata la protezione dei più deboli e dei meno difesi: minori, donne e forestieri.