Questa protezione dal re affidata, con lo stabilirsi in Italia, ai suoi rappresentanti locali, passò, con la riforma carolingia, agli scabini, ai quali, per il modo con cui si formò la costituzione cittadina, fu affidata anche un'altra — e ben importante — incombenza: quella del riconoscimento e dell'autenticazione degli atti notarili.

Con i Langobardi, cessate del tutto le curie, l'exceptor civitatis, che era il trascrittore degli atti municipali, perdette il suo ufficio; ma soddisfacendo ad un bisogno sicuramente sentito, quale quello di stendere memoria di atti che se pure eran perfetti all'infuori e prima della redazione in scritto, trovavano nello scritto una maggiore quanto innegabile sicurezza, andò acquistando sempre maggiore autorità; e questa autorità, rilevata anche da Liutprando[736], diviene con Rachi[737] quella di scrivane publico per eccellenza onde già nel periodo franco[738], il notaio diventa la persona privilegiata ad negotia hominum publice et authentica conscribenda[739], caratteristica del territorio langobardo.

Assurto alla dignità ed all'importanza di persona il cui intervento è indispensabile per la validità della confezione di un documento e divenuto uomo di fede pubblica, esso non può essere più soltanto lo scrivano della città e dei suoi abitanti — exceptor civitatis — ma deve essere investito della sua autorità da chi della fede pubblica è la personificazione per eccellenza e cioè dal re e da quegli a cui egli abbia delegata tale facoltà (conti palatini), ed allora esso esercita nella città la funzione cui il re lo ha esplicitamente abilitato, onde diviene il notaio del re nella città — notarius regis —. Ma per l'opera tecnica di questo ufficiale, che doveva conseguire la fiducia — e non sempre se la meritava — dei cittadini, era naturale procedimento che, creato il corpo degli scabini, a questi, eletti dalla fiducia dei cittadini e scelti talvolta nella categoria dei notai, poichè tutti al pari degli altri giudici, dovevano essere «legibus eruditi et bonae opinionis»[740] fosse demandata la cognizione di tale materia.

Così in tratti generalissimi si son seguite le linee dello sviluppo dell'assemblea cittadina e dell'assemblea germanica.

L'una e l'altra hanno origine, natura, sviluppo ed azione diversa.

E questo costituisce una fondamentale differenza fra la costituzione della nostra Italia tosco-lombarda e tutti gli altri paesi.

Nei territori germanici, il potere politico e giudiziario si raccoglie in un'unica assemblea, che è naturalmente l'assemblea barbarica per eccellenza; che si riunisce intorno ai capi ed è da questi presieduta — conventus, dice la legge alamannica, secundum antiquam consuetudinem fiat in omni centena coram comite aut suo misso aut centenario — che costituisce il placito — ipsum placitum fiat de sabbato in sabbatum aut quali die comes aut centenarius voluerit — e nel quale si discutono tutti gli affari di qualche rilievo della comunità[741].

Nella Gallia avviene un contemperamento ed una fusione degli antichi istituti romani con le nuove istituzioni germaniche, le quali finiscono con una vittoria completa, sicchè l'assemblea dei liberi prende il primo posto nell'organizzazione civile e giudiziaria, e scalza con fortuna le basi delle vetuste magistrature romane[742].

Non altrimenti in Spagna il conventus publicus vicinorum, che la legge Visigotica menziona a proposito di eredità, di fughe di servi, e di esecuzione di sentenze, è il nocciolo del concilium che nei secoli successivi costituisce l'assemblea giudiziaria degli uomini liberi presieduta dal conte[743], da cui origina più tardi il Comune.

Nella nostra Italia, invece, per la speciale condizione in cui era ridotto il paese quando lo conquistarono i Langobardi e per il carattere ostile dei conquistatori, vincitori e vinti ebbero, sul principio, costituzione separata e diversa.