Ma lo scambio dei prodotti manufatti, giovando prevalentemente alla campagna, fu agevolato dalla città a cui interessava, ma fu da questa regolato a proprio profitto. Essa assegnò a questo fine una piazza apposita entro la città, curando che questa piazza fosse a fronte del tempio della divinità tutelare che simboleggiava la città; determinò un giorno fisso e volle che lo scambio fosse soggetto a norme e a gravami speciali che dettero origine al mercato, divenuto così il luogo d'offerta di manufatti e di opere dell'artigianato, fatta in una pubblica piazza entro la città a persona indeterminata, ma in un giorno fisso e da persona qualificata. E a questo mercato accorrevano tutti coloro che vivevano nel territorio giurisdizionalmente soggetto alla città, la quale lo fissò a periodi più larghi ed in occasione di feste solenni che sospendevano dovunque il lavoro dei campi e degli artefici.
In tal modo si viene lentamente formando quel sistema municipale, le cui origini si perdono nelle ombre più remote della storia.
Il centro murato, come il migliore e più sicuro, fu abitazione privilegiata dei cives optimo iure, godenti di un diritto singolare, in nome della collettività a cui appartenevano.
Il primo e principale diritto della collettività si manifestava nei riguardi dei beni comuni, i quali, essendo indispensabili alla vita urbana, divennero diritto speciale dei soli urbani, distribuito proporzionalmente per porte e per quartieri; ed a loro soli fu riserbata la decisione degli affari che concernevano la città sia in pace che in guerra.
E come la religione era religione di Stato ed il culto una magistratura; così i templi e gli edifici ed i loca dei templi furono affidati alla custodia dei soli urbani e soggetti alla loro vigilanza, non solo entro la città ed il suburbio; ma entro tutto il territorio al quale giurisdizionalmente la città era preposta.
Il suburbio fu dominato dalla città, e ne divenne il complemento, con una trasformazione che ebbe per limiti estremi da un lato i bisogni del centro murato e dall'altro la suscettibilità e la capacità di trasformarsi proprie del terreno rurale.
Il diritto pubblico interno si formò con riguardo alla condizione civica speciale; onde ai cittadini fu concesso di avere il domicilium, che costituiva l'elemento necessario ed indispensabile per il godimento dei diritti civili e politici, non solo entro le mura, ma anche entro tutto il suburbio o in una parte di esso — per esempio — 500 passi; e dentro il perimetro suburbano il cittadino godè delle maggiori garanzie — imperium domi — al pari che entro le mura.
E poichè questi diritti erano in diretta ed immediata relazione con la costituzione della famiglia, così anche per questo riguardo il suburbio fu assoggettato ed equiparato, in vista degli interessi cittadini, alla città stessa e perciò, per es., le tombe familiari e gentilizie poterono aver sede in esso e gli atti dei minori e dei tutori che riguardavano case e beni entro la città ed il suburbio furono esenti da ogni intervento dell'autorità pubblica.
Il suburbio fu escluso da ogni partecipazione attiva alla vita pubblica ma ebbe anch'esso qualche vantaggio: in correspettivo della cooperazione al mantenimento ed alla difesa delle mura, ebbe il diritto di rifugiarvisi dentro nei momenti di pericolo; ed in contraccambio dei vantaggi economici procurati alla città, ebbe una condizione giuridica speciale per la quale i suoi abitanti, in genere piccoli proprietarî, erano esenti da tutti gli oneri rusticani, che gravavano i lavoratori della terra nella campagna.
Inoltre fra i suburbani e gli urbani, si incuneava una classe speciale formata da coloro che abitavano i sobborghi in immediato contatto con le mura ed in continuazione delle porte, i quali si collocavano in condizione abbastanza prossima agli urbani, senza confondersi con essi.