La natura oligarchica della costituzione romana, insieme con le condizioni economiche, la maggior garanzia data al creditore e la tendenza conservatrice italica, permise a tale istituto di mantenersi a lungo; ma anch'esso, sebbene non sparisse dal diritto privato, perdette ogni forza nel diritto pubblico quando la magistratura poggiò non più sulla «domus» ma sul «praedium» e non fu più ritenuta come indispensabile la specifica proprietà dell'«hedificium».

§ 5.

— Da quanto si è detto fin qui si apre la via ad una congettura di fondamentale importanza.

Se leggi speciali sanzionano per Roma il principio che i «continentia aedificia» fanno parte della città, se ne può dedurre che per le altre città vigeva il principio opposto, vale a dire la separazione fra la città murata e le costruzioni in immediata vicinanza di essa e, cioè, — poichè queste, per necessità di cose non potevano aggrupparsi che presso le porte — i borghi della città stessa[38].

Lo Zdekauer[39] ha avanzata l'ipotesi che i borghi fossero preveduti nel momento della fondazione della città e non già frutto e conseguenza di un successivo incremento della popolazione. Ed ha perfettamente ragione.

Per quanto sieno scarsissime le fonti a questo proposito, l'importanza del problema che esse concernono è tale che non si può almeno non intravederlo, perchè in questo punto sta la chiave della spiegazione del problema dell'incolato.

Luciano[40], il mordace filosofo eclettico del secondo secolo dopo Cr., con il suo abituale sarcasmo contrappone gli ’επήλυδες καὶ ξένοι dei sobborghi agli indigeni — ’αυθεγευῆς θὲ ούδεις — della città, in cui è cittadino chiunque voglia esserlo. Perciò, egli dice, i barbari sono molti.

E anche più esplicita è l'iscrizione affricana di Sicca Veneria che ci parla di «incolae quae intra continentia coloniae nostrae aedificia morabuntur»[41]. E lo stesso fenomeno è confermato per i sobborghi di Samos[42].

Ora, come si è visto, soltanto a Roma i «continentia aedificia» facevano parte della città. In tutte le altre città, invece, erano compresi nella zona dei «mille passus». Ma non erano in tutto regolati dallo stesso regime giuridico che reggeva le città. Oltre alle magistrature maggiori, la cui autorità si estendeva su tutto il territorio giurisdizionalmente soggetto alla «civitas»[43], ve ne erano delle minori, delle quali alcune esercitavano il loro potere sulla città e sui mille passi adiacenti e altre soltanto entro la cinta murata. Asconio nel commento alla quarta orazione di Cicerone contro Verre distingue nettamente il MAGISTRATUS INTRAMURANUS dal MAGISTRATUS URBANUS[44], mentre due iscrizioni comensi ricordano il SEXVIR URBANUS[45], che non è poi così inaudito e inesplicabile, come è apparso al Mommsen[46], perchè esaminando tutta la scala delle cariche[47], i collegi[48], la popolazione[49], fra la città e i sobborghi si trovano sempre delle differenze: differenze di cui si hanno tracce anche prostazioni finanziarie[50] e nella costruzione dei monumenti[51]. Di più nella generalità delle città, Roma compresa, le divinità del suburbio sono differenti da quelle cittadine[52] e da quelle rurali.

Qualora si metta in rapporto questo insieme di elementi col diritto di cittadinanza romano, si può concludere che originariamente entro la città abitavano solo i «cives», mentre i sobborghi erano rilasciati agli «incolae». Ed è per questo che si spiega come fino da quando una città si fondava, si prevedevano i sobborghi[53].