§ 6.

— La trasformazione del regime giuridico dei beni urbani e suburbani, di cui ho parlato or ora, è relativamente tarda per le altre città, ma antichissima per Roma, la quale si trova ad aver sorpassato questo stadio gran tempo prima che si sia iniziato il movimento di unificazione dei municipi e delle colonie italiane, che, secondo i Gracchi, dovevano costituire con Roma il fulcro organico e congruo dell'impero. Di qui la ragione della permanenza del passo di Macro nel Digesto.

Se il primo miglio da Roma comincia dove i «continentia» aedificia finiscono, questi sono, evidentemente, considerati come un tutto unico con Roma stessa. E questo è tanto vero che chi è nato nei «continentibus aedificiis» è considerato come nato a Roma. Se non erro la chiave per spiegare tale differenza è data dalla disposizione per la quale chi era cittadino di Roma, per nascita o per domicilio — poichè anche per questo valeva la stessa regola — aveva diritto a partecipare alle distribuzioni annonarie ed ai congiaria che, immesse in modo stabile fra le spese pubbliche dalla lex sempronia frumentaria del 133 av. Cr., non furon più tralasciate. Dapprima la distribuzione era fatta dietro un lieve correspettivo; ma verso la metà del 1.º secolo av. Cr. divenne completamente gratuita. È qui che balza fuori l'importanza del «pomoerium», ben differente da quella dei secoli antecedenti. Lo Zdekauer ha dimostrato come non sia accettabile l'opinione del Mommsen che il pomerio si mantenga quel cerchio intramurano che gira intorno città[54]: ma io ritengo che non si debba accogliere nemmeno l'altra accettata dallo Zdekauer, dal Detlefsen[55], dall'Uelsen[56], dal Nissen[57] e dal Merlin[58], che il pomerio si porti avanti non con l'ingrandimento della città, ma quando si allargano i confini dell'impero e che rappresenti presenti una cerchia sacrale e non un limite amministrativo o di diritto privato.

Il pomerio, per me, conserva sempre il suo carattere peculiare che è quello di servire a separare i cittadini della città murata da quelli che ne son fuori: esso si allontana dalla sua base primitiva, cioè le mura, quando le condizioni peculiarissime di Roma lo richiedono. Per la parte politica non necessitano trasformazioni, chè la divisione in tribù urbane e rustiche permane fino a che tutto non si accentra nelle mani dell'imperatore. Ma la cosa è ben diversa nel campo amministrativo: per partecipare alle distribuzioni bisognava esser cittadini di Roma città. Ciò è tanto vero che la rubrica VII della legge «julia municipalis», posteriore di un'ottantina d'anni, la quale stabilisce che l'edile debba sorvegliare in egual modo le vie «in urbem Romam propriusve urbem Romam passus mille» non conosce la distinzione dottrinaria fra «urbs» e Roma[59], che non si era ben delineata nemmeno ai tempi di Alfeno[60].

Ora a chi consideri la natura dell'equilibrio delle forze patrizie e plebee nella costituzione di Roma non può sfuggire come la forza del veto tribunizio sia tale da impedire ai patrizi quasi tutto ciò che alla plebe non piace. Quando il sistema repubblicano decade e si prepara l'avvio al principato e la corruzione serpeggia con le fraudolente ed arbitrarie inclusioni di cittadini nelle tribù fatte dai censori e le violenze della «turba forensis» — ben note e frequenti dai tempi di Tiberio Gracco a quelli di Augusto — elemento indispensabile per riuscire a dominare era appunto il favore di questa turba. Favore interessato, ben inteso, che si risolveva nella concessione delle cariche meglio fruttifere ai più potenti e nella distribuzione di pane e di circensi agli altri. Varî erano i modi di contentare i primi; unico quello di soddisfare i secondi: aumentare il numero di quelli che avevano diritto alle distribuzioni annonarie e renderle sempre più abbondanti e gratuite. Si vede bene che il concetto genetico era l'attuazione pratica di un calmiere da parte dello Stato a favore dei meno favoriti suoi membri, per render loro possibile l'acquisto delle derrate alimentari al minor costo che la produzione annuale e le condizioni dell'erario permettevano.

La «lex Octavia» dell'85 av. Cr. ridusse a 5 i modi assegnati a ciascun cittadino, ma lasciò immutato il sistema. Invece Clodio, il turbolento e facinoroso strumento di Cesare, nel 58 av. Cr. introdusse il principio assoluto della gratuità trasformando l'istituzione economico-filantropica in uno strumento di dominio che Cesare ed Augusto non si lasciarono sfuggire di mano. Il primo portò il numero dei partecipanti a 150000, il secondo a 200000. Gli storici son concordi su questo punto.

Si è tentato variamente di spiegare il modo tenuto per arrivare a questo resultato ed il Willems[61] ha messo bene in evidenza il sistema della redazione delle liste che potevano favorirlo: ma queste erano la conseguenza del mezzo adottato per riempirle, non il mezzo stesso.

Questo mezzo era l'allargamento del pomerio.

L'unico storico che si occupi un po' a lungo delle vicende del pomerio è Tacito, che ne parla nei suoi annali[62]. Questi, messi in relazione con le modificazioni più su accennate, concordano perfettamente. Egli dice che il pomerio cittadino fu allargato da Sulla, da Cesare, da Augusto e da Claudio e aggiunge che i termini posti da quest'ultimo e di cui era stato redatto atto pubblico erano visibili ancora ai suoi tempi. È vero che egli dice a proposito di Cesare che questo allargamento fu fatto secondo quel «more prisco quo iis qui protulere imperium, etiam terminos urbis propagare datur». Ma la consistenza di questo antico costume appare evidente nel capitolo successivo nel quale egli descrive il cerchio del pomerio segnato da Romolo e da Tazio dopo le loro vittorie[63]. Nessun rancore si deve tenere al sobrio storico se da buon romano egli accoglie volentieri le magniloquenti leggende glorificanti l'Urbs; ma nessun timore che egli ne tenga a noi, se noi che lo possiamo, vagliamo con critica severa i dati che egli ci somministra. E questi son tutt'altro che da accogliere per l'epoca regia. Tratto in inganno dalla somiglianza delle condizioni nelle quali Sulla, Cesare ed Augusto avevano ampliato il pomerio con quelle attribuite dalla tradizione a Romolo ed a Tazio egli le mette in relazione. Ma, per quanto vi sia una remota corrispondenza di fatti, non sono e non possono essere in relazione.

Queste notizie servono a consentire una determinazione approssimativa per giudicare quando entrò nella legislazione romana la massima che considerava come parte di Roma gli edifici continenti senza soluzione di continuità lungo le strade. Non prima di Claudio perchè egli fissò limiti ben determinati, non dopo Papiniano perchè il passo del Digesto[64] che parifica i nati nei «continentibus aedificiis» a quelli nati entro le mura è tolto dal suo terzo libro «ad legem Juliam et papiam». Dunque fra il 54 e il 212 dopo Cristo e, date le condizioni generali dell'impero, piuttosto più vicino al secondo termine che al primo.