La mia conclusione si allontana alquanto da ciò che resultò allo Zdekauer e agli altri autori ricordati. Se il pomerio include i «continentia aedificia» e questi segnano il limite estremo del diritto dei cittadini alle distribuzioni annonarie e il massimo termine entro il quale il tutore, che vuole scusarsi, si considera come presente entro la città, mi pare che sia da giudicarlo come un limite di carattere amministrativo e di diritto privato insieme.
Così, oltre alle trasformazioni dei domicilia suburbani, son venuto a parlare della condizione speciale dei plebei di Roma.
È tempo di occuparsi della plebe cittadina delle altre città.
§ 7.
— «Plebs», secondo l'opinione concorde di tutte le fonti, di qualunque tempo da Gaio[65], a Paolo[66] a Teodosio il giovane[67] giù giù fino a Giustiniano[68], sotto l'aspetto personale, ha un unico concetto negativo: è costituita dai «ceteri cives sine senatoribus». Secondo alcuni scrittori[69] questa parola, presa in senso più stretto, indica quella parte della cittadinanza che, non avendo alcuna fortuna patrimoniale, è esonerata da ogni imposta[70]: ma siccome, appunto per questo, è esclusa da ogni partecipazione alla vita pubblica attiva, così non ne terrò conto che quando la sua posizione giuridica apparrà modificata.
Sotto l'aspetto della sua connessione territoriale la «plebs» è stata fino ad ora divisa in due grandi categorie: urbana quella entro le mura — fatta eccezione per Roma i cui «continentia aedificia», come vedemmo, sono considerati parte integrante della città; — rustica l'altra.
Questa bipartizione, secondo me, è errata e deve cedere il posto ad una tripartizione così formulata: PLEBS urbana — PLEBS extra muros posita — PLEBS rustica.
Fondamentale a questo proposito è il tit. 55. (Ut rusticani ad ullum obsequium vocentur) del libro XI del codice giustinianeo, che contiene queste due leggi:
«Ne quis ex rusticana plebe, quae, extra muros posita, capitationem suam detulit et annonam congruam praestat, ad ullum aliud obsequium devocetur, neque a rationali nostro mularum fiscalium vel equorum ministerium subire cogatur».
«Si qui eorum, qui provinciarum rectoribus obsequuntur quique in diversis agunt officiis principatus et qui sub quocumque praetextu muneris publici possunt esse terribiles, rusticano cuipiam necessitatem obsequii quasi mancipio sui iuris imponant aut servum eius vel forte[71] bovem in usus proprios necessitatesque converterint [sive xenia aut munuscula quae canonica ex more fecerunt, extorserit, vel sponte haec, quae inprobata sunt, oblata non refutaverit], ablatis omnibus facultatibus, perpetuo subiugetur exilio[72]: et nihilo minus rusticanum, qui se in eiusdem operas sponte propria detulisse responderit, par poenae severitudo constringat. [Eadem vero circa eos censura servetur qui xenia aut munera deferri sibi a possessoribus cogunt aut oblata non respuunt]»[73].