Lo scopo di queste due disposizioni — ce lo dice il titolo — è di impedire le concussioni e le sopraffazioni di cui erano vittime i rusticani e di proteggerli contro le arbitrarie imposizioni di ogni obsequium. Quest'ultima parola ha usi svariatissimi nelle fonti giustinianee e pregiustinianee, nelle quali ora ha significato di officium, ora di munus, ora di ministerium, oscillando da un mero contenuto di prestazione di opera ad uno più ampio di contributo di opera e di materia.
Nel nostro caso però, se non m'inganno, il senso ne è reso chiaro da un'altra legge[74] strettamente connessa con le nostre. In essa s'impone al Prefetto del Pretorio di far cessare quella praebitio operarum, quae inlicite a provincialibus hactenus expetita est.
Ora nella legge di Valentiniano, Valente e Graziano, che è la fonte di questa disposizione e che, oltre ad esser più lunga, è diretta ad un fine diverso, non solo questa «operarum praebitio», è qualificata come un «obsequium», ma è anche specificata: essa si prestava cum animalia, quibus prosecutio debeatur, advenerint.
Ed in questa interpetrazione concorda anche il senso della parola «ministerium» quale la troviamo usata in tutti e due i passi. Essa non indica soltanto l'opera che si presta con l'intervento di una determinata persona, ma anche un certo sacrifizio pecuniario da parte di quest'ultima: sacrifizio che può giungere fino ad una contribuzione vera e propria, strettamente connessa con l'opera prestata come, per esempio, nella legge dell'anno 406 con cui Onorio e Teodosio limitano ai soli Comites e Magistri militum il diritto di pretendere dalle città il riscaldamento dei loro bagni privati (ministerium)[75].
Lo scopo generico delle due disposizioni dunque è eguale: vediamo ora se lo stesso si può dire del fine specifico di ciascuna di esse.
Nella prima si impone ai Rationales di non costringere al «ministerium» delle mule e dei cavalli del fisco la plebe rusticana extra muros posita che adempie a certi obblighi. Nella seconda si proibisce a tutti gli ufficiali sottoposti ai rettori delle provincie di trattare il «rusticanus» come un proprio mancipio e di usare dei servi e dei buoi di lui come di cosa propria.
Intanto mancipes ha qui un senso specifico chiarito da numerose leggi del codice teodosiano[76]: la parola indica coloro che, preposti alle singole stationes e mutationes del cursus publicus, ne curavano il buon andamento guardando che gli animali non fossero rubati, trattati male, troppo percossi, privati del pascolo etc.[77].
La legge dunque vuole che questi magistrati non facciano abuso dei poteri da essi tenuti sui provinciali fino a costringerli a fornir loro tutto il necessario per i loro viaggi, precisamente come per il servizio pubblico erano tenuti a farlo gli appositi mancipi e, sopratutto, non adoperino per loro esclusivo e particolare vantaggio i servi o i buoi di essi, sempre, ben inteso, sotto lo specioso pretesto che si trattasse di un pubblico tributo. Infatti è da tener presente che mentre il «cursus publicus» vero e proprio è un servizio instaurato dagli imperatori[78] e mantenuto con le contribuzioni delle città e dei privati, tali contribuzioni non giungono tuttavia a rivestire un carattere specifico di destinazione esclusiva a quel particolare scopo, come avviene invece per le contribuzioni dell'annona e dell'«hospitalitas»[79].
Ma in breve si aggiunse un sussidiario servizio di trasporto — cursus clabularis — cui erano adibiti i buoi. E questi buoi non erano forniti dallo Stato ma dai proprietari fondiari sicchè tale fornitura gravava sui fondi come un onere reale[80] insieme col «ministerium» occorrente e cioè col mantenimento e con la cura degli animali stessi: cioè la paglia, il fieno etc. ed il servo o i servi necessari. Costantino, che mirava a risollevare le condizioni già tristi dell'agricoltura e a non opprimere troppo i possessori rustici, con una legge dell'anno 315, oltre a proibire che i buoi aratori ed i servi coltivatori potessero essere pignorati per debiti fiscali[81], volle che i primi fossero esclusi dal «cursus publicus» a cui dovevano servire soltanto animali appositamente destinati[82].
Disgraziatamente le condizioni dell'impero, come è noto e come vedremo meglio in seguito, peggioravano sempre più e gli imperatori non avevano ormai altro scopo che di estorcere il massimo denaro dalle provincie. E perciò anche la maggior parte dei saggi provvedimenti del codice teodosiano rivolti al miglioramento ed al progresso dello stato o spariscono del tutto o si trasformano profondamente nel codice giustinianeo. Così avviene della legge tutelatrice costantiniana di cui più non troviamo traccia e così avviene della legge 2 che ho riportato integralmente e della quale le mutilazioni triboniane hanno del tutto cambiato il senso e lo scopo.