Importantissimo per lumeggiare questo fatto è il vedere che i due passi — strettamente connessi l'uno all'altro — non riportati nel codice giustinianeo da una parte ci parlano di «xenia» e di «munuscula» e dall'altra di «possessores», dimostrando così in modo non dubbio — anche se non bastasse il fatto che il titolo sotto cui si trova la legge è «ne damna provincialibus inferantur», — che la legge tratta e si occupa di «provinciales», cioè di «possessores». Invece — e questo è il punto fondamentale — nel codice giustinianeo si occupa dei «possessores», dei «provinciales» la legge unica del titolo «ne operae a conlatoribus exigantur»[83] e la legge teodosiana che prima li regolava, è trasformata completamente. Invece che i «provinciales» e i «possessores» essa concerne quei rustici i quali risiedono su una terra, della quale non sono proprietari, dal momento che la «praebitio operarum» col suo contenuto economico, colpisce questi e non essi, mentre li colpisce invece col suo contenuto di prestazione di opera, con le angariae[84], per usare il termine tecnico delle fonti.
Ma se noi osserviamo da questo lato la prima delle leggi prese in esame, vediamo subito una differenza enorme. Quì la «plebs rustica» paga la «capitatio» e presta l'«annona»: anzi è appunto il soddisfacimento di questi oneri che dá diritto all'esenzione dal «ministerium» delle mule e dei cavalli del fisco, tanto che, argomentando a contrario, si può dedurre che fra quelli della plebe rustica posita extra muros tale imposta grava solamente su coloro che sono esenti dalla «capitatio» e dall'«annona».
Ora nella categoria dei coltivatori di terre altrui, genericamente indicati col nome di «plebs rustica» due leggi del codice teodosiano fanno una distinzione che permane anche nel codice giustinianeo[85], da una parte di coloni originali[86] e dall'altra di «plebs adscripta»[87]; ma quantunque ne costituiscano quasi la totalità sia con l'opera che con i frutti nè questa nè quelli sono chiamati direttamente al soddisfacimento dei «munera», dei quali risponde allo Stato il «possessor». È giusta l'osservazione fatta dal Leicht[88] che in realtà tali tributi, in via ordinaria, erano pagati dai coltivatori, ma non condivido la sua opinione che questi ultimi stieno direttamente di fronte allo Stato in qualità di contribuenti. Un caso in cui ciò sembra avvenire è quello della legge con cui Valentiniano e Valente concedono ai «coloni rei privatae» l'adhaeratio nella conlatio equorum[89] che consisteva nel pagare 23 soldi invece di ogni cavallo da consegnarsi all'esattore[90]. Ma, anche a non considerare che questa legge non è stata accolta da Giustiniano, bisogna pensare che siamo nel caso specialissimo di coloni non già di un privato qualunque ma della res privatae, di fronte alla quale essi per l'indissolubile legame che ormai li avvince al fondo, appaiono nel rapporto più similiare a quello possessorio. E per di più si tratta di coloni dell'Africa, il paese classico del colonato e dei saltus, le cui «leges», come è noto, hanno un processo di formazione[91] ed un'azione rispetto agli abitanti del saltus, paragonabile, almeno in parte, a quella delle leggi ordinarie per i cittadini dello Stato.
E sopratutto poi bisogna tener presente una fondamentale distinzione fra i redditi dei tituli canonici dell'annona e dei tributi amministrati, curati e sorvegliati dal «Comes sacrarum largitionum» e che pervenivano al Fiscus, da quelli dei beni e dei «fundi» della «res privata» che erano amministrati dal «Comes rerum privatarum»[92].
La legge su citata non ha carattere pubblico se non in quanto si possono considerare di diritto pubblico le cose che compongono la «res privata» del principe. In questo caso si tratta dei «saltus» africani di cui il principe è proprietario nè più nè meno di un privato qualunque[93] onde non si può avere che un rapporto puramente privato di natura non diversa da quelli che nascono dalle disposizioni delle «leges saltus».
E questo è tanto vero che l'obbligo della collazione di cavalli, in natura o in moneta, non grava su tutti i coloni del «saltus» ma solo su quelli che, come interpetra acutamente Gotofredo, sono obnoxii et adscripti terrae sotto la vigilanza dei procuratores saltus detti anche procuratores rei privatae.
Qui non si giunge ad un concetto di diritto pubblico se non attraverso la persona di carattere prevalentemente pubblico del principe, ma la natura del rapporto è privata.
L'unico caso in cui si possano veramente vedere i coloni soggetti direttamente all'imposta è dato dai coloni dei praedia fiscalia. Questi appariscono in tale condizione dalla legge che esplicitamente li sgrava dai «munera» della «civitas»[94].
Ma questo caso ha pur esso la sua spiegazione. Ciò avviene perchè, per la mancanza del concetto di persona giuridica dello Stato, concetto limitato al Fiscus, il diritto romano non concepisce dei beni fiscali tributari dello Stato e quindi, mancando il soggetto diretto dell'imposizione, si vuole impedire che questa venga a gravare su coloro che con la terra appartenente al fisco hanno maggiori vincoli e, cioè, per la parte affittata e subaffittata, al colono, al servo della gleba che rimangono sempre vincolati al suolo per quanto gli affittuari cambino; e per la parte dominica al «procurator»[95].
Ora, dunque, nel primo caso s'impone al colono una gravezza che rientra nella categoria di quelle che gli incombono per la natura della sua condizione giuridica. Non si deve, quindi, in questo caso parlare di soggezione all'imposta da parte dei coloni.