Parrebbe invece che legittimamente se ne potesse parlare per il secondo caso; ma qui questo assoggettamento avviene per l'incompletezza della teoria romana in un punto specialissimo, limitato, circoscritto e non estensibile ad alcun altro caso[96].

C'è però una legge importantissima del codice teodosiano[97] che dice: «decurio pro ea portione (sc. tributorum) conveniatur in qua vel ipse vel colonus vel tributarius eius convenitur et colligit (fructus); neque omnino pro alio decurione vel territorio conveniatur». Questa legge è riportata dal Leicht[98] a sostegno della sua tesi e forma, anzi, la base ed il fulcro della sua dimostrazione[99].

Ma a me sembra, che l'interpetrazione più piana debba considerare il «convenitur» come riferentesi al decurione, ed il «colligit» a «colonus vel tributarius» onde l'espressione significhi che il decurione è responsabile del pagamento dei soli tributi delle terre che gli appartengono e di quelle di cui gode i frutti attraverso l'opera della «plebs rustica». Ora la natura di questa «plebs» ci è chiarita dalle fonti che ce la mostrano assegnata, distribuita e vincolata alla terra[100] e comprendente tutta quella scala sociale di individui che dal servo addetto ai lavori rustici, saliva attraverso al colonato, fino a quegli inquilini e subaffittuari sui quali specialmente, dovevano gravare le conseguenze della scarsa certezza del diritto, sopra tutto per il fatto che risiedevano su terra altrui[101]. Tutte queste persone non giungevano al diritto pubblico che attraverso al «dominus» della terra e di fronte a questo dal servus, che non aveva affatto personalità, si andava fino al colonus che ne aveva una così distinta da poter annullare in parte il contenuto dispositivo della proprietà dominica e fino al tributarius personalmente ancor più indipendente e libero del colono. Per ciò a me pare esatta l'espressione della legge «colligit fructus»: tanto il colono, quanto — e più — il «tributarius» hanno una sfera di attività e di produzione indipendente o almeno autonoma di fronte all'attività dominica; ma lo Stato ritiene responsabile il «dominus» del pagamento delle imposte di ogni terra da cui tragga vantaggio chiunque è legato a lui e al suo fondo.

Stando così le cose, se si mettono a confronto le due leggi del titolo 48, salta agli occhi una differenza importantissima: quella plebs rustica che è extra muros posita paga la capitatio e presta l'annona direttamente; l'altra no: la prima è soggetto, la seconda oggetto dell'imposta.

E, spingendo anche più avanti l'indagine, vediamo sorgere evidente anche un'altra differenza fra i due passi: nel primo l'imperatore si rivolge al «Rationalis», nel secondo al «Rector provinciae».

Il Rationalis, detto nei primi tempi dell'impero Procurator Caesaris[102], prima aveva la cura della sola «res privata» del principe, ma, quando la fortuna del capo dello Stato s'ingrossò del fisco[103], anche per esso si ebbero dei «rationales». detti rationales summae, o summarum. Non è facile distinguere con precisione le funzioni degli uni da quelle degli altri: entrambi sono egualmente ricordati nella Notitia imperii come ufficiali del comes sacrarum largitionum e del comes rei privatae[104]. Quel che a noi importa osservare è che essi sono ben distinti dai presidi e dai rettori delle provincie: a questi era affidata l'administratio, a quelli l'actus.

Ora qual'è la ragione per cui, mirando ad uno stesso scopo generico, il codice giustinianeo per alcuni incarica il «rationalis» e per altri «il rector provinciae»? Non perchè si tratti di cosa del fisco — il «cursus publicus» era «fiscalis» — tanto l'un servizio con i cavalli e le mule quanto l'altro con i buoi lo erano. — Non perchè si tratti di opere e prestazioni di natura diversa: in tal caso, (ne abbiamo un esempio nella legge teodosiana accolta da Giustiniano) il legislatore si sarebbe rivolto contemporaneamente a tutti e due, perchè, — è bene ricordarlo — Triboniano modifica la legge teodosiana in modo da adattarla a quella «plebs» che giustamente Gotofredo equipara ai coloni[105]; mentre qui invece abbiamo proprio una «plebs» distinta dai «possessores» di cui si occupa un'altra legge e questa «plebs» appare di condizione ben diversa a seconda che sia indicata o no come extra muros posita. E, di più, questa differenza di opere è legata con una differenza giuridica rilevantissima, riguardo alla soggettività; soggettività equiparabile e simile, ma certo non identica a quella dei «possessores», dal momento che di questi si occupa una legge a parte. L'aver potuto riconoscere che esiste una speciale categoria di «plebs rustica» direttamente assoggettata all'imposta è cosa di importanza rilevante, che dà a questa categoria una fisonomia singolare ed una autonomia tutta propria così di fronte alla città come di fronte al resto della plebs rustica del contado, in un ambito che tutto porta a credere essere stato quello dei Mille Passus. Questo riconoscimento modifica, se non m'inganno, ciò che fino ad ora si è ritenuto in proposito e mostra come la concezione della città e del suo territorio avuta fino ad oggi non sia stata completa. E siccome uno studio delle nostre città medioevali deve muovere da un esame accurato della città romana, ognun vede l'importanza di questa constatazione. Essa sarà ancor meglio messa in evidenza nel corso del lavoro.

Intanto vediamo se si hanno altre prove dell'esistenza di una zona di territorio intorno alla città governata da un regime giuridico diverso da quello del restante territorio e i limiti e l'estensione di essa.

Vediamo dei beni pubblici.

§ 8.